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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39678/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio e cessione di stupefacenti (hashish e cocaina) contestando: 1) violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa per il fatto che il processo d'appello si sarebbe svolto senza la presenza effettiva del difensore di fiducia nominato (nomina avvenuta ma il fiduciario sarebbe stato avvisato solo dopo l'udienza e fu nominato un difensore d'ufficio); 2) carenza di motivazione sulla verifica dell'identità personale (art. 66 cod. proc. pen.), dato che l'imputato era privo di documenti e sarebbe stato semplicemente riconosciuto come 'noto agli operanti'; 3) mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve e insufficiente prova della destinazione allo spaccio, nonché disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; 4) mancata motivazione sull'applicazione dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla presenza di minorenni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che non fosse stata richiesta la trattazione orale, quindi il rito era scritto e la mancata partecipazione non comportava nullità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e infondato: l'onere di informare il nuovo difensore sullo stato del processo grava sull'imputato e la mancata partecipazione del fiduciario per negligenza del nominante non invalida gli atti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica: il Tribunale aveva adeguatamente documentato il riconoscimento con esiti fotografici, dichiarazioni degli acquirenti e riscontri della perquisizione. Il terzo motivo è stato considerato in parte precluso e, per il resto, generico; la Corte ha confermato che la riqualificazione in ipotesi lieve era già stata operata in primo grado e che la destinazione allo spaccio risultava dagli elementi probatori (es. comportamento nel contesto dello spaccio). Anche la censura sull'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990 è stata ritenuta generica: la Corte richiamò il compendio probatorio che dimostrava cessioni a due minorenni e l'impossibilità di ignorarne l'età. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata in riferimento alla responsabilità per il concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto controversa l'attribuzione della partecipazione all'imputato, confermando la valutazione probatoria sulla partecipazione.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la condanna del ricorrente è avvenuta ai sensi di questa disposizione e la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio giustificasse l'applicazione della fattispecie aggravata.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiama le cause di nullità per difetto di difesa tecnica; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché la mancata partecipazione del difensore nominato gravava sull'imputato e non configurava automaticamente nullità degli atti.

  • art. 66 cod. proc. pen.

    Prevede le formalità di identificazione personale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'identità e il riconoscimento fossero adeguatamente comprovati da riconoscimenti fotografici, deposizioni e riscontro della perquisizione, quindi la censura era aspecifica.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80 d.P.R. n. 309/1990, primo comma

    Disciplina le aggravanti nel settore degli stupefacenti (tra cui la cessione a minorenni); la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente a dimostrare la cessione a due minorenni e quindi l'applicazione dell'aggravante fosse giustificata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla forma della motivazione sintetica in Cassazione; il ricorso è stato presentato con i motivi sintetizzati conformemente a questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se si nomina un nuovo difensore di fiducia, l'onere di informarlo e di chiedere eventualmente il rinvio spetta all'imputato; la mancata partecipazione del fiduciario per negligenza del nominante non determina automaticamente nullità degli atti.
  • In assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, il procedimento in Cassazione può essere trattato per iscritto e la partecipazione orale delle parti non è dovuta.
  • Le censure generiche o meramente reiterative senza confronto specifico con la motivazione del giudice di merito sono destinati all'inammissibilità o al rigetto in Cassazione.
  • La verifica dell'identità personale e il riconoscimento possono essere adeguatamente provati con esiti fotografici, deposizioni di testimoni/acquirenti e riscontri oggettivi (perquisizione), non essendo indispensabile il possesso di documenti all'atto dell'intervento se il complesso probatorio è convincente.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione di aggravanti occorre argomentare in modo specifico e proporre elementi concreti di criticità nella motivazione del giudice di merito; mere affermazioni contrarie senza puntuale critica probatoria sono inefficaci.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie secondo le norme vigenti (es. art. 616 c.p.p.).

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