Cassazione Penale, Sentenza n. 34755/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva rideterminato le pene per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per falso in bilancio (capo A) e per bancarotta da distrazione (capo B). I punti principali dei ricorsi sono tre: 1) vizio di legge e di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.), sostenendo che la norma richiedeva dolo intenzionale e dolo specifico e che non vi sarebbe prova della volontà di ingannare; 2) censura circa l'illogicità della motivazione in ordine all'onere probatorio sulla solvibilità della debitrice Futura e alla possibilità che i ricorrenti non conoscessero la reale situazione patrimoniale di Futura; 3) contestazione della qualificazione come distrattive dei pagamenti di emolumenti agli amministratori e dei canoni di locazione alla società Futura, deducendo che i compensi possono essere versati anche senza delibera specifica e che non era necessario un contratto scritto per il locazione, nonché che i locali erano effettivamente utilizzati dalla CLA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per essere introdotti tardivamente come nuovi profili non collegati ai motivi originari dell'impugnazione e, comunque, manifestamente infondati sul piano del merito: la motivazione dei giudici di merito aveva correttamente tratto indicazioni di consapevolezza dai rapporti di gestione e dalla coincidenza della compagine societaria tra CLA e Futura, nonché dall'esistenza di un patrimonio netto negativo di Futura noto ai ricorrenti, e non è risultato che i ricorrenti avessero provato volontà e capacità di adempiere i debiti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato nel merito: i pagamenti di emolumenti senza determinazione quantificata con delibera assembleare e i canoni versati a Futura senza contratto né utilità per la CLA sono stati ritenuti attività distrattive che hanno depauperato il patrimonio sociale a danno dei creditori. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul falso in bilancio letta nella prospettiva della bancarotta impropria: richiede una struttura soggettiva complessa (dolo generico, dolo intenzionale di inganno e dolo specifico di profitto/deterioramento della garanzia dei creditori). La Corte ha ritenuto che la consapevolezza e l'intenzione di pregiudicare i creditori potessero essere desunte dalla gestione congiunta e dalla conoscenza dello stato patrimoniale negativo della società correlata.
Norma richiamata in tema di bancarotta; usata per inquadrare i profili soggettivi e oggettivi dei reati fallimentari contestati.
Richiamata in rapporto ai comportamenti distrattivi e alla valutazione della responsabilità degli amministratori nelle operazioni che hanno depauperato il patrimonio sociale.
Richiamata in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta e alla valutazione della rilevanza penale delle operazioni che hanno impoverito la massa attiva.
Richiamato nelle censure riguardanti la responsabilità penale delle persone giuridiche o dei soggetti agenti nell'ambito societario; utilizzato per valutare gli elementi soggettivi dei reati contestati.
Richiamato nella contestazione sui compensi agli amministratori: la Corte ha ricostruito che, se il compenso non è determinato con delibera assembleare, il credito è illiquido nel quantum e i prelevamenti possono configurare distrazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione e alla necessità di motivazione concisa e pertinente; i motivi erano enunciati nei limiti richiesti.
Richiamato in giurisprudenza citata: limiti all'introduzione di motivi nuovi nel gravame, usato per ritenere inammissibili i motivi aggiunti che ampliano il petitum originario.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi nuovi che estendono il perimetro dell'impugnazione originaria possono essere dichiarati inammissibili se non si limitano a sviluppare o meglio spiegare i profili già dedotti nel ricorso principale.
- Il dolo nel falso in bilancio (art. 2621 c.c.) ha struttura complessa: non è automaticamente desumibile dalla mera violazione di norme contabili, ma può essere ricavato da elementi oggettivi che mostrino la consapevolezza di un comportamento abnorme e la volontà di pregiudicare la garanzia dei creditori.
- La conoscenza della situazione patrimoniale di imprese collegate o controllate può essere desunta dalla coincidenza di gestione e compagine societaria; tale conoscenza può integrare la prova del dolo o della consapevolezza richiesta per reati societari e fallimentari.
- I pagamenti a società correlate o ai soci/amministratori, effettuati in assenza di contratto, giustificazione contabile o delibera assembleare e privi di utilità per la società, possono essere qualificati come distrazione e integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione.
- Il semplice fatto che una debitrice sia una società di persone e formalmente garantita dal patrimonio personale dei soci non esime dall'onere probatorio per gli amministratori di dimostrare concretamente la solvibilità e la possibilità di realizzare i crediti iscritti in bilancio.
- La mancata determinazione del quantum dei compensi (anche se previsto in astratto dallo statuto) può far ritenere il credito illiquido e giustificare la rilevanza penale del prelievo in situazione di insolvenza.
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