Cassazione Civile, Ordinanza n. 00165/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice nei confronti di due garanti personali di una società debitrice poi fallita. I garanti proposero opposizione sostenendo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni perché conformi al modello censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005; il Tribunale accolse tale impostazione e ritenne applicabile l'art. 1957 c.c., con conseguente tardività dell'azione della creditrice verso il debitore principale. La Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo invece tempestiva l'iniziativa della creditrice in quanto, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, il termine andava misurato dalla iniziativa stragiudiziale e non da quella giudiziale, e condannò i fideiussori in solido al pagamento. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d'appello deciso su questioni non devolute con l'appello, in violazione dei limiti del devolutum e del giudicato interno; (2) violazione delle medesime norme processuali per avere la Corte fondato la riforma su una ricostruzione fattuale e giuridica non oggetto di contraddittorio; (3) violazione delle norme sul mutuo per avere escluso la nullità del contratto di mutuo per difetto/illiceità della causa e per assenza di traditio, assumendo che fosse un mutuo stipulato in frode alla par condicio creditorum; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa nullità del mutuo, sostenendo che l'operazione fosse una mera scritturazione contabile finalizzata a soddisfare debiti pregressi della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascriveva né riassumeva con precisione il contenuto dei motivi di appello della creditrice, impedendo di verificare se la Corte territoriale avesse effettivamente deciso su questioni coperte da giudicato interno o comunque devolute in appello. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la doglianza sulla nullità del cosiddetto mutuo solutorio è incompatibile con il principio, ormai consolidato, secondo cui tale operazione non è nulla e l'accredito in conto corrente integra la datio rei propria del mutuo; inoltre il richiamo alla par condicio creditorum è stato giudicato estraneo alla posizione dei fideiussori. Conseguentemente la Corte ha condannato le ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la definizione accelerata del giudizio e, se la decisione segue la proposta, si applicano le conseguenze previste in tema di sanzioni e spese.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure formulate sotto tali vizi.
Invocato dalle ricorrenti per sostenere il giudicato interno su parti della sentenza non appellate; la Corte ha però rilevato che, senza la precisa trascrizione dei motivi di appello, non era possibile verificare l'effettiva devoluzione delle questioni.
artt. 99, 101, 112, 115, 132, 342 e 346 c.p.c.
Richiamati dalle ricorrenti per dedurre errori processuali della Corte d'appello; la Cassazione ha escluso la fondatezza delle censure per carenza di autosufficienza e perché non era dimostrata la violazione del devolutum.
Richiamato quale parametro del giudicato interno; la Corte non ha potuto verificarne la violazione per difetto di specificità del ricorso.
Norma sulla decadenza del creditore nei confronti del fideiussore; nel caso è stata ritenuta non decisiva la censura, poiché la Corte d'appello ha applicato la regola secondo cui, nella fideiussione a prima richiesta, rileva l'iniziativa stragiudiziale tempestiva.
Fondamento dell'inammissibilità dei motivi relativi al mutuo solutorio, perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
artt. 1325, 1343, 1344, 1418, 1813 e 1814 c.c.
Norme invocate per sostenere la nullità del mutuo per difetto/illiceità della causa e per mancanza di traditio; la Corte ha escluso che tali norme portassero alla nullità del mutuo solutorio nei termini prospettati.
Applicato in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta; ha giustificato la condanna della parte soccombente sia alla somma equitativa in favore della controparte sia a quella in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 24 Cost.
Invocato dalle ricorrenti come parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro del giusto processo e della motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione dei limiti del devolutum e del giudicato interno richiede che il ricorrente riporti in modo puntuale il contenuto degli atti di appello rilevanti e ne indichi specificamente la collocazione processuale; una semplice sintesi approssimativa dei motivi di gravame non consente il controllo di legittimità ed espone il motivo a inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- La clausola di fideiussione a prima richiesta incide sulla verifica della tempestività dell'azione del creditore, potendo rilevare l'iniziativa stragiudiziale già ai fini dell'art. 1957 c.c. secondo quanto ritenuto dal giudice di merito nel caso esaminato.
- Il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per estinguere una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, poiché l'accredito in conto corrente integra la datio propria del mutuo e l'impiego delle somme per estinguere il debito preesistente realizza un effettivo spostamento patrimoniale.
- La censura fondata sulla pretesa frode alla par condicio creditorum non è idonea, da sola, a fondare la nullità del mutuo nei confronti dei fideiussori, quando il tema non incide sulla loro posizione giuridica.
- Quando la Corte di cassazione definisce il giudizio in conformità a una proposta accelerata e il ricorso è inammissibile, conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 96 c.p.c. e, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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