Cassazione Civile, Ordinanza n. 06324/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società / amministratore)
La controversia
Un consorzio cooperativo e il suo ex legale rappresentante, in proprio, avevano chiesto di dichiarare giuridicamente inesistente la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento del consorzio. I ricorrenti sostenevano che il consorzio fosse già stato incorporato in altro soggetto e quindi estinto da tempo, con conseguente impossibilità di pronunciare il fallimento nei suoi confronti. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi che il vizio dovesse essere fatto valere con l’impugnazione ordinaria del fallimento e non con actio nullitatis, e che non fosse applicabile la rimessione in termini o l’overruling. In cassazione i ricorrenti deducevano la violazione delle norme sulla fusione societaria, sulla sentenza di fallimento e sulle regole processuali, sostenendo che la sentenza resa nei confronti di soggetto già estinto fosse inesistente e quindi impugnabile senza limiti di tempo; inoltre invocavano la tutela dell’affidamento e il mutamento giurisprudenziale in tema di sindacato del giudice penale sulla sentenza fallimentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal consorzio estinto per fusione, perché un soggetto privo di capacità di stare in giudizio non può proporre validamente domanda, appello o ricorso per cassazione. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso proposto dall’ex amministratore in proprio, ritenendolo legittimato ad agire per l’interesse concreto derivante dagli effetti della sentenza di fallimento sulla sua posizione. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’inesistenza della sentenza del 1994 che aveva dichiarato il fallimento del consorzio, poiché emessa quando il soggetto era già estinto da anni per incorporazione e quindi oltre il termine annuale previsto dalla disciplina fallimentare allora applicabile. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese dei tre gradi sono state integralmente compensate; è stato inoltre posto a carico del consorzio inammissibile l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La fusione per incorporazione, nel regime previgente, comportava l’estinzione della società incorporata e il subingresso dell’incorporante nei rapporti attivi e passivi.
È richiamato per sostenere che la sentenza priva dei requisiti essenziali può essere inesistente e quindi non idonea al giudicato.
È evocato nel primo motivo, ma la Corte non ne fonda la decisione.
La dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cessato o defunto è soggetta al limite temporale di un anno; la sentenza dichiarativa resa oltre tale termine, nel caso concreto, è stata ritenuta inesistente.
L’interesse ad agire va valutato in relazione all’utilità concreta derivante dall’accoglimento della domanda; l’ex amministratore era portatore di un interesse diretto e attuale.
È richiamato per escludere l’applicabilità della rimessione in termini nel caso di specie.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente/inammissibile.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata; un soggetto estinto non ha capacità di stare in giudizio né può validamente proporre azioni o impugnazioni.
- La sentenza resa nei confronti di un soggetto giuridicamente estinto può essere affetta da inesistenza giuridica quando manchi un presupposto essenziale dell’atto decisorio; in tal caso il vizio può essere fatto valere in ogni tempo anche con autonoma actio nullitatis.
- L’azione di accertamento dell’inesistenza della sentenza è proponibile da chi sia concretamente inciso dagli effetti della decisione, secondo un apprezzamento dell’interesse ex art. 100 c.p.c.
- Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Il mutamento giurisprudenziale e l’overruling non operano quando la parte avrebbe dovuto far valere tempestivamente il proprio interesse con gli strumenti processuali ordinari e non può imputare al mutamento dell’orientamento la scelta difensiva originaria.
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