Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
La controversia nasce da lavori commissionati dal Comune di Amatrice a un'impresa edile, che li aveva poi affidati in subappalto a un'altra impresa senza l'autorizzazione della stazione appaltante prevista dalla normativa richiamata. L'impresa subappaltatrice aveva proposto azione di indebito arricchimento nei confronti dell'impresa che aveva disposto il subappalto, ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. L'erede del titolare dell'impresa soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che l'azione di arricchimento non sarebbe proponibile quando il negozio abbia causa illecita, sia nullo e sia contrario al buon costume; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove, in particolare di una testimonianza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che, nella fattispecie, il divieto di esperire l'azione di indebito arricchimento opera solo quando il rapporto sia contrario al buon costume, mentre qui la nullità del rapporto discende dalla contrarietà all'ordine pubblico per l'affidamento in subappalto di lavori pubblici senza autorizzazione, condotta che integra reato. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., essendo applicabile ratione temporis. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione di indebito arricchimento non è preclusa dalla sola nullità del rapporto per contrarietà all'ordine pubblico; la preclusione opera solo quando il rapporto sia contrario al buon costume.
art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646
Il subappalto di lavori commissionati senza autorizzazione della stazione appaltante costituisce violazione della disciplina richiamata e comporta il carattere illecito del rapporto.
Nel giudizio soggetto ratione temporis a tale norma, è preclusa in cassazione la censura di omesso esame del fatto decisivo quando la sentenza d'appello abbia confermato la decisione di primo grado nei casi previsti dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'azione di indebito arricchimento è preclusa solo nei casi in cui il rapporto da cui deriva l'arricchimento sia contrario al buon costume; la mera nullità del negozio per contrarietà all'ordine pubblico non impedisce, di per sé, la proposizione dell'azione ex art. 2041 c.c.
- Quando l'illiceità del rapporto deriva dall'affidamento di lavori in subappalto senza la necessaria autorizzazione della stazione appaltante, la nullità del rapporto non coincide con una contrarietà al buon costume, ma con una violazione dell'ordine pubblico.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo può risultare inammissibile per la preclusione prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ove la disciplina sia applicabile ratione temporis.
- La contrarietà al buon costume va intesa come contrasto con i principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva, cioè con la morale sociale.
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