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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19804/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata remunerazione dei medici iscritti a corsi di specializzazione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa risarcitoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di norme interne, sovranazionali ed eurounitarie, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse rilevare ai fini del danno e della decorrenza della prescrizione; hanno inoltre sostenuto che il termine potesse decorrere solo dal momento in cui si fossero chiariti vari profili giurisprudenziali (giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva) e hanno chiesto, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla effettività del rimedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio. Ha affermato che il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, secondo un orientamento ormai consolidato e costituente diritto vivente. Ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero differire il dies a quo e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando un contrasto con il principio di effettività del diritto UE. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del mezzo impugnatorio, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna equitativa per responsabilità aggravata, applicata per l'uso abusivo e colpevole del ricorso contro un orientamento nomofilattico consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato in relazione all'istanza di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria per assenza di dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per escludere la violazione del diritto di accesso al giudice, ritenendo ragionevoli i termini di prescrizione e compatibile il sistema processuale.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    È individuato come il momento da cui decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento per i medici specializzandi esclusi dal beneficio ivi previsto.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È indicato come il testo che ha tardivamente trasposto nell'ordinamento interno le direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi.

  • art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999

    È richiamato per delimitare l'ambito temporale della disciplina economica applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti tra i parametri di censura, ma non valorizzato dalla Corte ai fini decisori.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare il decorso della prescrizione; la Corte ribadisce invece la decorrenza dal 27 ottobre 1999.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione di direttive europee può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'ordinamento interno rende percepibile al danneggiato la stabilizzazione dell'inadempimento statale, anche se la successiva giurisprudenza chiarisce ulteriormente profili processuali o sostanziali della tutela.
  • Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'esatta individuazione del legittimato passivo non impediscono, di per sé, il decorso della prescrizione quando il diritto sia comunque esercitabile in via stragiudiziale o giudiziale nei confronti del soggetto corretto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione è già coperta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non emerge un effettivo contrasto con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
  • L'adozione di un ricorso per cassazione manifestamente contrario a un orientamento nomofilattico consolidato può integrare una condotta processuale abusiva sanzionabile con responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, non è decisivo che l'attore abbia previamente agito davanti a un giudice amministrativo o che permangano dubbi sul riparto di giurisdizione, se il diritto può essere fatto valere direttamente contro lo Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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