Cassazione Civile, Ordinanza n. 20462/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore in procedura)
La controversia
Due professionisti avevano presentato domanda di ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito professionale molto elevato, dedotto come spettante per attività difensiva e di assistenza svolta in numerose opposizioni avverso ruoli INPS e cartelle contributive relative a dipendenti. I crediti erano rivendicati in parte sulla base di una convenzione sui compensi asseritamente stipulata in bonis con il debitore, che prevedeva un compenso fisso in caso di insuccesso e una percentuale sugli importi dovuti all'INPS in caso di esito favorevole, e in parte per ulteriore attività di appello non ricompresa nell'accordo. La procedura aveva contestato l'opponibilità della convenzione per difetto di data certa, aveva liquidato i compensi secondo i parametri tariffari applicabili e aveva ammesso il credito in misura inferiore, oltre a escludere interessi moratori richiesti solo in opposizione e a negare il privilegio per IVA e contributo previdenziale. I professionisti avevano proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla data certa e sulla valutazione della scrittura privata, sostenendo che la convenzione dovesse essere opposta alla procedura e che la documentazione e la mancata contestazione avessero valore probatorio; 2) errata applicazione dei parametri tariffari, contestando l'uso del d.m. 140/2012 per l'attività ancora in corso e la liquidazione con scaglione ritenuto incongruo; 3) esclusione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e mancato rinvio pregiudiziale; 4) negazione del privilegio agli oneri di legge (IVA e Cassa Avvocati), invocando la novità normativa del 2017.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'inopponibilità alla procedura della convenzione sugli onorari per difetto di data certa, affermando che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che chiede l'ammissione al passivo è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio e che la prova della anteriorità del negozio può essere fornita anche con altri mezzi, ma nel caso concreto la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare con certezza la data della convenzione. Ha inoltre confermato l'applicazione dei parametri del d.m. 140/2012 per la parte di prestazione non ancora conclusa alla data della sua entrata in vigore, richiamando il principio dell'unitarietà del compenso professionale. Ha dichiarato inammissibile la censura sugli interessi moratori perché non colpiva la ratio della decisione ed era formulata in modo non pertinente. Ha infine ritenuto infondato il motivo sul privilegio di IVA e contributo previdenziale, poiché il credito era sorto prima del 1/1/2018 e quindi si applicava la disciplina previgente dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., non retroattivamente modificata dalla legge del 2017. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
La data certa della scrittura privata è necessaria per opporre alla procedura concorsuale il negozio documentato; la sua mancanza è rilevabile d'ufficio come fatto impeditivo dell'ammissione del credito.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia probatoria della scrittura privata, ma la Corte non lo valorizza come decisivo ai fini della opponibilità alla procedura.
art. 2719 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla documentazione prodotta, senza accoglimento della censura.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e della non contestazione, ma ritenuto non pertinente rispetto al tema della data certa.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi riconosca incidenza sul decidere.
art. 2751 bis n. 2 c.c.
Il privilegio per il credito professionale e, nella versione previgente, per IVA e contributo previdenziale, si applica secondo il testo vigente al momento in cui il credito sorge; la modifica del 2017 non ha effetto retroattivo.
d.lgs. n. 46/1990, art. 24
Indicato come base delle opposizioni ai ruoli INPS curate dai professionisti.
d.m. 127/2004
Richiamato dai ricorrenti per la liquidazione dei compensi, ma la Corte conferma che per l'attività non conclusa alla data di entrata in vigore del d.m. 140/2012 si applicano i nuovi parametri.
d.m. 140/2012
I nuovi parametri si applicano quando la liquidazione interviene dopo l'entrata in vigore del decreto e la prestazione professionale non era ancora conclusa; il compenso va considerato unitariamente.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori non possono essere riconosciuti quando la relativa domanda viene proposta per la prima volta in opposizione e non risulta tempestivamente dedotta nella fase di ammissione al passivo.
L. n. 205/2017, art. 1, comma 474
La modifica che ha esteso il privilegio a IVA e Cassa avvocati non si applica ai crediti sorti anteriormente al 1/1/2018.
art. 11 preleggi
Le norme sui privilegi, in quanto sostanziali, non sono retroattive salvo espressa deroga.
Massime di principio
- Nella verifica del passivo, la mancanza di data certa della scrittura privata posta a fondamento del credito è opponibile dalla procedura ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice come fatto impeditivo dell'ammissione.
- L'opponibilità alla procedura di un credito fondato su scrittura privata priva di data certa può essere dimostrata anche con mezzi diversi da quelli tipizzati dall'art. 2704 c.c., ma il giudice di merito deve accertare con rigore l'obiettiva idoneità degli elementi offerti a rendere certa la data del documento.
- La non contestazione della documentazione proveniente dal debitore in bonis non sana, di per sé, il difetto di data certa nei confronti della procedura concorsuale.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, se la prestazione non è ancora conclusa quando entra in vigore la nuova disciplina tariffaria, si applicano i nuovi parametri anche se l'attività è iniziata sotto il previgente regime, poiché il compenso del professionista è unitario.
- La censura per vizio motivazionale è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo omesso dall'esame del giudice, ma si limita a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- I crediti per IVA e contributo previdenziale collegati a prestazioni professionali acquistano o perdono il privilegio solo secondo la legge vigente al momento in cui il credito sorge; le modifiche normative che introducono o estendono il privilegio non operano retroattivamente.
- La domanda di interessi moratori deve essere ritualmente proposta nel corso del procedimento di verifica del passivo; non può essere introdotta per la prima volta in sede di opposizione se ciò altera la ratio della decisione impugnata.
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