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Sentenza

Sentenza del 09/02/2023 n. 4105 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notificati avvisi di accertamento per il 2008 che imputavano alla società e ai singoli soci una plusvalenza derivante dalla cessione di azienda: maggior reddito d'impresa complessivo Euro 153.644,00 e, in particolare, Euro 76.822,00 imputati a A.A. (50% della società). Gli accertamenti si fondavano su un avviso di rettifica/ liquidazione ai fini dell'imposta di registro che aveva rettificato il valore di cessione dichiarato (da Euro 70.000 a Euro 434.917). L'acquirente aveva definito il contenzioso in adesione fissando il valore di cessione in Euro 223.103 e pagando l'imposta. I ricorrenti contestavano (i) che non potesse essere opposto loro un presunto valore definitivo desunto dal contenzioso di registro già estinto dalla cessazione della materia del contendere; (ii) che il valore definito dall'acquirente non possa vincolare il venditore ai fini IRPEF e, in base alla normativa di interpretazione autentica (D.Lgs. 147/2015, art.5, comma 3), l'Ufficio non può presumere un maggior corrispettivo solo sulla base del valore dichiarato/definito per registro senza ulteriori indizi; (iii) che gli avvisi erano nulli perché notificati dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (non c'è stata estensione di giudicato: l'Ufficio si è limitato a prendere il valore di definizione concordato dall'acquirente per la determinazione della plusvalenza e la CTR ha ritenuto utilizzabile tale accertamento per la rideterminazione del reddito), ha accolto il secondo motivo sulla base della normativa interpretativa (D.Lgs. 147/2015, art.5, comma 3) e della giurisprudenza consolidata che esclude la possibilità di determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi unicamente sulla base del valore dichiarato/definito per registro senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti; perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato per nuovo giudizio alla CTR Lombardia in diversa composizione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha demandato alla corte di merito la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Sentenza emessa il 26/10/2022, depositata il 09/02/2023.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norme sul processo tributario (impianto procedurale per impugnazioni e competenze); richiamate dai ricorrenti ma il vizio dedotto (relativo al giudicato) è stato ritenuto infondato.

  • Costituzione, art. 24

    richiamata dai ricorrenti in tema di diritto alla difesa nel processo; il motivo non ha trovato accoglimento nella decisione della Corte.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 42

    norme sul reddito e sulla determinazione dei componenti reddituali; richiamate nel contesto della deduzione che il valore definito per registro non può automaticamente determinare il reddito imponibile del venditore.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68

    disciplina della plusvalenza da cessione d'azienda; la Corte ricorda che la base imponibile è data da corrispettivi percepiti e costi inerenti, non dal mero valore catastale o di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52 e 57

    norme sull'imposta di registro; utilizzate nel ragionamento ma la Corte precisa che il valore accertato o definito ai fini di registro non è di per sé idoneo a dimostrare il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    "il testo unico delle imposte sui redditi , approvato con D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ..."

    interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude la presunzione automatica di maggior corrispettivo basata solo sul valore dichiarato/accertato/definito per registro; impone che l'Amministrazione individui indizi gravi, precisi e concordanti a supporto dell'accertamento induttivo.

  • Codice Civile, artt. 2312, 2324 e 2495, comma 2

    richiamati nel terzo motivo (cancellazione della società dal registro delle imprese e conseguenze sulle notifiche); la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non ha disposto una pronuncia definitiva sulla nullità degli avvisi per la cancellazione.

Massime di principio

  • Il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro (anche se concordato in adesione dall'acquirente) non può, da solo, costituire prova sufficiente per determinare la plusvalenza imponibile del venditore ai fini delle imposte sui redditi: l'amministrazione deve fornire ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino un maggior corrispettivo effettivamente percepito.
  • La definizione del contenzioso e il pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente non determinano automaticamente un giudicato vincolante in capo al venditore per la determinazione del suo reddito imponibile; la rilevanza probatoria del valore definito va valutata nel complesso delle prove.
  • Dopo l'interpretazione autentica del 2015 (D.Lgs. 147/2015, art.5, comma 3) gli accertamenti induttivi basati unicamente sui valori di registro sono maggiormente vulnerabili: gli uffici devono integrare con elementi di fatto concreti (pagamenti effettivi, contropartite reali, documentazione extracontabile, ecc.).
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude automaticamente la possibilità di impugnare o notificare atti tributari con riferimento ai soci o agli eredi: occorre verificare la tempestività e la correttezza formale della notifica e la legittimazione passiva.
  • In casi simili il giudice di merito, in sede di rinvio, deve riesaminare la documentazione probatoria relativa ai corrispettivi effettivamente percepiti dal venditore e non porre come decisivo il solo valore emerso nel contenzioso dell'acquirente.

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