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Sentenza

Sentenza del 09/02/2023 n. 111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Agevolazione acquisto prima casa - spetta anche al co-acquirente che non abbia trasferito la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto purchè l'abbia fatto l'altro co-acquirente convivente - ciò anche in assenza di vincolo matrimoniale, purchè sussista un legame stabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni per perdita del beneficio dell'aliquota prima casa (4%) per mancato trasferimento della residenza anagrafica dell'acquirente entro 18 mesi nel Comune dell'immobile. L'immobile era stato acquistato pro quota da due conviventi (la ricorrente e il compagno M C): solo il compagno aveva trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il beneficio valutando l'effettività dell'abitazione del nucleo familiare; l'Agenzia ha appellato sostenendo che rileva esclusivamente la residenza anagrafica dell'acquirente che chiede l'agevolazione.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto applicabile il principio, già affermato in giurisprudenza in caso di coniugi, secondo cui il requisito della residenza va riferito al nucleo familiare coabitante e può essere soddisfatto dal trasferimento di residenza di un solo componente. Tale principio è stato esteso anche alle coppie di fatto conviventi, purché il rapporto sia stabile e non controverso (nel caso di specie la presenza di figli è considerata indice di stabilità). È stato inoltre affermato che il regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) non incide sull'accesso all'agevolazione. Nulla sulle spese processuali in assenza di costituzione della contribuente appellata.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 36, legge 20.5.2016, n. 76

    Riconoscimento legislativo della figura dei "conviventi di fatto"; utilizzato per sostenere che la convivenza more uxorio è una situazione paragonabile al matrimonio ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa.

  • art. 155‑quarter c.c. (oggi art. 337‑sexies c.c.)

    Norma richiamata come esempio di recepimento di tutele giuridiche anche per i conviventi di fatto, a supporto dell'idea di equiparazione funzionale tra nucleo coniugale e nucleo di fatto stabile.

  • art. 177, comma 1, lett. a), c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'acquisto sull'asse patrimoniale dei coniugi (ricaduta dell'immobile nella comunione legale) e per argomentare che il regime patrimoniale non deve influire sulla valutazione dell'agevolazione.

  • art. 8 CEDU (Giurisprudenza europea)

    Usato per mostrare che la nozione di "vita familiare" include rapporti di fatto, rafforzando l'argomento a favore dell'inclusione delle coppie di fatto nella nozione di nucleo familiare ai fini del beneficio.

  • art. 15, decreto legislativo 31.12.1992, n. 546

    Richiamato dalle parti in materia di spese processuali (la ricorrente aveva chiesto vittoria delle spese ai sensi di tale norma).

  • art. 6, legge 27.7.1978, n. 392 (richiamata per modificazioni e giurisprudenza)

    Citata come esempio di interventi legislativi che hanno talvolta esteso effetti anche ai conviventi more uxorio, a supporto della tesi di equiparazione funzionale.

Massime di principio

  • Per l'agevolazione "prima casa" la verifica del requisito della residenza può essere riferita al nucleo familiare coabitante: è sufficiente che un solo componente del nucleo trasferisca la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine di legge.
  • Il principio vale non solo per i coniugi ma anche per le coppie di fatto conviventi, a condizione che la convivenza sia stabile e la sussistenza del nucleo familiare non sia controversa (circostanze come la presenza di figli rafforzano l'indice di stabilità).
  • Il regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni) non incide sull'accesso all'agevolazione: ciò che rileva è l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale del nucleo familiare.
  • Non si configura un'illegittima estensione analogica delle norme agevolative: la normativa ancorata al requisito fattuale della residenza non menziona il matrimonio e consente dunque di definire il concetto di nucleo familiare senza innovare la disciplina agevolativa.
  • In situazioni analoghe è prudente raccogliere e conservare documentazione che dimostri la coabitazione e la stabilità del nucleo familiare (iscrizione anagrafica di almeno un convivente, certificati di nascita dei figli, documenti che attestino la convivenza) per poter comprovare il presupposto fattuale richiesto per l'agevolazione.
  • Se l'amministrazione tributaria nega l'agevolazione per mancato trasferimento anagrafico di uno dei coacquirenti, può essere utile richiamare la giurisprudenza che interpreta il requisito della residenza in senso familiare e proporre ricorso evidenziando la reale convivenza e la natura di nucleo familiare stabile.

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