Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2023 n. 3895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notificazione di cartella erariale per l'anno 2007 per Euro 531.094,30 a titolo di eccedenze IRES disconosciute e sanzioni. La società propose ricorso; il giudice di primo grado aveva motivato in senso di rigetto (rilevando acquiescenca della contribuente e la necessità di presentare dichiarazione integrativa) ma il dispositivo conteneva un errore materiale riportando l'accoglimento del ricorso. L'Agenzia chiese la correzione materiale del dispositivo (art. 287 c.p.c.) e la commissione territoriale rettificò il dispositivo da "accoglie" a "rigetta". La contribuente impugnò l'ordinanza di correzione, ma il giudice regionale la dichiarò inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che l'ordinanza di correzione è stata notificata a cura della cancelleria il 14 marzo 2014; l'appello della società, notificato il 23 settembre 2014, era fuori termine e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la correzione di un mero errore materiale, percepibile dal contesto della decisione e divergente dalla motivazione, non riapre il termine di impugnazione se non determina un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione. Liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma di riferimento per l'emissione della cartella erariale con cui era stato chiesto il pagamento; utilizzata come fondamento dell'atto impositivo contestato.

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione di errori materiali nelle sentenze; la correzione può essere adottata a seguito di istanza della parte avversaria quando il dispositivo non rispecchia la motivazione.

  • art. 121 disp. att. c.p.c.

    Stabilisce che la notifica delle ordinanze di correzione è eseguita a cura della cancelleria; la notifica a cura della cancelleria ha effetti sull'inizio del termine ordinario di impugnazione previsto dall'art. 288 u.c.

  • art. 288 c.p.c.

    Prevede che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno di notificazione dell'ordinanza di correzione; va letto in relazione agli articoli sul termine lungo (art. 327/325) per determinare quale termine applicare a seconda della notificazione della cancelleria.

  • art. 327 c.p.c.

    Riguarda il termine lungo per l'impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione); la giurisprudenza collega tale termine al caso in cui la cancelleria non abbia notificato l'ordinanza di correzione, consentendo comunque l'impugnazione nel termine lungo.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza per chiarire che il richiamo al termine ordinario nell'art. 288 si riferisce al termine previsto da tale disposizione; in sostanza coordina i termini di impugnazione tra notificazione e pubblicazione.

  • D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 38 comma 2

    Richiamato dalla ricorrente (riguarda termini e modalità di impugnazione in materia tributaria); la Corte ha valutato la rilevanza rispetto ai termini decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza di correzione.

  • D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 51

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la decisione regionale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'interpretazione dei termini processuali tributari.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Richiamato come motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto processuale); la Corte ha ritenuto i motivi infondati e non sussistenti per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza; la sentenza dà atto dell'eventuale applicazione della misura prevista.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra correzione di mero errore materiale (redazionale) e correzione che incide sulla sostanza della decisione (errores in iudicando o in procedendo). Solo quest'ultima tipologia può giustificare l'apertura di un nuovo (ordinario) termine di impugnazione se la correzione crea un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione.
  • Controllare se l'ordinanza di correzione è stata notificata a cura della cancelleria (art. 121 disp. att. c.p.c.): se sì, l'impugnazione deve essere proposta nel termine ordinario decorrente dalla notificazione; se no, si può utilizzare il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza/ordinanza.
  • Valutare tempestivamente la notifica dell'ordinanza di correzione e i termini applicabili: l'inerzia può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione anche se la decisione originale conteneva un errore materiale.
  • In materia tributaria, le eccezioni di inammissibilità per tardività possono essere rilevate d'ufficio; pertanto è importante agire entro i termini processuali e conservare prova delle notificazioni ricevute.
  • Quando il dispositivo della sentenza appare in palese disaccordo con la motivazione, è probabile che si tratti di errore materiale emendabile; la parte deve comunque agire rapidamente per valutare se la correzione determina un effettivo pregiudizio e quindi giustifica un nuovo termine per impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.