Sentenza del 09/02/2023 n. 83 - Corte di Giustizia UE
IVA - Riduzione base imponibile - Contratto di assicurazione - Crediti commerciali Causa C 482/21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso IRPEG per Euro 2.146.196,00 relativa all'anno d'imposta 1999. L'Ufficio aveva negato il rimborso; le questioni principali erano (i) se il potere dell'Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione fosse decaduto/prescritto (termine decennale dalla presentazione della dichiarazione) rendendo il credito "consolidato", e (ii) se il provvedimento di diniego dovesse rispettare particolari obblighi di motivazione o potesse valere il silenzio-rifiuto, gravando sul contribuente l'onere di provare il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva ritenuto il credito consolidato per decorso del termine decennale e che aveva accolto il rimborso. La Corte ha affermato che l'Amministrazione può eccepire l'inesistenza del credito anche se sono scaduti i termini ordinari per l'accertamento (richiamando il principio delle Sezioni Unite, Cass. sez. U. n. 5069/2016), e che il provvedimento di diniego risultava adeguatamente motivato ai sensi della giurisprudenza consolidata. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di grado d'appello tributaria del Piemonte per nuovo giudizio e regolamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla decadenza/prescrizione degli accertamenti; la Corte valuta la questione alla luce della giurisprudenza che ammette la contestazione del credito anche dopo i termini dell'accertamento.
Codice civile, art. 2946
Riferito al termine di prescrizione decennale; la Corte distingue fra effetti della prescrizione sull'azione e la possibilità per l'amministrazione di sollevare eccezioni relative all'inesistenza del credito.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)
Citato in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e alle garanzie processuali del contribuente; la Corte richiama che il diniego deve avere motivazione essenziale, ma non necessariamente esaustiva.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Richiamato nel quadro delle norme procedurali fiscali rilevanti per il procedimento di rimborso e controllo.
Codice civile, art. 1442, comma 4
La Corte usa il principio in esso contenuto (possibilità di far valere eccezioni anche dopo prescrizione dell'azione) quale fondamento logico per consentire all'Amministrazione di opporre eccezioni anche se è scaduto il termine per accertare.
Codice civile, art. 2697
Riferito all'onere della prova: il contribuente che chiede il rimborso ha l'onere di provare i fatti a fondamento del diritto.
Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso in Cassazione)
Norma processuale invocata per i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e falsa applicazione.
Cass. Sez. Un. 15 marzo 2016, n. 5069
Giurisprudenza richiamata: l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito richiesto a rimborso anche se sono scaduti i termini per l'accertamento, perché i termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti (principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum").
Giurisprudenza consolidata (ex Cass. 5 maggio 2010, n. 10797; Cass. 18 aprile 2014, n. 8998)
Principio sul contenuto della motivazione del provvedimento di diniego: non è richiesta una motivazione esaustiva, ma è necessaria una esposizione degli aspetti essenziali e delle ragioni di fatto e di diritto alla base del rifiuto.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può eccepire l'inesistenza di un credito richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini ordinari per l'accertamento: la prescrizione dei poteri di accertamento non impedisce sempre l'opposizione a un rimborso richiesto dal contribuente.
- Il contribuente che chiede un rimborso ha l'onere della prova circa l'esistenza e la quantificazione del credito; l'Amministrazione può far valere eccezioni e difendere la propria posizione anche tardivamente.
- Il diniego di rimborso deve essere motivato in modo adeguato: la motivazione non deve essere esaustiva ma deve indicare gli aspetti essenziali delle ragioni del rigetto e i riferimenti normativi o provvedimentali rilevanti.
- Comunicazioni endoprocedimentali della P.A. (es. richieste di documentazione o inviti a regolarizzare) non si qualificano automaticamente come riconoscimenti del diritto del contribuente al rimborso.
- In caso di conflitto giurisprudenziale su effetti della prescrizione/decadenza, le pronunce delle Sezioni Unite possono stabilire il principio che l'Amministrazione conserva la possibilità di opporsi a richieste di rimborso anche oltre i termini temporali ordinari per l'accertamento.
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