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Sentenza

Sentenza del 09/02/2023 n. 83 - Corte di Giustizia UE

IVA - Riduzione base imponibile - Contratto di assicurazione - Crediti commerciali Causa C 482/21.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso IRPEG per Euro 2.146.196,00 relativa all'anno d'imposta 1999. L'Ufficio aveva negato il rimborso; le questioni principali erano (i) se il potere dell'Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione fosse decaduto/prescritto (termine decennale dalla presentazione della dichiarazione) rendendo il credito "consolidato", e (ii) se il provvedimento di diniego dovesse rispettare particolari obblighi di motivazione o potesse valere il silenzio-rifiuto, gravando sul contribuente l'onere di provare il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva ritenuto il credito consolidato per decorso del termine decennale e che aveva accolto il rimborso. La Corte ha affermato che l'Amministrazione può eccepire l'inesistenza del credito anche se sono scaduti i termini ordinari per l'accertamento (richiamando il principio delle Sezioni Unite, Cass. sez. U. n. 5069/2016), e che il provvedimento di diniego risultava adeguatamente motivato ai sensi della giurisprudenza consolidata. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di grado d'appello tributaria del Piemonte per nuovo giudizio e regolamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla decadenza/prescrizione degli accertamenti; la Corte valuta la questione alla luce della giurisprudenza che ammette la contestazione del credito anche dopo i termini dell'accertamento.

  • Codice civile, art. 2946

    Riferito al termine di prescrizione decennale; la Corte distingue fra effetti della prescrizione sull'azione e la possibilità per l'amministrazione di sollevare eccezioni relative all'inesistenza del credito.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Citato in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e alle garanzie processuali del contribuente; la Corte richiama che il diniego deve avere motivazione essenziale, ma non necessariamente esaustiva.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato nel quadro delle norme procedurali fiscali rilevanti per il procedimento di rimborso e controllo.

  • Codice civile, art. 1442, comma 4

    La Corte usa il principio in esso contenuto (possibilità di far valere eccezioni anche dopo prescrizione dell'azione) quale fondamento logico per consentire all'Amministrazione di opporre eccezioni anche se è scaduto il termine per accertare.

  • Codice civile, art. 2697

    Riferito all'onere della prova: il contribuente che chiede il rimborso ha l'onere di provare i fatti a fondamento del diritto.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso in Cassazione)

    Norma processuale invocata per i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e falsa applicazione.

  • Cass. Sez. Un. 15 marzo 2016, n. 5069

    Giurisprudenza richiamata: l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito richiesto a rimborso anche se sono scaduti i termini per l'accertamento, perché i termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti (principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum").

  • Giurisprudenza consolidata (ex Cass. 5 maggio 2010, n. 10797; Cass. 18 aprile 2014, n. 8998)

    Principio sul contenuto della motivazione del provvedimento di diniego: non è richiesta una motivazione esaustiva, ma è necessaria una esposizione degli aspetti essenziali e delle ragioni di fatto e di diritto alla base del rifiuto.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può eccepire l'inesistenza di un credito richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini ordinari per l'accertamento: la prescrizione dei poteri di accertamento non impedisce sempre l'opposizione a un rimborso richiesto dal contribuente.
  • Il contribuente che chiede un rimborso ha l'onere della prova circa l'esistenza e la quantificazione del credito; l'Amministrazione può far valere eccezioni e difendere la propria posizione anche tardivamente.
  • Il diniego di rimborso deve essere motivato in modo adeguato: la motivazione non deve essere esaustiva ma deve indicare gli aspetti essenziali delle ragioni del rigetto e i riferimenti normativi o provvedimentali rilevanti.
  • Comunicazioni endoprocedimentali della P.A. (es. richieste di documentazione o inviti a regolarizzare) non si qualificano automaticamente come riconoscimenti del diritto del contribuente al rimborso.
  • In caso di conflitto giurisprudenziale su effetti della prescrizione/decadenza, le pronunce delle Sezioni Unite possono stabilire il principio che l'Amministrazione conserva la possibilità di opporsi a richieste di rimborso anche oltre i termini temporali ordinari per l'accertamento.

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