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Sentenza

Sentenza del 09/02/2023 n. 3894 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Notificazione di due avvisi d'accertamento per il 2007 (IVA, IRAP e IRES) con rideterminazione degli imponibili mediante lo studio di settore TD47U; le società contestavano l'accertamento sostenendo che l'ufficio si era basato esclusivamente sugli indici statistico-matematici dello studio di settore e che mancava la prova di una grave incongruenza tra reddito dichiarato e quello determinato, nonché che avevano prodotto documentazione nel contraddittorio endo-procedimentale e documentato una crisi aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato la sentenza di merito che aveva annullato gli avvisi d'accertamento. La Corte ha affermato che l'applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice e richiede il contraddittorio obbligatorio; nel caso in esame le società avevano partecipato e prodotto documenti e avevano documentato la crisi aziendale, mentre l'amministrazione non aveva integrato l'accertamento con ulteriori elementi probatori (ad esempio accertamenti bancari o più invasivi). Inoltre è stata ritenuta assente la 'grave incongruenza', dato che lo scostamento risultava contenuto (circa 2,5% rispetto al ricavo minimo e 8,6% rispetto al ricavo puntuale), insufficiente per fondare l'accertamento induttivo.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    art. 62-sexies D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; la loro efficacia probatoria non è automatica ma dipende dal contraddittorio obbligatorio e dalla valutazione complessiva dell'applicabilità dello standard al caso concreto e della prova contraria fornita dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova: spetta all'ente impositore dimostrare l'applicabilità degli studi di settore, salvo che il contribuente non ometta il contraddittorio o non fornisca alcuna prova contraria.

  • artt. 32, comma 1, nn. 3 e 4, 39 D.P.R. n. 600/1973

    art. 32, comma 1, nn. 3 e 4; art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norme relative agli accertamenti e alle modalità di determinazione del reddito: l'accertamento induttivo richiede i presupposti normativi e probatori previsti dal quadro legislativo e non può fondarsi unicamente sullo scostamento dagli studi di settore senza adeguata motivazione e ulteriori prove.

  • art. 2729 c.c.

    La rilevazione dello scostamento può costituire un indizio grave, preciso e concordante solo quando il contribuente non abbia dato alcuna giustificazione nel contraddittorio; in tal caso lo scostamento assume valore presuntivo rilevante.

  • art. 366 c.p.c.

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso dell'Agenzia sufficientemente autosufficiente perché individuava la questione giuridica e i passaggi essenziali della decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento della censura in cassazione relativa alla violazione delle norme sulla prova e sull'istruttoria; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché l'istruttoria e la motivazione del giudice d'appello sono risultate corrette.

Massime di principio

  • Gli studi di settore sono presunzioni semplici: non bastano da soli a legittimare un accertamento se il contribuente ha svolto il contraddittorio e ha prodotto documenti rilevanti.
  • Il contraddittorio endo-procedimentale è obbligatorio e, se regolarmente attivato, impone all'amministrazione di integrare l'accertamento con ulteriori elementi probatori se il contribuente fornisce giustificazioni o documentazione.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o non fornisce alcuna prova, lo scostamento dagli studi di settore può costituire indizio grave, preciso e concordante sufficiente a sostenere l'accertamento; in caso contrario l'ufficio deve acquisire prove aggiuntive (anche bancarie o invasive).
  • La 'grave incongruenza' non ha una soglia percentuale fissa nel diritto vivente, ma scostamenti contenuti (anche nell'ordine di qualche percento fino a circa il 10% in casi giurisprudenziali) possono essere ritenuti insufficienti a fondare l'accertamento induttivo se esistono elementi che spiegano la discordanza.
  • Onere della prova: spettano all'amministrazione gli elementi per dimostrare l'applicabilità concreta dello studio di settore; al contribuente resta la facoltà di offrire prova contraria anche in sede giudiziale, per la prima volta se necessario.
  • In assenza di adeguata motivazione che spieghi la scelta dello standard e l'inattendibilità delle allegazioni del contribuente, il giudice tributario può annullare l'atto impositivo.

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