Sentenza del 09/02/2023 n. 636 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Cass. Ord.06092/22 -Condivisione delle eccezioni mosse dal contribuente - L'inadempimento del consulente costituisce causa di forza maggiore e non rifiuto a produrre i documenti richiesti dall'A.F. - Riassunzione - Mancato invio della dichiarazione dei redditi - Imputazione al professionista - Esclusione per l'assenza di comportamento fraudolento - Mancata prova dell'avvenuta vigilanza sul consulente per accertare la correttezza degli adempimenti fiscali oggetto del mandato conferito - Responsabilità del contribuente - Sussiste - Richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 6 del d. lgs. 472/97 - Rigetto -Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2005 (IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi) motivato dall'omessa presentazione della dichiarazione e dal mancato invio della documentazione contabile in risposta all'invito dell'Ufficio. La società ha imputato le omissioni al consulente fiscale incaricato (denunciato penalmente) e ha chiesto l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 6 d.lgs. 472/97. In sede di rinvio dalla Cassazione (ord. 06092/22) era stato riconosciuto che l'inadempimento del consulente poteva costituire causa di forza maggiore per l'utilizzabilità della documentazione probatoria; in riassunzione la controversia ha riguardato se la responsabilità per le omissioni fosse comunque a carico della società per mancata vigilanza sul consulente e se fosse applicabile l'esimente.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte territoriale ha ritenuto che la società non abbia assolto all'onere di provare di aver vigilato sul consulente né di dimostrare il comportamento fraudolento dello stesso, circostanza necessaria per escludere la responsabilità del contribuente quando il professionista omette gli adempimenti. Pertanto è stata confermata la responsabilità del contribuente e respinta la richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 6 d.lgs. 472/97. La soccombente è stata condannata alle spese di lite: Euro 10.000 per il giudizio di legittimità e Euro 10.000 per il grado di merito, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 472/1997
Stabilisce che per le sanzioni tributarie è richiesta la consapevolezza dell'illecito; la mera volontarietà non basta: è punita anche la negligenza. La responsabilità del contribuente per omissioni è presunta fino a prova contraria, e grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa.
art. 6 d.lgs. 472/1997
Prevede l'esimente per l'errore inevitabile (buona fede) quando il contribuente dimostri di aver agito con diligenza e che l'errore era inevitabile. Nel caso la richiesta di esimente è stata rigettata perché la società non ha provato la diligenza o la vigilanza sul consulente.
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
art. 39 co. 2 D.P.R. 600/73
Attribuisce all'Amministrazione la facoltà di determinare il reddito d'impresa e il valore della produzione sulla base dei dati e notizie raccolti quando il contribuente non esibisce la documentazione contabile, anche prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio.
art. 55, D.P.R. 633/1972
Conferma per l'IVA il potere dell'ufficio di determinare la base imponibile sulla base di dati e notizie in assenza di documentazione, con possibilità di utilizzare presunzioni o altri elementi di prova disponibili.
Massime di principio
- L'affidamento della trasmissione della dichiarazione o della tenuta della contabilità a un consulente non esonera il contribuente dall'obbligo di vigilanza: la responsabilità è esclusa solo se il contribuente dimostra di avere adeguatamente vigilato o che il consulente ha posto in essere un comportamento fraudolento finalizzato a occultare l'inadempimento.
- L'onere della prova circa l'assenza di colpa grava sul contribuente: occorre documentare le attività di controllo (istruzioni scritte, solleciti, controlli periodici, conferme di invio telematico, mandato formale con obblighi di rendicontazione).
- La semplice denuncia penale contro il consulente non è di per sé sufficiente a esonerare il contribuente: bisogna provare la dinamica del comportamento fraudolento e come questo abbia reso impossibile l'adempimento anche con diligente vigilanza.
- Se il contribuente non esibisce la documentazione richiesta dall'ufficio, l'amministrazione può determinare imponibili e ricavi sulla base di altri dati e presunzioni (art. 39 DPR 600/73 e art. 55 DPR 633/72); dunque è fondamentale ricostruire e produrre la documentazione contabile in giudizio.
- La conservazione della contabilità da parte del consulente (seppur non prodotta inizialmente) impone al contribuente l'obbligo di ricostruire e dimostrare i movimenti: l'esistenza dei documenti nei depositi del consulente non sostituisce l'onere probatorio del contribuente.
- Ripetute omissioni contabili e fiscali pregresse (es. mancato deposito di bilanci per anni) indeboliscono la buona fede e rendono più difficile invocare l'esimente; la condotta omissiva protratta qualifica la colpa grave dell'amministratore.
- Per cercare di ottenere l'esimente o limitare le sanzioni, il contribuente deve tempestivamente: a) adottare e documentare procedure di controllo interno; b) richiedere e conservare prove di avvenuta trasmissione; c) agire appena scoperta l'omissione (richieste di documenti, iscrizione a ruolo, autotutela, produzione in giudizio).
- In caso di contestazione, produrre in giudizio una ricostruzione contabile completa, con dati confrontabili (dichiarazioni anteriori/posteriori, movimenti bancari, scritture integrative) è decisivo per contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
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