Cassazione Penale, Sentenza n. 4282/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 20/11/2020 con cui la Corte d'appello aveva riformato il provvedimento di primo grado applicando la sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. n.159/2011 (dedizione a reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica) riducendone la durata a 1 anno e 6 mesi. Bevilacqua contestava la qualificazione ex lett. c) e la motivazione, sostenendo che i precedenti rilevati dalla Corte territoriale si ridurrebbero a due episodi occasionali e non omogenei, molti risalenti al periodo 2010-2014 e quindi non attuali, e che non sussisterebbe la 'dedizione' richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo non apparente la valutazione della pericolosità sociale ai sensi della lett. c) (richiamando plurimi reati contro il patrimonio e ripetuti episodi di resistenza e lesioni, con ultima fattispecie del 30/10/2018) e che la censura del ricorrente fosse generica e non idonea a confutare specificamente la motivazione di merito. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
La lett. b) concerne la misura quando il soggetto viva in tutto o in parte dei proventi di attività delittuose; la Corte territoriale ha escluso questo presupposto nel caso concreto
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. c)
La lett. c) riguarda il soggetto 'dedito' alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente tale tipologia valutando la ripetizione e la natura degli illeciti
codice penale, art. 624 e 624-bis
Richiamati come reati contro il patrimonio (furti) ripetuti nel tempo e considerati elementi probatori della condotta reiterata del proposto
Lesioni personali aggravate (per la qualità di pubblico ufficiale della vittima) utilizzate dalla Corte per dimostrare aggressività e noncuranza verso l'autorità, rilevanti ai fini della pericolosità sociale
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Norma citata in relazione ai limiti delle censure di motivazione ammesse in cassazione (vizi di motivazione non sempre sindacabili)
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 richiede 'dedizione' a reati che ledono la sicurezza pubblica: ciò implica ripetizione non occasionale di fatti criminosi in un significativo intervallo temporale e con cadenza tale da evidenziare assiduità.
- La qualificazione tra lett. b) (vivere dei proventi del reato) e lett. c) (dedizione a reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica) comporta valutazioni concrete sui tipi di reato, sulla loro ripetizione e sulla loro attitudine offensiva verso beni collettivi più che individuali.
- In sede di Cassazione, i vizi di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è assolutamente mancante, meramente apparente o illogica in modo manifesta; critiche generiche ai fatti di merito sono inammissibili.
- Precedenti, pendenze e condanne definitive, la loro natura (es. reati contro il patrimonio, lesioni a P.U.) e la loro collocazione temporale sono elementi decisivi per la valutazione della 'attualità' e della non occasionalità della pericolosità.
- Quando si impugna un provvedimento sulle misure di prevenzione è fondamentale contestare con specificità e prove concrete le affermazioni fattuali e cronologiche del giudice di merito; l'assenza di specificità rende molto probabile l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
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