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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23786/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile e dal successivo contenzioso per il rilascio/occupazione del bene. La società acquirente conveniva in giudizio, tra gli altri, il venditore e due avvocati che l'avevano assistita nel precedente giudizio di sfratto/rilascio. Nei confronti del venditore lamentava di avere ricevuto informazioni non veritiere sull'immobile. Nei confronti dei difensori sosteneva che essi avessero introdotto una domanda risarcitoria per illegittima occupazione poi rigettata perché generica e non provata, e che avessero omesso di proporre appello incidentale contro tale rigetto quando l'appello era stato proposto dalla controparte. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, condannando il venditore alla riduzione del prezzo e rigettando la domanda contro gli avvocati. La Corte d'appello rigettava il gravame della società, ritenendo che, pur essendo l'appello avverso il rigetto della domanda risarcitoria verosimilmente fondato, non fosse provato il nesso causale tra il danno e l'attività degli avvocati, poiché la società aveva revocato il mandato quando il termine per proporre l'appello incidentale era ancora pendente. In cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per mancanza di indicazione degli elementi di fatto alla base dell'affermazione sulla revoca del mandato; 2) violazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini e sulla disciplina del procedimento, sostenendo che, applicando la sospensione di 45 giorni vigente ratione temporis, la decadenza dall'appello incidentale sarebbe già maturata alla data della revoca; 3) violazione della disciplina successiva che ha ridotto la sospensione feriale a 30 giorni, ritenuta però non applicabile ai fatti di causa; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, sul presupposto che l'applicazione della corretta regola processuale avrebbe imposto la condanna della controparte al rimborso; 5) violazione dell'art. 395, comma 2, c.p.c., sostenendo che la questione della revoca del mandato e della sua anteriorità al termine di decadenza non fosse rilevabile d'ufficio e fosse stata sollevata tardivamente solo in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la questione della revoca del mandato in pendenza del termine per l'appello incidentale attiene al nesso eziologico, quindi al fatto costitutivo della domanda risarcitoria, ed è perciò rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in appello. Ha invece accolto il primo motivo, qualificando come apparente la motivazione della sentenza impugnata perché priva delle circostanze fattuali necessarie a comprendere il giudizio sulla revoca del mandato, sulla scadenza del termine per l'appello incidentale e sull'eventuale incidenza della sospensione feriale. Il primo motivo ha assorbito i motivi secondo, terzo e quarto. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente, ha rigettato il quinto motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha inoltre chiarito che la questione relativa alla revoca del mandato professionale e alla sua incidenza sul nesso causale nella responsabilità professionale è rilevabile d'ufficio e può essere dedotta anche in appello. L'esito finale è dunque favorevole alla ricorrente quanto alla cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte reputa apparente la motivazione della decisione di merito perché priva degli elementi fattuali necessari a rendere intelligibile la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per le asserite violazioni di legge nei vari motivi di ricorso

  • art. 447 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina processuale applicabile alla controversia

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul rito e alla sospensione feriale dei termini

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul rito e alla sospensione feriale dei termini

  • L. n. 742 del 1969, artt. 3 e 4

    invocata per sostenere l'applicabilità della sospensione feriale dei termini al giudizio in questione e la durata della sospensione ratione temporis

  • R.D. n. 12 del 1941, art. 92

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla sospensione feriale e al computo dei termini

  • art. 16 d.l. n. 132 del 2014

    richiamato per affermare che la riduzione della sospensione feriale da 45 a 30 giorni è successiva ai fatti di causa e quindi non applicabile

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite, quale conseguenza della dedotta corretta applicazione della disciplina processuale

  • art. 395, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere che la questione relativa alla revoca del mandato non fosse rilevabile d'ufficio e fosse stata introdotta tardivamente

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    citato per il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la questione relativa alla revoca del mandato in pendenza del termine per proporre impugnazione incide sul nesso causale e quindi sul fatto costitutivo del diritto al risarcimento; perciò è rilevabile d'ufficio e può essere introdotta anche per la prima volta in appello.
  • La motivazione è apparente quando afferma una conclusione di fatto decisiva senza indicare le circostanze concrete su cui il giudizio si fonda, rendendo impossibile ricostruire la ratio decidendi e controllarne la correttezza.
  • Quando la decisione di merito omette di specificare i dati essenziali per verificare il computo di un termine processuale e l'eventuale incidenza della sospensione feriale, la sentenza è viziata per insufficienza/ apparenza della motivazione.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la base motivazionale decisiva comporta l'assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono il riesame del medesimo nucleo fattuale e giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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