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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35383/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente al riconoscimento dell'indennità di agente unico per le giornate lavorate tra il 29.12.2014 e il 31.01.2017, in relazione alle mansioni di autista e di ritiro/consegna di oggetti postali svolte sul medesimo mezzo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che l'indennità avesse natura retributiva e non potesse essere eliminata o ridotta per effetto di accordi aziendali successivi, salvo prova di una reale cessazione delle mansioni che ne costituivano il presupposto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova e sul processo, per non avere la Corte considerato le richieste istruttorie sulla riorganizzazione del servizio trasporti introdotta dagli accordi del 2010 e 2011, che avrebbero ricompreso il carico/scarico nell'ordinaria attività dell'operatore trasporti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare i presupposti dell'indennità gravasse sul lavoratore e non sul datore di lavoro; (3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avevano superato la precedente organizzazione del lavoro; (4) violazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., per errata applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione nonostante la riorganizzazione del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'indennità di agente unico ha causa retributiva, remunera le mansioni di autista unitamente a quelle di ritiro e consegna degli oggetti postali, e non può essere soppressa o ridotta in assenza di accordo tra le parti, anche se siano mutati gli assetti organizzativi o economici aziendali. Ha dichiarato infondati anche il primo e il secondo motivo: le richieste istruttorie sulla riorganizzazione non erano decisive, perché la tesi della società non scalfiva il principio di irriducibilità della retribuzione; inoltre, l'onere di provare la sostanziale diversità del servizio e la cessazione delle mansioni che giustificavano l'indennità incombeva sul datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la sostanziale diversità del servizio e la cessazione delle mansioni che fondavano l'indennità grava sul datore di lavoro; non vi è violazione della norma se il giudice attribuisce tale onere alla parte che eccepisce il venir meno del diritto retributivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione e all'utilizzo delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle difese e alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di merito.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alle richieste istruttorie nel rito del lavoro.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa interpretazione degli accordi collettivi del 2010 e 2011.

  • art. 2099 c.c.

    L'indennità mantiene natura retributiva; la scadenza dell'accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo e il giudice può determinarne l'ammontare.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato a sostegno del principio di irriducibilità della retribuzione, applicato anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Usato quale parametro a presidio della non riducibilità della retribuzione dovuta al lavoratore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la proposta definita in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicata la previsione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'indennità che remunera mansioni effettivamente svolte e connessa a particolari modalità di esecuzione del lavoro conserva natura retributiva e, in mancanza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta o soppressa per effetto di mutate condizioni aziendali o di una nuova organizzazione del servizio.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende anche alle voci compensative di compiti aggiuntivi o di specifiche modalità operative del rapporto di lavoro, quando esse siano inserite nel sinallagma contrattuale.
  • Se il datore di lavoro assume che la riorganizzazione abbia fatto venir meno il presupposto di un emolumento, grava su di lui l'onere di provare la concreta cessazione delle mansioni o la sostanziale diversità delle prestazioni rese dal dipendente.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione che ponga l'onere probatorio sulla parte che eccepisce il venir meno del diritto retributivo, quando tale circostanza costituisce il fatto impeditivo o estintivo della pretesa del lavoratore.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato, anche se esaminato, non sarebbe idoneo a sovvertire la ratio decidendi fondata su un principio di diritto consolidato e su una qualificazione giuridica delle mansioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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