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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32257/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2012 notificato a un soggetto ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto di una società a ritenuta attività fittizia, inserita in una frode IVA comunitaria. Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la nullità per mancata notifica alla società e l'illegittimità della riedizione dell'avviso in sostituzione di precedenti atti; nel merito contestava soprattutto la prova della propria qualità di amministratore di fatto, sostenendo che essa derivasse solo dalle dichiarazioni del formale amministratore, senza adeguati riscontri, e che mancassero elementi oggettivi di gestione effettiva o benefici delle violazioni. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non sufficienti le sole dichiarazioni del terzo e valorizzando l'assenza di contatti telefonici con il dichiarante e con clienti/fornitori, nonché la mancata prova di specifiche attività gestorie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2639, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse illegittimamente preteso riscontri esterni alle dichiarazioni del terzo e avesse svalutato un quadro indiziario che, secondo l'Ufficio, era sufficiente a provare l'amministrazione di fatto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione fosse solo apparente e contraddittoria. Nel controricorso il contribuente ha insistito per il rigetto e ha richiamato una successiva sentenza penale assolutoria, ritenendola confermativa della propria estraneità alla frode.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la sentenza della CTR sorretta da una motivazione effettiva e quindi non affetta da vizio di motivazione apparente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali di terzi hanno valore indiziario e possono costituire anche il solo elemento indiziario, purché siano gravi e precise; il giudice deve valutarne la credibilità insieme agli altri elementi del quadro probatorio, senza pretendere in via astratta riscontri ulteriori come condizione necessaria. La CTR, secondo la Cassazione, aveva erroneamente svalutato le dichiarazioni del formale amministratore, omettendo di verificarne la credibilità e di considerare il contenuto specifico delle dichiarazioni, che indicavano il contribuente come effettivo dominus della società e come soggetto che si occupava della gestione tramite interposta persona. La valorizzazione dell'assenza di contatti telefonici con il dichiarante o con clienti/fornitori è stata ritenuta non decisiva, specie in un contesto di società fittizia e di gestione occulta. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio, per nuovo esame, a diversa sezione della medesima CTR, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato come norma sulla qualifica di amministratore di fatto, ma la Corte non ne svolge un'esegesi autonoma; lo usa nel contesto della prova del ruolo gestorio effettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma nel processo tributario le dichiarazioni di terzi possono assolvere a funzione indiziaria idonea a integrare tale onere se gravi e precise.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il tema delle presunzioni semplici: un solo elemento indiziario può essere sufficiente se grave e preciso.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la concordanza non è requisito indispensabile quando il convincimento del giudice si fonda su un solo indizio grave e preciso; occorre però valutarne la credibilità e la coerenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel dedurre l'erronea valutazione delle prove; la Corte accoglie la censura sul piano della prova indiziaria e del suo apprezzamento.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione effettiva e non apparente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto dell'ammissibilità nel processo tributario delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi nel rispetto del giusto processo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a supporto del principio di parità delle armi e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi anche nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili e utilizzabili come elementi indiziari sia dall'Amministrazione sia dal contribuente.
  • Le dichiarazioni di terzi possono, da sole, costituire base probatoria del fatto da dimostrare, purché siano assistite da gravità e precisione; non è necessario, in astratto, un plurimo concorso di riscontri, poiché la concordanza non è requisito indefettibile.
  • Il giudice di merito, nel valutare le dichiarazioni di terzi, deve apprezzarne la credibilità considerando elementi oggettivi e soggettivi e verificando la coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato, senza limitarsi a richiedere riscontri esterni in modo apodittico.
  • In tema di amministratore di fatto, la prova della gestione effettiva può essere desunta da un quadro indiziario coerente anche se la gestione sia occultata tramite interposti prestanome; in tale contesto la mancanza di contatti diretti o di rapporti formali non esclude di per sé il ruolo gestorio effettivo.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di reale contenuto argomentativo; una motivazione sintetica ma effettiva non integra tale nullità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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