Cassazione Civile, Ordinanza n. 29453/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore bancario/cessionario nei confronti di trasferimenti immobiliari contenuti in accordi di separazione consensuale omologati. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti con cui, in due distinte separazioni, un coniuge aveva trasferito immobili alla rispettiva ex moglie. La Corte d'appello aveva confermato: i trasferimenti avevano inciso sensibilmente sul patrimonio dei disponenti, rendendo più incerto e difficile il soddisfacimento dei crediti; i debiti erano anteriori agli atti; i beneficiari dei trasferimenti erano consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori. In Cassazione sono stati proposti due ricorsi, uno principale e uno incidentale, entrambi articolati su due motivi: 1) censura per violazione degli artt. 103, 104 e 279 n. 5 c.p.c. e per motivazione apparente, lamentando il diniego della separazione delle cause e la trattazione unitaria delle due vicende familiari; 2) censura per violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e per vizi motivazionali, contestando la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis, nonché la qualificazione dei trasferimenti effettuati in sede di separazione e la loro assunta gratuità o comunque revocabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata separazione delle cause, osservando che la motivazione della Corte d'appello era percepibile e che la riunione era giustificata dalla connessione oggettiva delle domande e dall'esigenza di evitare decisioni potenzialmente incoerenti. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull'esito delle prove, non un'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Quanto all'azione revocatoria, ha ribadito che i trasferimenti immobiliari eseguiti in attuazione di accordi di separazione consensuale possono essere revocati ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché derivano da una libera determinazione negoziale e non da un obbligo legale insensibile alle ragioni dei terzi; la natura onerosa o gratuita dell'atto deve essere verificata in concreto, ma nel caso la Corte d'appello aveva ritenuto tale questione assorbita. Le spese di cassazione sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali per reciproca soccombenza; i ricorrenti sono stati invece condannati in solido al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di separazione consensuale può essere assoggettato ad azione revocatoria ordinaria se pregiudica le ragioni del creditore; l'omologazione della separazione non sottrae l'atto alla tutela dei terzi creditori.
La violazione della norma è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove raccolte.
La simultanea trattazione di più domande è consentita quando vi sia connessione per oggetto o per titolo, oppure quando la decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni.
La trattazione congiunta di cause connesse è coerente con le regole processuali richiamate dalla Corte per giustificare la riunione e la mancata separazione dei giudizi.
È richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione processuale sulla trattazione unitaria, ma la Corte esclude che vi sia stata una violazione.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o contraddittoria in modo radicale; nel caso la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta percepibile e sufficiente.
Norma sul procedimento camerale richiamata nel testo come base della trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- La separazione o riunione di cause connesse rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza della motivazione, non per mera scelta gestionale del simultaneus processus.
- L'azione revocatoria ordinaria può colpire i trasferimenti immobiliari inseriti in accordi di separazione consensuale, quando essi abbiano effetti pregiudizievoli per i creditori anteriori; l'omologazione della separazione non neutralizza la tutela revocatoria.
- Ai fini dell'art. 2697 c.c., la censura è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la critica riguarda il convincimento raggiunto sulla base delle prove, si tratta di contestazione del merito non deducibile come violazione di legge.
- L'eventus damni sussiste anche quando l'atto dispositivo non renda il patrimonio assolutamente insufficiente, ma lo renda più incerto o più difficile da aggredire, essendo sufficiente anche il pericolo di pregiudizio per il creditore.
- La qualificazione onerosa o gratuita di un trasferimento eseguito in sede di separazione va valutata in concreto, tenendo conto della complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi; non rileva, di per sé, il solo fatto che l'atto sia inserito nell'accordo separativo.
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