Cassazione Civile, Ordinanza n. 29219/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di una plusvalenza ritenuta imponibile ai sensi del TUIR. La CTP aveva accolto il suo ricorso, ma la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio. Il contribuente ha dedotto in cassazione la nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza né la comunicazione del deposito della sentenza. Ha quindi sostenuto che tali omissioni avrebbero giustificato la proposizione del ricorso per cassazione oltre il termine lungo, trattandosi di impugnazione tardiva ammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la nullità derivante dall'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di udienza nel processo tributario può essere fatta valere solo con impugnazione tempestiva della sentenza conclusiva, oppure con impugnazione tardiva solo nei limiti dell'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano, perché il contribuente era regolarmente costituito nel giudizio d'appello e, per tale ragione, non poteva invocare l'ignoranza del processo né la mancata comunicazione del dispositivo/sentenza per evitare la decorrenza del termine lungo. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
sono richiamati come base normativa della pretesa fiscale relativa alla plusvalenza contestata all'origine della lite.
è richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del contraddittorio.
artt. 31, 61 e 37, d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per violazione delle regole del processo tributario e del contraddittorio.
artt. 24 e 111 Cost.
sono invocati dal ricorrente come parametri costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è indicato come vizio processuale dedotto in cassazione, per nullità della sentenza d'appello.
la Corte ribadisce che il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e che l'impugnazione tardiva è ammessa solo nei limiti e alle condizioni previste da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità derivante dall'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere fatta valere con tempestiva impugnazione della sentenza che conclude il giudizio; in difetto, la sentenza passa in giudicato e il vizio non può essere recuperato contro gli atti esecutivi o consequenziali.
- L'impugnazione tardiva è ammissibile solo nei rigorosi limiti dell'art. 327 c.p.c. e richiede una situazione di effettiva ignoranza del processo; tale condizione non ricorre quando la parte sia ritualmente costituita nel giudizio.
- La mancata comunicazione del deposito della sentenza o del dispositivo non impedisce, di regola, la decorrenza del termine lungo per impugnare, che decorre dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria.
- La decadenza dal termine per impugnare non può essere qualificata come incolpevole quando derivi da errore di diritto o da mancata attivazione del difensore, il quale ha il dovere di verificare l'esistenza di attività processuali compiute senza sua conoscenza.
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