Cassazione Civile, Sentenza n. 27356/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la notificazione di avvisi di accertamento e gli inviti al pagamento notificati tramite Equitalia (oggi Equitalia Servizi di Riscossione), deducendo: nullità o inesistenza delle notifiche (vizi nella relata e nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.), fondatezza delle pretese erariali; proposizione di querela di falso contro la documentazione di notifica; nel ricorso congiunto anche questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. b) D.L. n. 78/2010 nella parte in cui consente sanzioni pari al 100% dell'imposta senza applicare garanzie analoghe al processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto che le notifiche fossero regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa), perfezionatesi per compiuta giacenza; ha giudicato inammissibile/infondato il riesame di fatti di merito relativi a completezza e leggibilità degli atti; ha escluso efficacia vincolante della sentenza civile di inammissibilità della querela di falso nei giudizi tributari; ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (importi liquidati indicati nelle decisioni).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la procedura di deposito presso la casa comunale accompagnata da raccomandata informativa sia stata correttamente eseguita e abbia prodotto la notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza.
Il mancato rinvenimento di soggetti abilitati nella residenza legittima il ricorso al rito degli irreperibili (art.140) quando l'assenza risulti temporanea; non sempre è richiesto di svolgere ulteriori ricerche in altri luoghi indicati dall'art.139.
art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. 546/1992
Limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: la motivazione è censurabile in sede di legittimità solo se mancante in modo assoluto, apparente o contraddittoria; la semplice insufficienza di argomentazione non determina nullità.
art. 360 c.p.c. (nn. 1,3,4,5 comma 1)
Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione e natura del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto (ricostruzione di fattispecie concreta sottratta al sindacato se attiene a valutazioni probatorie).
Sulla prova legale dei documenti: la Corte ha osservato che questioni attinenti alla genuinità o falsità dei documenti, valutate in un diverso giudizio civile, non vincolano il giudice tributario se il tema decisivo differisce.
Limiti dell'efficacia della sentenza civile (in particolare di mera inammissibilità della querela di falso) rispetto ai rapporti processuali posti nel giudizio tributario; la pronuncia civile non ha automaticamente efficacia costitutiva vincolante nelle dispute tributarie.
La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa, anche se non ha ritirato il piego.
Presunzione di conoscenza degli atti da parte del destinatario in caso di compiuta giacenza; superabile soltanto dimostrando l'impossibilità di prendere cognizione senza propria colpa.
art. 29, comma 1, lett. b) D.L. n. 78/2010 (conv. L.122/2010)
La Corte ha respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa alla mancata estensione di garanzie penali in caso di sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, ritenendo la doglianza infondata alla luce della giurisprudenza CEDU e del bilanciamento con la certezza del diritto.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (e art. 117 Cost.)
L'art.6 CEDU richiede un acceso concreto ad un tribunale; tuttavia le norme procedurali che fissano termini e formalità per impugnare sono compatibili con tale diritto quando assicurano equilibrio tra accesso effettivo alla giustizia e certezza del diritto.
Massime di principio
- La procedura di notificazione mediante deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa (art.140 c.p.c.) è efficace se documentata e si perfeziona per compiuta giacenza; difetti formali non sempre invalidano la notifica se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di portarlo a conoscenza del destinatario.
- La relata apposta in modo anomalo (es. sul frontespizio e non in calce) è considerata irregolarità sanabile e non necessariamente causa di nullità, salvo che sia specificamente contestata la conformità e completezza della copia notificata.
- Se la notifica è avvenuta nella residenza del destinatario e l'assenza risulta temporanea, non è sempre necessario provare ricerche in altri luoghi previsti dall'art.139 c.p.c.; può legittimare il ricorso alla procedura del 'rito degli irreperibili'.
- La nullità formale della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) quando il destinatario ha avuto concreta possibilità di conoscere l'atto (anche tramite compiuta giacenza della raccomandata informativa).
- Le decisioni di un giudice civile che si limitano a dichiarare l'inammissibilità di una querela di falso non vincolano automaticamente il giudice tributario sull'efficacia probatoria degli atti, specie se il thema decidendum è differente.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione e sulle questioni di fatto è limitato: non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di merito; i motivi devono inquadrare vizi riconducibili alle specifiche ipotesi di cui all'art.360 c.p.c.
- Chi impugna notifiche tributarie deve produrre elementi specifici e concreti che dimostrino l'inefficacia o la falsità delle documentazioni di notifica per ottenere l'annullamento; generiche affermazioni non sono sufficienti.
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