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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27356/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la notificazione di avvisi di accertamento e gli inviti al pagamento notificati tramite Equitalia (oggi Equitalia Servizi di Riscossione), deducendo: nullità o inesistenza delle notifiche (vizi nella relata e nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.), fondatezza delle pretese erariali; proposizione di querela di falso contro la documentazione di notifica; nel ricorso congiunto anche questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. b) D.L. n. 78/2010 nella parte in cui consente sanzioni pari al 100% dell'imposta senza applicare garanzie analoghe al processo penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto che le notifiche fossero regolarmente eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa), perfezionatesi per compiuta giacenza; ha giudicato inammissibile/infondato il riesame di fatti di merito relativi a completezza e leggibilità degli atti; ha escluso efficacia vincolante della sentenza civile di inammissibilità della querela di falso nei giudizi tributari; ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (importi liquidati indicati nelle decisioni).

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la procedura di deposito presso la casa comunale accompagnata da raccomandata informativa sia stata correttamente eseguita e abbia prodotto la notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza.

  • art. 139 c.p.c.

    Il mancato rinvenimento di soggetti abilitati nella residenza legittima il ricorso al rito degli irreperibili (art.140) quando l'assenza risulti temporanea; non sempre è richiesto di svolgere ulteriori ricerche in altri luoghi indicati dall'art.139.

  • art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. 546/1992

    Limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: la motivazione è censurabile in sede di legittimità solo se mancante in modo assoluto, apparente o contraddittoria; la semplice insufficienza di argomentazione non determina nullità.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 1,3,4,5 comma 1)

    Criteri di ammissibilità dei motivi in Cassazione e natura del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto (ricostruzione di fattispecie concreta sottratta al sindacato se attiene a valutazioni probatorie).

  • art. 2700 c.c.

    Sulla prova legale dei documenti: la Corte ha osservato che questioni attinenti alla genuinità o falsità dei documenti, valutate in un diverso giudizio civile, non vincolano il giudice tributario se il tema decisivo differisce.

  • art. 2909 c.c.

    Limiti dell'efficacia della sentenza civile (in particolare di mera inammissibilità della querela di falso) rispetto ai rapporti processuali posti nel giudizio tributario; la pronuncia civile non ha automaticamente efficacia costitutiva vincolante nelle dispute tributarie.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa, anche se non ha ritirato il piego.

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza degli atti da parte del destinatario in caso di compiuta giacenza; superabile soltanto dimostrando l'impossibilità di prendere cognizione senza propria colpa.

  • art. 29, comma 1, lett. b) D.L. n. 78/2010 (conv. L.122/2010)

    La Corte ha respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa alla mancata estensione di garanzie penali in caso di sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, ritenendo la doglianza infondata alla luce della giurisprudenza CEDU e del bilanciamento con la certezza del diritto.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (e art. 117 Cost.)

    L'art.6 CEDU richiede un acceso concreto ad un tribunale; tuttavia le norme procedurali che fissano termini e formalità per impugnare sono compatibili con tale diritto quando assicurano equilibrio tra accesso effettivo alla giustizia e certezza del diritto.

Massime di principio

  • La procedura di notificazione mediante deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa (art.140 c.p.c.) è efficace se documentata e si perfeziona per compiuta giacenza; difetti formali non sempre invalidano la notifica se l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di portarlo a conoscenza del destinatario.
  • La relata apposta in modo anomalo (es. sul frontespizio e non in calce) è considerata irregolarità sanabile e non necessariamente causa di nullità, salvo che sia specificamente contestata la conformità e completezza della copia notificata.
  • Se la notifica è avvenuta nella residenza del destinatario e l'assenza risulta temporanea, non è sempre necessario provare ricerche in altri luoghi previsti dall'art.139 c.p.c.; può legittimare il ricorso alla procedura del 'rito degli irreperibili'.
  • La nullità formale della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.) quando il destinatario ha avuto concreta possibilità di conoscere l'atto (anche tramite compiuta giacenza della raccomandata informativa).
  • Le decisioni di un giudice civile che si limitano a dichiarare l'inammissibilità di una querela di falso non vincolano automaticamente il giudice tributario sull'efficacia probatoria degli atti, specie se il thema decidendum è differente.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione e sulle questioni di fatto è limitato: non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di merito; i motivi devono inquadrare vizi riconducibili alle specifiche ipotesi di cui all'art.360 c.p.c.
  • Chi impugna notifiche tributarie deve produrre elementi specifici e concreti che dimostrino l'inefficacia o la falsità delle documentazioni di notifica per ottenere l'annullamento; generiche affermazioni non sono sufficienti.

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