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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27341/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verte sull'imposizione fiscale dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F.: la ricorrente (Agenzia) contestava l'applicazione, nella determinazione della base imponibile soggetta a tassazione separata, dell'ulteriore abbattimento percentuale del 26,04% previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R., sostenendo che il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori e quindi manca il presupposto per applicare tale riduzione; la contribuente (Matarrelli) aveva chiesto il rimborso per le maggiori imposte trattenute, calcolando la base imponibile con riduzione annuale forfettaria di € 309,87 e con l'ulteriore riduzione percentuale del 26,04%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto che, pur sussistendo la tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R. per l'indennità erogata dal Fondo (assimilabile alle "indennità equipollenti"), non operi l'ulteriore detrazione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis T.U.I.R., perché il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori (fonti di finanziamento di natura pubblicistica ai sensi del d.P.R. n. 1034/1984, art. 2). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in parte: il ricorso introduttivo della contribuente è stato rigettato nei limiti della questione relativa all'ulteriore riduzione percentuale; è stata dichiarata cessata la materia del contendere per la parte già riconosciuta dall'Amministrazione (detrazione forfettaria annuale di € 309,87) e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità (con compensazione delle spese dei gradi di merito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 17, comma 1

    Stabilisce che alcune indennità di fine rapporto, tra cui le "indennità equipollenti", sono soggette a tassazione separata; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime all'indennità erogata dal Fondo del M.E.F.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 19, comma 2-bis (primo periodo e ultimo periodo)

    Il primo periodo prevede la detrazione forfettaria annuale di € 309,87 nella determinazione dell'imponibile per la tassazione separata; l'ultimo periodo prevede un'ulteriore riduzione percentuale (calcolata come rapporto tra l'aliquota del contributo a carico dei lavoratori e l'aliquota complessiva) ma la Corte ha interpretato tale ultima previsione come applicabile soltanto quando le indennità sono formate con la concorrenza di contributi previdenziali effettivamente posti a carico dei lavoratori.

  • D.P.R. 29 novembre 1984, n. 1034 - art. 2

    Indica le fonti di alimentazione del Fondo di previdenza per il personale del M.E.F. (proventi di natura pubblicistica, sanzioni, trattenute, sovvenzioni ecc.): la Corte ha valutato che tali entrate non costituiscono contributi previdenziali diretti a carico dei lavoratori, escludendo l'autofinanziamento da parte dei dipendenti.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 (motivo di cassazione)

    Viene richiamato come base normativa per il ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha accolto il motivo fondato su vizio di interpretazione/applicazione della norma fiscale.

  • Interpello amministrativo - Risposta n. 425 del 2023

    Posizione dell'Amministrazione secondo cui l'indennità del Fondo è soggetta a tassazione separata e merita la detrazione forfettaria annua di € 309,87 ma non l'ulteriore riduzione percentuale del 26,04% in mancanza di contributi a carico dei dipendenti; la Corte ha fatto riferimento a tale mutato orientamento di prassi.

Massime di principio

  • Se un'indennità di fine rapporto è erogata da un fondo alimentato prevalentemente da risorse di natura pubblicistica e non da contributi previdenziali versati direttamente dai lavoratori, l'indennità è soggetta a tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R., ma non è possibile applicare l'ulteriore abbattimento percentuale previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, poiché manca il presupposto del concorso di contributi a carico dei lavoratori.
  • In tutti i casi di richiesta di rimborso fiscale per indennità erogate da fondi, va verificata la natura delle entrate del fondo: esistenza o meno di contribuzione diretta dei lavoratori è elemento decisivo per stabilire se sia applicabile solo la detrazione forfettaria annuale (€ 309,87) oppure anche la riduzione percentuale basata sul rapporto delle aliquote contributive.
  • La detrazione forfettaria prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 2-bis (€ 309,87 per anno) si applica anche alle indennità erogate da fondi analoghi a quello del M.E.F.; invece l'ulteriore percentuale si applica solo se è documentabile che le indennità siano formate concorrendo contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori.
  • Prima di proporre ricorsi o domande di rimborso per simili indennità è utile acquisire atti regolamentari e dati sul finanziamento del fondo e verificare eventuali interpelli o prassi amministrative recenti e la giurisprudenza consolidata, perché il diritto alla riduzione percentuale si fonda su un requisito oggettivo (contribuzione dei lavoratori) non sempre presente.
  • Nelle controversie analoghe, l'Amministrazione e la giurisprudenza tendono a compensare le spese di merito quando ci sono riconoscimenti parziali (es. detrazione forfettaria) e ad addebitare le spese di legittimità alla parte soccombente in Cassazione; valutare pertanto anche il profilo processuale e la probabilità di successo prima di impugnare.

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