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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27284/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 99/2024 che aveva confermato responsabilità disciplinare e irrogato sospensione dall'esercizio della professione per fatti relativi all'uso di una relata di notifica ritenuta falsa, alla esecuzione della sentenza civile ottenuta con quel titolo e all'omissione di collaborazione con la collega (richiesta di copia dell'atto corredato della relata). Il primo motivo deduceva la prescrizione del capo 2) (uso del documento falso e conseguenti vicende esecutive/stragiudiziali) invocando l'applicazione dell'art. 56 l. 247/2012; il secondo motivo invocava la violazione del diritto al silenzio / nemo tenetur se detegere con riferimento al capo 1) (mancata consegna della relata alla collega) come causa di giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha deciso: 1) ha dichiarato intervenuta la prescrizione dell'azione disciplinare limitatamente ai capi 2.a) e 2.b) (uso continuato/coltivato del documento falso, p od. esecuzione e incasso con la compagnia assicuratrice), essendo il dies a quo fissato nella cessazione della permanenza il 29/11/2016; per questi capi ha cassato, in parte qua, la sentenza impugnata e ha disposto rinvio al giudice a quo per rideterminare la sanzione in relazione ai restanti illeciti; 2) ha respinto la censura sul diritto al silenzio: il principio nemo tenetur se detegere e le relative garanzie, come disciplinate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE, non si applicano in modo da giustificare la mancata collaborazione verso un collega nell'ambito del rapporto di colleganza e dei doveri deontologici (artt. 9, 19, 46 NCDF), pertanto il capo 1) è stato confermato; 3) ha riconosciuto la natura permanente e protratta della condotta relativa all'uso del documento falso (quindi il dies a quo coincide con la cessazione della permanenza) e ha rilevato d'ufficio la prescrizione; 4) ha compensato le spese di cassazione in ragione dell'esito parziale favorevole alla ricorrente. Conseguenza pratica: parziale accoglimento del ricorso con estinzione per prescrizione di alcuni capi e rinvio per nuovo accertamento e rideterminazione della sanzione rispetto agli illeciti non estinti.

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento professione forense) - art. 56

    "L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. ... Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. ... Se gli atti interruttivi sono più̀ di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può̀ essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni."

    La Corte ha applicato l'art. 56 stabilendo che la prescrizione riguarda l'azione disciplinare e che il dies a quo va ricondotto alla consumazione o, per illeciti permanenti, alla cessazione della permanenza. Ha confermato il termine massimo complessivo (7 anni e mezzo) e la possibilità di rilevare la prescrizione d'ufficio.

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - art. 54

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamata per precisare gli effetti di eventuali sospensioni del procedimento disciplinare sul computo della prescrizione (sospensione che, se prevista a tempo determinato, esclude la computabilità del periodo ai fini del termine massimo). Nel caso non risultava sospensione che interrompesse il decorso.

  • Codice Deontologico Forense (NCDF) - art. 9

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Articolo richiamato come riferimento per i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e correttezza dell'avvocato; la Corte ha ritenuto violati tali doveri in relazione all'uso continuato dell'atto falso e alla mancata collaborazione tra colleghi.

  • Codice Deontologico Forense (NCDF) - art. 19

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato con riferimento al dovere di correttezza e lealtà nei rapporti con altri difensori; in sede di verifica è stato ritenuto rilevante per il capo 1) relativo alla mancata consegna della relata.

  • Codice Deontologico Forense (NCDF) - art. 46

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione all'obbligo di collaborazione fra difensori (scambio di informazioni, atti e documenti); la mancata collaborazione è stata ritenuta illecita non giustificabile dal diritto al silenzio.

  • Codice Deontologico Forense (NCDF) - art. 50

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione al divieto di introdurre nel procedimento documenti che si sappia essere falsi; costituiva uno dei fondamenti della contestazione per l'uso della relata falsa.

  • Codice Deontologico Forense (NCDF) - art. 71

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato con riguardo al dovere di verità e collaborazione con le istituzioni forensi; contestato in relazione all'attestazione falsa della notifica e alla possibile induzione in errore dell'organo disciplinare.

  • Art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Esaminato rispetto alla tesi sul diritto al silenzio; la Corte ha ritenuto che le garanzie connesse al diritto di non autoaccusarsi (nemo tenetur) trovano applicazione specifica in indagini amministrative/funzionali che possono sfociare in sanzioni punitive, ma non possono giustificare la mancata collaborazione fra colleghi nell'ambito dei doveri deontologici.

  • D.M. n. 55 del 2014

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riferito nella contestazione relativa a voci di compenso nella nota spese; la decisione del giudice disciplinare aveva già prosciolto la ricorrente su quella specifica contestazione.

Massime di principio

  • Prescrizione: per i fatti disciplinari va sempre individuato il dies a quo tenendo conto della natura dell'illecito: se l'illecito è permanente, il termine decorre dalla cessazione della permanenza; se istantaneo, dal momento dell'uso/consumazione. La legge 247/2012 disciplina termini, interruzioni e termine massimo complessivo (7 anni e mezzo).
  • Interruzioni e atti interruttivi: notifiche di atti, comunicazioni formali e decisioni degli organi disciplinari o distrettuali interrompono il termine e fanno decorrere un nuovo periodo, ma il termine finale complessivo non può essere ecceduto oltre i limiti stabiliti dalla norma.
  • Rilevabilità d'ufficio: la prescrizione dell'azione disciplinare può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché non imponga accertamenti fattuali preclusi in sede di legittimità; la Corte di Cassazione può cassare parzialmente la decisione e dichiarare l'estinzione per prescrizione di singoli capi.
  • Natura dell'illecito per la prescrizione: non si può automaticamente trasporre la qualificazione penalistica (istantaneo vs permanente) al contesto disciplinare; l'organo disciplinare e la giurisprudenza definiscono autonomamente la natura della condotta (ad es. uso ripetuto di documento falso può essere considerato comportamento permanente).
  • Diritto al silenzio (nemo tenetur): la tutela del diritto al silenzio trova applicazione principalmente rispetto ad autorità pubbliche di vigilanza/indagine e indagini che possono sfociare in sanzioni amministrative punitive o penali; non giustifica automaticamente il rifiuto di collaborare con un collega nell'ambito dei doveri deontologici tra difensori.
  • Effetti pratici di prescrizione parziale: se gli illeciti ritenuti più gravi vengono dichiarati prescritti, il giudice deve ricalcolare la sanzione sulla base dei restanti capi non estinti, e ciò può comportare il rinvio per nuovi accertamenti di fatto e nuova determinazione della pena disciplinare.
  • Strategia processuale: in ricorso è utile dedurre la prescrizione anche in sede di legittimità; chi contesta la prescrizione deve provare la decorrenza dei termini e la permanenza/cessazione della condotta; gli organi che contestano devono documentare eventuali interruzioni o sospensioni del procedimento.

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