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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27348/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione della Corte tributaria regionale che aveva accolto in parte la domanda di rimborso IRPEF di Patrizia Rinaldi relativa a indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F. La contribuente sosteneva che l'indennità fosse assimilabile alle "indennità equipollenti" ex art. 17 T.U.I.R. e dovesse fruire, oltre della deduzione forfettaria di € 309,87 per anno prevista dall'art. 19, comma 2-bis, anche di una ulteriore riduzione percentuale dell'imponibile (pari al 26,04%) calcolata in base al rapporto tra l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato al fondo. L'Agenzia ritenne invece che il Fondo fosse alimentato da entrate di natura pubblicistica (proventi di sanzioni, tasse ipotecarie, trattenute sul gioco, ecc.) e non da contributi a carico dei lavoratori, per cui la riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, non sarebbe applicabile; l'Ufficio riconobbe solo la deduzione forfettaria e liquidò un rimborso parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla non applicabilità dell'ulteriore riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., poiché il Fondo non è alimentato da contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori. La Corte ha quindi cassato in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato nella parte controversa il ricorso introduttivo della contribuente (ossia la richiesta della riduzione del 26,04%), riconfermando che resta applicabile la tassazione separata ex art. 17 e la deduzione forfettaria di € 309,87 per anno. Le spese di merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza, con condanna dell'intimata al pagamento delle spese di cassazione a favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • T.U.I.R. art. 17, comma 1

    La prestazione erogata dal Fondo è stata qualificata come indennità assimilabile alle "indennità equipollenti" e quindi soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, non a tassazione ordinaria.

  • T.U.I.R. art. 19, comma 2-bis (ultimo periodo)

    L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

    La Corte ha ritenuto che la norma richiede, come presupposto per l'applicazione e la quantificazione della riduzione percentuale, che le indennità siano formate con il concorso di contributi previdenziali a carico dei lavoratori; in assenza di tali contributi diretti la riduzione percentuale non si applica.

  • D.P.R. n. 1034/1984, art. 2

    Il regolamento del Fondo (art. 2) indica le fonti di finanziamento (proventi di sanzioni, vendita beni confiscati, trattenute sul gioco, ecc.), confermando la natura pubblicistica delle entrate e l'assenza di contributi diretti a carico dei lavoratori.

  • Risposta ad interpello n. 425 del 2023 (Agenzia delle Entrate)

    il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2-bis del T.U.I.R.

    L'Amministrazione, con l'interpello, ha chiarito la propria prassi: riconosce la deduzione forfettaria annuale ma esclude l'applicazione della riduzione percentuale basata sul rapporto delle aliquote quando non esistono contributi a carico dei lavoratori.

Massime di principio

  • La riduzione percentuale prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. si applica solo quando le indennità sono formate con il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori; in assenza di contributi diretti dei dipendenti non è possibile né applicare né quantificare tale riduzione.
  • Se il fondo che eroga l'indennità è alimentato da risorse di natura pubblicistica (sanzioni, proventi vari, trattenute su giochi, ecc.), la deduzione percentuale non è applicabile: resta invece la tassazione separata ex art. 17 con la deduzione forfettaria di € 309,87 per anno prevista dall'art. 19, comma 2-bis.
  • Per ottenere la riduzione percentuale il contribuente deve provare l'effettiva esistenza di contributi a carico dei lavoratori e la possibilità di determinare l'aliquota di contribuzione 'base' e l'aliquota complessiva alla data rilevante.
  • In casi analoghi è essenziale verificare il regolamento del fondo e l'effettiva fonte delle entrate (art. 2 DPR 1034/1984 o altro atto regolamentare) per qualificare correttamente la prestazione e le eventuali agevolazioni fiscali applicabili.
  • Le risposte ad interpello e l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità influiscono sulla determinazione dei rimborsi; se l'Amministrazione modifica la prassi e riconosce una parte del rimborso, la materia del contendere può cessare per la somma riconosciuta.
  • In presenza di fondi misti o complessi occorre analizzare caso per caso: se esistono quote effettive di contribuzione a carico dei lavoratori, potrebbe trovare applicazione anche la riduzione percentuale, altrimenti no.

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