Cassazione Civile, Sentenza n. 27352/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione di riduzione ex art. 553 e ss. c.c. per lesione della quota di legittima a seguito di disposizioni testamentarie e donazioni operate dal padre deceduto (24.5.1988). Il giudizio originario fu introdotto con citazione del 1994; per vizi di notifica e rimessione in termini la notificazione a una delle parti (Sergio Marullo) si perfezionò nel 1999. La questione dell'estinzione del processo per mancata notifica nei termini e quindi della prescrizione fu sollevata successivamente: il Tribunale rigettò l'eccezione di estinzione e decise parzialmente nel merito; la Corte d'appello annullò poi la sentenza dichiarando l'estinzione e ciò determinò la perdita dell'effetto permanente di interruzione della prescrizione. Nuovo giudizio nel 2013; Tribunale e Corte d'appello ritennero prescritto il diritto della ricorrente. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione e errata interpretazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., invocava anche profili di illegittimità costituzionale (artt. 24, 111 e 3 Cost.) e sosteneva che la rimessione in termini e la sentenza di primo grado favorevole avrebbero creato affidamento idoneo a conservare l'effetto sospensivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, se il processo si estingue, l'effetto interruttivo della domanda resta fermo ma si limita all'effetto istantaneo della notificazione dell'atto introduttivo e il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo (art. 2945, terzo comma). La Corte ha respinto le deduzioni sulla natura sanzionatoria o presuntiva del terzo comma e ha escluso che la rimessione in termini o la sentenza di primo grado possano preservare l'effetto permanente dell'interruzione quando poi intervenga un'estinzione pronunciata in grado successivo; ha inoltre rigettato la tesi che atti stragiudiziali o atti processuali diversi dalla domanda giudiziale interrompano la prescrizione dei diritti potestativi (quali l'azione di riduzione), riservata invece ai diritti obbligatori. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le questioni costituzionali prospettate. In sintesi la prescrizione è stata ritenuta maturata e la decisione di merito confermata.
Norme richiamate
art. 2945 c.c.
“Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione" (primo comma). "Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (secondo comma). "Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo" (terzo comma).
La Corte interpreta il secondo comma come principio generale: la domanda giudiziale sospende la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (anche se la sentenza è di rito). Il terzo comma è deroga: se il processo si estingue, non permane l'effetto permanente dell'interruzione ma solo l'effetto interruttivo istantaneo; il nuovo termine decorre dalla data dell'atto interruttivo. L'estinzione pronunciata sia con ordinanza sia con sentenza produce la medesima conseguenza.
art. 2943 c.c.
Riferita come norma che elenca gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ricorda che gli atti stragiudiziali di costituzione in mora (ultimo comma) possono interrompere la prescrizione dei crediti, ma non valgono per i diritti potestativi e l'azione di riduzione.
art. 553 e ss. c.c.
Norme sulla legittima e sull'azione di riduzione: la Corte conferma la natura personale/potestativa dell'azione di riduzione (non obbligatoria) e quindi la necessità della domanda giudiziale per l'interruzione permanente della prescrizione.
art. 306 c.p.c.
La Corte indica la rinuncia agli atti (art. 306) come strumento processuale idoneo a prevenire il rischio della prescrizione una volta che si profili l'estinzione del processo; l'accettazione del convenuto non è sempre necessaria se egli non ha interesse alla prosecuzione.
art. 307 c.p.c.
Norma richiamata in tema di estinzione e di comportamento delle parti: la giurisprudenza distingue rinuncia volontaria e situazioni in cui il convenuto abbia interesse a proseguire.
art. 310 c.p.c.
Rilevata la regola per cui le sentenze non definitive resistono all'estinzione verificatasi successivamente; la Corte sottolinea tuttavia che non tutte le sentenze emesse nel primo grado conservano efficacia interruttiva se il processo poi si estingue.
art. 184-bis c.p.c. (ormai abrogato/modificato nel tempo)
Richiamata dalla ricorrente a titolo di vicenda storica sulla rimessione in termini; la Corte osserva che la rimessione in termini è uno strumento di tutela ma non può estendere gli effetti normativi dell'art. 2945 oltre i limiti stabiliti dalla legge.
art. 1219 c.c. (costituzione in mora)
Richiamato indirettamente per sottolineare che la costituzione in mora interrompe la prescrizione dei crediti, ma non vale ad interrompere la prescrizione dei diritti potestativi come l'azione di riduzione.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Prospettate questioni di legittimità costituzionale (uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo): la Corte dichiara le questioni manifestamente infondate, ritenendo la disciplina coerente con i principi costituzionali e giustificata dalla diversità strutturale tra diritti di credito e diritti potestativi.
Massime di principio
- Se il processo si estingue, l'atto introduttivo conserva solo un effetto interruttivo "istantaneo": il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data della notifica dell'atto introduttivo (art. 2945, terzo comma).
- La domanda giudiziale interrompe e mantiene l'interruzione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; ma l'estinzione del processo annulla tale effetto permanente.
- I diritti potestativi (es. azione di riduzione per legittima) richiedono la proposizione della domanda giudiziale per ottenere l'interruzione permanente della prescrizione; atti stragiudiziali di diffida o costituzione in mora non sono efficaci per interrompere la prescrizione di questi diritti.
- La rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.) o la tempestiva riproposizione della domanda sono rimedi pratici per evitare il rischio di prescrizione quando si profila l'estinzione del processo; la scelta è strategica e a carico della parte.
- La rimessione in termini o una pronuncia interlocutoria favorevole non garantiscono, di per sé, la conservazione dell'effetto interruttivo se successivamente il processo viene dichiarato estinto in grado successivo.
- L'appello o altri atti endoprocessuali non costituiscono di per sé una nuova "domanda" idonea a produrre autonomo effetto interruttivo (salvo che nei casi in cui l'atto integri i requisiti di costituzione in mora per i crediti).
- Le questioni costituzionali basate sulla disparità di trattamento tra diritti di credito e potestativi sono, di regola, infondate: il legislatore può trattare diversamente categorie giuridiche con presupposti e conseguenze sostanzialmente diversi.
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