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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27344/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva promosso actio negatoria per far dichiarare inesistente il diritto di passaggio esercitato dai Semeraro su una striscia del suo fondo e ottenere la rimozione del passaggio e dei manufatti; i Semeraro avevano chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carrabile. In primo grado il Tribunale accolse l'actio negatoria; la Corte d'Appello riformò riconoscendo l'usucapione a favore dei Semeraro. In cassazione la Tatò deduceva, tra l'altro, l'omesso esame della CTU da parte della Corte d'Appello e la errata applicazione dell'art. 1061 c.c. (mancata verifica di opere visibili e permanenti e del "quid pluris" necessario per l'apparenza della servitù), nonché vizi procedurali contestati sui depositi e termini; i controricorrenti eccepivano in particolare la tardività del loro controricorso, eccezione poi ritenuta infondata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali dei Semeraro (controricorso tempestivo; questioni sulla procura digitalizzata superate alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite) ma ha accolto i primi due motivi di ricorso della Tatò in quanto la Corte d'Appello ha omesso di valutare la CTU e ha applicato in modo errato i criteri di cui all'art. 1061 c.c. (non ha verificato la presenza di opere visibili e permanenti e del quid pluris idoneo a rendere palese il peso della servitù ai terzi per il tempo richiesto dall'usucapione). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata (in parte accogliendo i motivi) e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione ha inoltre disposto che il giudice del rinvio rivaluterà anche la CTU e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 949 cod. civ.

    Norma richiamata in tema di actio negatoria per far dichiarare l'inesistenza di servitù; usata come base della domanda iniziale della ricorrente.

  • art. 1061 cod. civ.

    Richiede, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù, la presenza di opere visibili e permanenti e di elementi che rendano evidente ai terzi il peso gravante sul fondo servente (il cosiddetto "quid pluris"); la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente applicato tali criteri.

  • art. 115 c.p.c.

    Rilevante sul piano dell'esame e della valutazione delle prove; la ricorrente denunciava omesso e contraddittorio esame di prove testimoniali.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e 5

    Base per i motivi di cassazione: vizio di motivazione (n. 5) e violazione o falsa applicazione di norme (n.3) rispetto alla valutazione del materiale probatorio e alla corretta interpretazione dell'art. 1061 c.c.

  • art. 370 c.p.c.

    Regola il termine di 40 giorni per la notificazione del controricorso: la Cassazione ha verificato e dichiarato regolare il deposito dei Semeraro.

  • art. 155 c.p.c.

    Applicato per il computo del termine quando l'ultimo giorno utile cade di sabato; ha consentito la proroga automatica al lunedì successivo per la notifica del controricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sulla proposta di definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; utilizzata nel procedimento di Cassazione e connessa ai problemi di deposito e autenticazione della procura.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiama l'onere della prova: la parte che afferma l'usucapione deve fornire la prova dei fatti costitutivi del possesso continuativo e delle opere visibili e permanenti.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 2077/2024

    Giurisprudenza richiamata circa l'ammissibilità della copia digitalizzata di una procura cartacea autenticata inserita nella busta telematica senza attestazione di conformità, ritenuta sufficiente per considerare valida la procura allegata all'atto telematico.

Massime di principio

  • Per acquistare per usucapione una servitù di passaggio carrabile è necessario provare non solo l'uso continuativo e pacifico, ma anche la presenza, per il tempo utile, di opere visibili e permanenti che manifestino ai terzi il peso della servitù (il "quid pluris"). La mera esistenza di un percorso o la sua asfaltatura recente non sono di per sé sufficienti.
  • La CTU disposta in corso di causa deve essere esplicitamente valutata dal giudice di merito: l'omesso esame della consulenza tecnica può determinare la cassazione della sentenza per carenza motivazionale.
  • Le prove testimoniali possono concorrere a dimostrare l'usucapione, ma devono essere coerenti e ricostruire continuità, modalità e durata dell'uso in modo tale da soddisfare il requisito della visibilità e della destinazione del percorso al servizio del fondo dominante.
  • Le comunicazioni quali raccomandate non interrompono il possesso ai fini dell'usucapione: l'interruzione richiede tipicamente l'esercizio di un'azione giudiziale o atto equivalente idoneo a interrompere il possesso.
  • Sul piano processuale, i termini per il controricorso vanno calcolati secondo il principio del dies a quo non computatur; se l'ultimo giorno utile cade in giorno festivo o in giorno non lavorativo si applicano le regole di proroga (art.155 c.p.c.).
  • Nei depositi telematici, la copia digitalizzata della procura cartacea autenticata può essere ritenuta valida se inserita nella busta telematica secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; tuttavia è prudente rispettare le formalità di conformità ove possibile.
  • Chi agisce per negare l'esistenza di una servitù (actio negatoria) deve porre in evidenza e documentare, oltre alla titolarità del fondo, anche gli elementi ostativi all'acquisto per usucapione (mancanza di continuità, visibilità, destinazione permanente).
  • In caso di decisione di merito che accolga l'usucapione senza un'adeguata motivazione sui requisiti legali, la Cassazione è incline a cassare e rinviare per nuovo esame piuttosto che decidere nel merito, specie quando la CTU non sia stata considerata.

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