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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27329/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato le domande originate da compravendite degli anni '80. Il ricorso è articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per non avere chiamato in causa, nel giudizio di rinvio, gli eredi di Claudio Guadagni che erano parti nei precedenti gradi; (2) violazione delle norme processuali (artt. 115,116,244,359 c.p.c. e art. 360 n.5) e omessa/insufficiente motivazione sulla ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale e della richiesta di acquisizione del rapporto della Guardia di Finanza, necessari a dimostrare la violenza subita da Innocenza Cerra e quindi l'annullamento degli atti; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1434 c.c. (annullamento per violenza) insieme a norme procedurali (artt. 115,116,210 c.p.c.) per avere ritenuto la domanda carente di prova e respinto l'assunzione di prove richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio di mancata integrazione del contraddittorio: la domanda riguardante Guadagni non era stata riproposta nel giudizio di rinvio e quindi i suoi eredi non dovevano essere parte del nuovo processo né hanno subito pregiudizio. Sul secondo e terzo motivo ha confermato che la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove spetta al giudice di merito; la Corte d'appello ha motivato correttamente l'inammissibilità o l'irrilevanza delle richieste istruttorie e ha evidenziato la genericità della domanda di annullamento per violenza, priva di specificazione di tempo, luogo e modalità e senza prove decisive (anche il rapporto della Guardia di Finanza è stato ritenuto generico e poco rilevante). La Cassazione ha dunque dichiarato il rigetto del ricorso e ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 8.200 (più spese) per Euromanagement e Fincambi e in euro 8.700 (più spese) per Maria Francesca Lucia e i Sacchi; ha altresì rilevato l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ha interpretato che, nel giudizio di rinvio, è necessario chiamare le parti solo se le domande da decidere riguardano quelle parti; se una domanda non è stata riproposta nel giudizio di rinvio, i relativi eredi non devono essere citati e non subiscono pregiudizio.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per osservare che alcune domande non sono state riproposte in appello o nel giudizio di rinvio e quindi non erano oggetto del nuovo processo.

  • art. 360 c.p.c., n. 5 e n. 3

    La Corte precisa che il parametro di omessa o insufficiente motivazione (n.5) è quello attuale della cassazione e osserva che la valutazione di ammissibilità/rilevanza della prova è rimessa al giudice di merito; i motivi di fatto non possono essere rivalutati in cassazione se la motivazione di merito è congrua.

  • artt. 115, 116, 210, 244, 359 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali relative all'onere della prova, ammissione delle prove e coordinamento con l'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la valutazione delle richieste istruttorie e il rifiuto di prove generiche.

  • art. 1434 c.c.

    Norma sull'annullamento del contratto per violenza: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano specificato i fatti di violenza con le necessarie modalità (tempo, luogo, modo) e dunque non abbiano fornito prova idonea a fondare l'annullamento per violenza.

  • art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale pagamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo la cassazione vanno chiamate in causa le parti soltanto se le domande da decidere le riguardano; non è obbligatorio ripetere tutte le parti dei precedenti gradi se la domanda non è stata riproposta.
  • La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza delle prove: tali valutazioni sono rimesse al giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo per carenza logico-giuridica della motivazione.
  • Per ottenere l'annullamento di atti per violenza è necessario specificare e provare le modalità concrete della violenza (tempo, luogo, modo); richieste istruttorie generiche o che si limitano a produrre dichiarazioni successive sono spesso ritenute inammissibili o irrilevanti.
  • Il successore a titolo particolare non può intervenire nel giudizio di legittimità con una semplice memoria se non si costituisce autonomamente: l'intervento nel procedimento di cassazione è limitato e richiede forme specifiche.
  • Il soccombente può essere condannato alle spese e anche a contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa (es. art.13 DPR 115/2002) quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte.

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