Cassazione Civile, Ordinanza n. 06024/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente aveva agito contro l'ente datore di lavoro per ottenere il pagamento delle differenze economiche e normative asseritamente spettanti per avere svolto mansioni superiori in un determinato periodo (1 aprile 2000 - 31 ottobre 2001). Il giudizio di primo grado era stato favorevole al lavoratore, ma in appello la domanda era stata dichiarata inammissibile perché il medesimo rapporto e la medesima pretesa erano stati già fatti valere in precedenza con un altro ricorso, relativo a un periodo immediatamente precedente (1 luglio 1998 - 31 marzo 2000). Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione di norme costituzionali, convenzionali e di legge, sostenendo che la pretesa avesse natura risarcitoria ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e che, essendo maturata in un periodo successivo, potesse essere autonomamente azionata; ha inoltre richiamato la sopravvenuta richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione del 7 gennaio 2008, sostenendo che ciò giustificasse la separata proposizione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, in diritto, la valutazione della Corte d'appello secondo cui la nuova domanda integrava un abusivo frazionamento di un credito unitariamente riconducibile al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo, senza che il ricorrente avesse allegato e dimostrato un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. La sola qualificazione risarcitoria del credito e la circostanza della successiva richiesta di conciliazione non sono state ritenute sufficienti a escludere l'abuso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione, ma non ritenuto dirimente
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del giusto processo, ma non accolto
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in funzione garantista, senza rilievo decisivo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente a tutela effettiva, ma non idoneo a superare l'abusivo frazionamento
art. 65 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato dal ricorrente per qualificare il credito come risarcitorio; la Corte ha escluso che tale natura precluda l'applicazione del divieto di abusivo frazionamento
base della condanna alle spese di lite per soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. 6-L, n. 26089 del 15 ottobre 2019
richiamata per il principio secondo cui anche in caso di unitario fatto illecito può configurarsi abusivo frazionamento della domanda, salvo interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata
Cass., S.U., n. 4090 del 16 febbraio 2017
richiamata quale leading case: domande riferite a diversi crediti dello stesso rapporto, se inscrivibili nel medesimo giudicato e fondate sullo stesso fatto costitutivo, sono proponibili separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata
Massime di principio
- La proposizione in separati giudizi di pretese creditorie riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo è ammessa solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- La natura risarcitoria del credito non esclude di per sé l'applicazione del divieto di abusivo frazionamento della domanda: occorre sempre verificare in concreto l'unicità dell'ambito oggettivo del possibile giudicato e la duplicazione dell'attività istruttoria.
- L'interesse alla tutela frazionata deve risultare allegato e, se necessario, provato dalla parte che ha scelto il frazionamento, non potendo essere desunto in via automatica dal solo decorso del tempo o da iniziative processuali dipendenti dalla sua volontà.
- Quando la domanda successiva avrebbe potuto essere proposta già nel primo giudizio, la mancanza di una specifica giustificazione oggettiva comporta l'inammissibilità della nuova azione per abuso del processo.
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