Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25843/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha precisato che la declaratoria poteva essere pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha disposto le conseguenze di legge: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge che le censure formulate dal ricorrente non attenevano ai soli profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè: specifici motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Proprio perché le doglianze non rientravano in tali ambiti, la Corte ha ritenuto il ricorso indeducibile/inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p., le censure sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ambiti è inammissibile.
  • La mancanza di deduzione di motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso avverso patteggiamento, la Corte può dichiarare la decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.