Cassazione Penale, Ordinanza n. 25843/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha precisato che la declaratoria poteva essere pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha disposto le conseguenze di legge: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge che le censure formulate dal ricorrente non attenevano ai soli profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè: specifici motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Proprio perché le doglianze non rientravano in tali ambiti, la Corte ha ritenuto il ricorso indeducibile/inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p., le censure sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ambiti è inammissibile.
- La mancanza di deduzione di motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena comporta l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso avverso patteggiamento, la Corte può dichiarare la decisione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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