Cassazione Civile, Ordinanza n. 29362/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni con cui l’autorità ispettiva aveva sanzionato l’impiego ritenuto irregolare di 379 steward in occasione di una partita di calcio. Il tribunale aveva accolto le opposizioni contro entrambe le sanzioni; in appello è stata invece confermata la sola opposizione relativa a una delle due ordinanze, mentre per l’altra la Corte ha ritenuto che la prestazione degli steward dovesse qualificarsi come lavoro subordinato, perché svolta sotto inserimento organizzativo e soggezione al potere direttivo della società. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e del DM 8.8.2007, sostenendo che il rapporto di stewarding non fosse intrinsecamente subordinato; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione solo apparente, per non avere la Corte considerato adeguatamente l’istruttoria; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio di motivazione, per non avere riconosciuto efficacia di giudicato o quantomeno riflessa a precedenti decisioni riguardanti la medesima vicenda e soggetti terzi (INPS e INAIL).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il terzo motivo, affermando che i giudizi relativi a contributi previdenziali e quello sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione sanzionatoria sono autonomi, non sussistendo tra essi un rapporto di pregiudizialità tale da imporre il giudicato esterno nei confronti dell’ispettorato, rimasto estraneo ai precedenti processi; la diversa partecipazione degli enti e la diversità, in parte, delle fattispecie escludevano l’efficacia invocata. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo, ricordando che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo dipende soprattutto dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dall’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo, profili correttamente accertati dalla Corte territoriale sulla base di circostanze fattuali specifiche (chiamata al lavoro da personale della società, impossibilità di abbandonare il servizio a piacimento, inserimento in una struttura piramidale, coordinamento con il responsabile della sicurezza e con il GOS). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori, mentre il fatto storico era stato comunque esaminato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione va desunta dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto, in particolare dall’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro.
Serve, in contrapposizione all’art. 2094 c.c., per distinguere il lavoro autonomo dalla prestazione subordinata secondo i concreti assetti del rapporto.
DM 8.8.2007
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una qualificazione diversa del rapporto di stewarding, ma non ritenuto decisivo rispetto all’accertamento fattuale della subordinazione.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di qualificazione del rapporto e di giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio deducibile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
Il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio e nei limiti oggettivi e soggettivi del processo, sicché non si estende automaticamente a soggetti rimasti estranei.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito semplificato della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, prevale la verifica della concreta esecuzione della prestazione rispetto alla denominazione formale o alle pattuizioni astratte.
- La subordinazione è integrata soprattutto dall’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore, nonché dall’inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale; la durata anche brevissima della prestazione non esclude di per sé la subordinazione.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito: gli accertamenti fattuali del giudice di merito sono censurabili solo nei limiti di violazione di legge o del vizio di motivazione nei ristretti termini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata discussione analitica di tutte le prove o di tutti gli elementi istruttori.
- Il giudicato esterno e l’eventuale efficacia riflessa non operano automaticamente verso soggetti rimasti estranei al precedente processo, specie quando gli enti portatori di interessi diversi siano titolari di rapporti autonomi e il nuovo giudizio abbia un oggetto distinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29346/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29347/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29348/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29349/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29350/2022 del 10/10/2022
- ordinanza_civile · 10 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29351/2022 del 10/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →