Cassazione Civile, Ordinanza n. 10652/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società, dopo avere presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. e ottenuto il termine per depositare proposta e piano, aveva rinunciato alla procedura. In seguito, nel contesto di un procedimento prefallimentare promosso dal pubblico ministero, aveva chiesto un ulteriore termine invocando l'art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020, per poter predisporre e pubblicare un piano attestato di risanamento e ottenere l'improcedibilità della precedente domanda. I giudici di merito hanno ritenuto tale sequenza sintomatica di abuso dello strumento concordatario e hanno dichiarato il fallimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: errata presunzione di abusività della seconda domanda; indebita inversione dell'onere probatorio sulla serietà dell'intento di risanamento; omesso esame di fatti favorevoli; erronea valutazione dell'adempimento degli obblighi informativi; erronea considerazione della fattibilità economica del progetto di risanamento e della sua abusività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata e fossero comunque incompatibili con il testo dell'art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020, che presuppone la previa rinuncia alla procedura e la già avvenuta predisposizione e pubblicazione del piano attestato, non la richiesta di un termine per redigerlo. Ha inoltre richiamato il diverso ulteriore fondamento della decisione di merito, fondato sulla non ammissibilità della seconda domanda "in bianco" nel biennio successivo alla prima e sull'accertato carattere dilatorio e abusivo dell'iniziativa. I motivi residui sono stati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di concordato con riserva richiede il rispetto degli obblighi informativi e non può essere usata, in concreto, per fini dilatori o abusivi.
Il mancato adempimento degli obblighi informativi imposti dal tribunale rileva ai fini della valutazione della procedura e della condotta del debitore.
Dopo una prima domanda di concordato con riserva non andata a buon fine, nel biennio successivo è ammissibile solo una nuova domanda "piena" e non una nuova domanda "in bianco".
Rileva nel meccanismo di verifica e di improcedibilità/inammissibilità della domanda di concordato.
art. 182-bis, settimo comma, l.fall.
È richiamato quale procedimento alternativo che, in via speciale, può essere interessato dalla rinuncia e dal deposito del piano attestato secondo la disciplina emergenziale.
art. 9, comma 4, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
La proroga del termine è possibile solo prima della scadenza e in presenza di fatti sopravvenuti e concreti giustificati motivi.
art. 9, comma 5-bis, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Consente la rinuncia alla procedura solo se il debitore ha già predisposto e pubblicato un piano attestato di risanamento, depositando la relativa documentazione; il tribunale verifica completezza e regolarità formale prima di dichiarare l'improcedibilità.
artt. 1175, 1322, 1337 e 1375 c.c.
Sono richiamati come parametri dei doveri di correttezza, buona fede e limite all'abuso nell'uso degli strumenti negoziali e processuali.
Norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Richiamato nel motivo, in relazione alla disciplina del concordato e alla valutazione della fattibilità della domanda.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
È la norma che disciplina il piano attestato di risanamento, presupposto della rinuncia ex art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020.
Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi non è stato ritenuto idoneo a superare la decisione di merito.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma senza idoneo superamento del decisum di merito.
Consente la condanna equitativa della parte soccombente per responsabilità aggravata, senza necessità di domanda di parte né prova del danno, in presenza di mala fede o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia a una domanda di concordato con riserva non consente di ottenere un ulteriore termine per predisporre il piano attestato: la disciplina speciale presuppone che il piano sia già stato predisposto e pubblicato, con deposito della documentazione al tribunale.
- Dopo il fallimento di una prima domanda di concordato con riserva, una nuova domanda nel biennio successivo è ammissibile solo se "piena"; una nuova istanza in bianco è incompatibile con la funzione della norma ed espone a rilievi di abusività.
- L'abuso dello strumento concordatario ricorre quando la procedura venga utilizzata non per la composizione della crisi, ma per differire la dichiarazione di fallimento o ostacolare surrettiziamente l'azione del creditore pubblico o dei creditori.
- La valutazione del carattere dilatorio o abusivo dell'iniziativa, se adeguatamente motivata dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione come revisione del merito.
- Chi impugna deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza: se i motivi non aggrediscono anche solo una di esse, il ricorso è inammissibile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio e in via equitativa quando l'impugnazione sia proposta senza la normale diligenza e con colpa grave o mala fede.
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