Cassazione Penale, Sentenza n. 9013/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente è stato in custodia cautelare in carcere dal 03/05/2011 al 24/03/2012 e poi agli arresti domiciliari fino al 31/05/2016, accusato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La Corte d'appello ha negato l'indennizzo ritenendo sussistente la "colpa grave" ex art. 314, comma 1 c.p.p., sulla base di conversazioni e contatti con esponenti della "cosca Mazzaferro" e della partecipazione alla formazione di una lista elettorale che, secondo gli inquirenti, era strumentale agli interessi del sodalizio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando vizio di motivazione e sostenendo che le conversazioni avevano contenuto politico, che la Cassazione aveva annullato la condanna e che egli aveva fornito spiegazioni immediate negli atti di garanzia che avrebbero dovuto escludere la gravità colposa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Motivo: il giudice della riparazione non ha valutato adeguatamente se le spiegazioni fornite dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia fossero idonee, già ex ante, a escludere la gravità della condotta e la concausalità delle "frequentazioni" sull'adozione della misura cautelare; è mancato il necessario esame sul nesso causale tra comportamenti del ricorrente e provvedimento restrittivo.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: associazione di tipo mafioso. Nel caso la Corte di cassazione ha escluso che le conversazioni e le frequentazioni provassero l'appartenenza del ricorrente all'associazione.
art. 314, comma 1 cod. proc. pen.
Disposizione che esclude l'equa riparazione se la privazione della libertà è dovuta in tutto o in parte a condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; la Corte d'appello aveva invocato tale norma per negare l'indennizzo.
Principio delle Sezioni Unite (es. D'Ambrosio, Di Benedictis, Nicosia)
Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio); Sez. Un. 26.6.2002 (Di Benedictis); Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)
La condotta dell'imputato va valutata ex ante: l'equa riparazione è esclusa se l'interessato ha concorso, con dolo o grave colpa, a creare la falsa apparenza dell'illecito. Il giudizio riparativo è autonomo rispetto al merito penale ma richiede verifica del nesso causale tra comportamento dell'interessato e misura cautelare.
Giurisprudenza su "frequentazioni" e valore dell'interrogatorio (es. Dieni, Mannino, Puro, Stannatopoulou)
Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni); Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013 (Mannino); Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro); Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018 (Stannatopoulou)
Le frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite possono essere elemento ostativo all'indennizzo solo se risultano concausalmente rilevanti rispetto alla misura cautelare; inoltre le spiegazioni fornite dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia possono neutralizzare il valore probatorio delle frequentazioni e vanno valutate dal giudice della riparazione.
Massime di principio
- Le "frequentazioni" con soggetti legati a organizzazioni criminali non escludono automaticamente l'equa riparazione: devono avere rapporto di concausalità con l'adozione della misura cautelare per costituire ostativo.
- Le spiegazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia vanno valutate dal giudice della riparazione: se chiariscono ex ante l'estraneità del comportamento alle attività illecite, possono escludere la colpa grave.
- Il silenzio dell'indagato può assumere rilievo nel giudizio di riparazione, ma la sua valutazione dipende dal contesto e dalla concreta possibilità di smentire, al momento della misura, gli indizi raccolti.
- L'assoluzione o l'annullamento penale non eliminano automaticamente i fatti emersi nelle indagini, ma impongono al giudice della riparazione di verificare se quei fatti, letti anche alla luce delle spiegazioni dell'indagato, avessero effettivamente contribuito all'adozione della misura.
- Se il giudice di merito non esamina compiutamente l'incidenza delle spiegazioni fornite dall'interessato sul quadro indiziario, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione e di rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9002/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9003/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9004/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9009/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9011/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9012/2022 del 17/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →