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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9013/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente è stato in custodia cautelare in carcere dal 03/05/2011 al 24/03/2012 e poi agli arresti domiciliari fino al 31/05/2016, accusato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La Corte d'appello ha negato l'indennizzo ritenendo sussistente la "colpa grave" ex art. 314, comma 1 c.p.p., sulla base di conversazioni e contatti con esponenti della "cosca Mazzaferro" e della partecipazione alla formazione di una lista elettorale che, secondo gli inquirenti, era strumentale agli interessi del sodalizio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando vizio di motivazione e sostenendo che le conversazioni avevano contenuto politico, che la Cassazione aveva annullato la condanna e che egli aveva fornito spiegazioni immediate negli atti di garanzia che avrebbero dovuto escludere la gravità colposa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Motivo: il giudice della riparazione non ha valutato adeguatamente se le spiegazioni fornite dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia fossero idonee, già ex ante, a escludere la gravità della condotta e la concausalità delle "frequentazioni" sull'adozione della misura cautelare; è mancato il necessario esame sul nesso causale tra comportamenti del ricorrente e provvedimento restrittivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: associazione di tipo mafioso. Nel caso la Corte di cassazione ha escluso che le conversazioni e le frequentazioni provassero l'appartenenza del ricorrente all'associazione.

  • art. 314, comma 1 cod. proc. pen.

    Disposizione che esclude l'equa riparazione se la privazione della libertà è dovuta in tutto o in parte a condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; la Corte d'appello aveva invocato tale norma per negare l'indennizzo.

  • Principio delle Sezioni Unite (es. D'Ambrosio, Di Benedictis, Nicosia)

    Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio); Sez. Un. 26.6.2002 (Di Benedictis); Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)

    La condotta dell'imputato va valutata ex ante: l'equa riparazione è esclusa se l'interessato ha concorso, con dolo o grave colpa, a creare la falsa apparenza dell'illecito. Il giudizio riparativo è autonomo rispetto al merito penale ma richiede verifica del nesso causale tra comportamento dell'interessato e misura cautelare.

  • Giurisprudenza su "frequentazioni" e valore dell'interrogatorio (es. Dieni, Mannino, Puro, Stannatopoulou)

    Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni); Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013 (Mannino); Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro); Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018 (Stannatopoulou)

    Le frequentazioni con soggetti coinvolti in attività illecite possono essere elemento ostativo all'indennizzo solo se risultano concausalmente rilevanti rispetto alla misura cautelare; inoltre le spiegazioni fornite dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia possono neutralizzare il valore probatorio delle frequentazioni e vanno valutate dal giudice della riparazione.

Massime di principio

  • Le "frequentazioni" con soggetti legati a organizzazioni criminali non escludono automaticamente l'equa riparazione: devono avere rapporto di concausalità con l'adozione della misura cautelare per costituire ostativo.
  • Le spiegazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia vanno valutate dal giudice della riparazione: se chiariscono ex ante l'estraneità del comportamento alle attività illecite, possono escludere la colpa grave.
  • Il silenzio dell'indagato può assumere rilievo nel giudizio di riparazione, ma la sua valutazione dipende dal contesto e dalla concreta possibilità di smentire, al momento della misura, gli indizi raccolti.
  • L'assoluzione o l'annullamento penale non eliminano automaticamente i fatti emersi nelle indagini, ma impongono al giudice della riparazione di verificare se quei fatti, letti anche alla luce delle spiegazioni dell'indagato, avessero effettivamente contribuito all'adozione della misura.
  • Se il giudice di merito non esamina compiutamente l'incidenza delle spiegazioni fornite dall'interessato sul quadro indiziario, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione e di rinvio per nuovo esame.

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