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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05268/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito promossa da un condominio nei confronti di un altro condominio per ottenere la restituzione di somme che, secondo i giudici di merito, erano uscite da un conto corrente utilizzato dall'amministrazione di gestione del condominio creditore e confluite nel conto del condominio convenuto. Il giudice di pace aveva accolto la domanda restitutoria e il tribunale aveva confermato, ritenendo provato lo spostamento patrimoniale privo di causa e l'assenza di un titolo giustificativo. Nel ricorso per cassazione il condominio soccombente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa alla illegittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua provvisoria esecutorietà; 2) violazione degli artt. 112, 633 e 642 c.p.c. per non avere rilevato l'asserita carenza dei presupposti del monitorio; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento a circostanze fattuali e a supposti comportamenti appropriativi dell'ex amministratore; 4) ulteriore omesso esame per mancata considerazione della contestazione sul difetto di prova dell'afflusso delle somme sul conto del condominio ricorrente; 5) violazione dell'art. 24 del d.lgs. 11/2010 sugli identificativi unici inesatti nei pagamenti; 6) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che non potesse operare la ripetizione di indebito perché le somme sarebbero state sottratte dall'ex amministratore del condominio resistente e non da un pagamento effettuato da quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in opposizione a decreto ingiuntivo, non sono decisive le eventuali originarie carenze dei presupposti del monitorio o della provvisoria esecuzione: il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza del credito e sulle eccezioni di merito, non un'impugnazione del decreto. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per la preclusione della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., oltre che per difetto di specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché la questione sul d.lgs. 11/2010 non risultava trattata nei gradi di merito e il ricorrente non aveva assolto agli oneri di allegazione e specificazione. Ha respinto anche il sesto motivo: la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e comunque il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 2033 c.c., identificando il solvens nel condominio da cui provenivano le somme e l'accipiens nel condominio che ne aveva beneficiato. La Corte ha inoltre precisato che eventuali illeciti dell'amministratore rilevano sul piano del rapporto di mandato, ma non escludono la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto che abbia effettivamente ricevuto il pagamento privo di causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata nella parte in cui mirava a far valere, in opposizione a decreto ingiuntivo, la carenza originaria dei presupposti del monitorio, questione non decisiva nel giudizio di opposizione.

  • art. 633 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non è decisiva nell'opposizione, poiché il giudizio è diretto all'accertamento del credito.

  • art. 642 c.p.c.

    L'eventuale illegittimità della concessione della provvisoria esecuzione non è motivo idoneo a travolgere la decisione sull'opposizione, salvo possibili riflessi sulle spese del monitorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili per la presenza di una doppia conforme e per la mancata specificazione delle divergenti rationes di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado, fondata sulle stesse ragioni di fatto, non è impugnabile per vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Chi deduce in cassazione una questione nuova o che richieda accertamenti di fatto deve indicare specificamente ove e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito.

  • art. 24 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava introdotta in appello; la Corte osserva anche che la norma disciplina i servizi di pagamento e non incide sulla fattispecie di indebito oggettivo esaminata.

  • art. 2033 c.c.

    Il pagamento indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione in capo a chi abbia materialmente ricevuto il pagamento, cioè all'accipiens; la legittimazione alla ripetizione spetta al solvens, anche quando il pagamento sia eseguito per mezzo di rappresentante.

  • art. 1129, comma 7, c.c.

    La violazione dei doveri dell'amministratore nella gestione del conto può integrare irregolarità nell'amministrazione, ma non esclude che il condominio sia qualificabile come soggetto coinvolto nello spostamento patrimoniale rilevante ai fini della ripetizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il credito dedotto e le eccezioni di merito dell'opponente; non assumono rilievo decisivo, come regola generale, le eventuali carenze originarie dei presupposti di emissione o di provvisoria esecutività del decreto.
  • La censura di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, attività riservata al giudice di merito e preclusa in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che introduca una questione giuridica non trattata nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando tale questione sia stata dedotta e quali fatti siano stati allegati a suo sostegno.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando le sentenze di primo e secondo grado siano fondate sulle stesse ragioni di fatto.
  • Nell'azione di ripetizione di indebito, la legittimazione attiva spetta al soggetto che ha sopportato il depauperamento patrimoniale, mentre l'obbligo restitutorio grava su chi abbia effettivamente ricevuto il pagamento senza causa; eventuali irregolarità interne del mandatario o amministratore non elidono di per sé la struttura solvens-accipiens del rapporto restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimentoSpese condominiali
RamiProcesso civileObbligazioniCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione al decreto ingiuntivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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