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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01613/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una striscia di terreno agricolo coltivata ad agrumeto, posta a confine tra fondi già oggetto di divisione ereditaria. Alcuni eredi di un soggetto che aveva ricevuto la nuda proprietà di una quota dei terreni, poi consolidata in piena proprietà alla sua morte, hanno chiesto accertarsi l’usucapione della striscia in loro favore, deducendo un possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre trent’anni, con coltivazione del fondo, manutenzione, utilizzo del pozzo e comportamento uti dominus. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, i soccombenti hanno censurato la decisione sostenendo: la mancata integrazione del contraddittorio verso soggetti che avevano acquistato il bene in corso di causa; l’insussistenza dei presupposti dell’usucapione; la natura meramente tollerata del godimento del bene; e l’erronea valutazione di una dichiarazione stragiudiziale resa nel 1992, invocata come confessione. I ricorrenti per cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la Corte d’appello avrebbe trascurato elementi probatori valorizzati dal Tribunale; 2) violazione delle norme sulla confessione stragiudiziale, per avere negato valore confessorio alla dichiarazione del 1992; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per errata valutazione delle prove e delle testimonianze; 4) violazione degli artt. 1141 e 1144 c.c., per avere qualificato il rapporto come detenzione per tolleranza anziché possesso utile all’usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha condiviso la proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., affermando che la motivazione della sentenza d’appello era esistente, intellegibile e non apparente; che la censura sulla confessione stragiudiziale tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; e che anche le doglianze sul possesso, sulla tolleranza e sull’interversione della detenzione in possesso erano dirette a contestare accertamenti di merito e valutazioni probatorie riservate al giudice di appello. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta accelerata, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    l'alienazione del diritto controverso a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire e il processo prosegue tra le parti originarie, senza necessità di estendere il contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato come norma invocata in appello, ma la Corte d'appello ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio per la cessione del bene in corso di causa

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché mirava a rivalutare il materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere un erroneo apprezzamento dell'onere e della prova, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di nuovo esame del merito

  • art. 1141 c.c.

    invocato per sostenere la presunzione di possesso, ma la Corte ha ribadito che la contestazione investiva l'accertamento di fatto sulla natura del rapporto

  • art. 1144 c.c.

    richiamato in relazione alla tolleranza; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della disponibilità del bene come detenzione per mera tolleranza

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla confessione stragiudiziale

  • art. 2731 c.c.

    la Corte ha escluso valore di confessione legale a una dichiarazione resa da soggetti privi della disponibilità del diritto controverso e senza prova di rappresentanza

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati; la decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della proposta del Presidente di sezione

  • art. 96 c.p.c.

    applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta e reputato manifestamente infondato, con condanna per responsabilità aggravata

  • art. 395 c.p.c.

    menzionato solo con riferimento a una prospettata revocazione per errore di fatto, senza incidenza sull'esito del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che si risolvano in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera insufficienza o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
  • La violazione di legge è deducibile solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; la critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove appartiene invece al merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente comprensibile.
  • La confessione stragiudiziale ha valore di prova legale solo se resa da soggetto che abbia la disponibilità del diritto controverso o da chi agisca provatamente come rappresentante; in difetto, la dichiarazione può valere al più come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice.
  • In tema di usucapione, quando l’originaria disponibilità del bene derivi da tolleranza o permissio fraterna, il mero uso prolungato del fondo o attività materiali di ordinaria coltivazione non bastano: occorre la prova di atti univoci di interversione del possesso.
  • L’alienazione del diritto controverso a titolo particolare in corso di causa non determina di regola interruzione del processo né impone automaticamente l’integrazione del contraddittorio, perché il giudizio prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
  • Quando il ricorso è definito come manifestamente infondato in conformità alla proposta accelerata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie per responsabilità aggravata e l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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