Cassazione Civile, Ordinanza n. 25915/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di consulenza/professionale per il pagamento di compensi asseritamente maturati per prestazioni rese in favore di una società cliente nel periodo giugno-ottobre 2004. La società cliente propose opposizione deducendo di non aver avuto il rapporto con la società creditrice ma solo con la persona fisica che ne era legale rappresentante, e formulò domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrispondenti a cinque assegni che, secondo la sua prospettazione, erano stati indebitamente incassati con firma di traenza apocrifa. Anche la legale rappresentante intervenne in proprio chiedendo la restituzione di quelle somme. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, rigettò la riconvenzionale della società e dichiarò tardiva la domanda proposta dalla persona fisica; la Corte d’appello rigettò l’appello principale del professionista/società creditrice, dichiarò inammissibile l’appello incidentale della società cliente ma accolse l’appello incidentale della legale rappresentante in proprio, ritenendo ammissibile il suo intervento adesivo autonomo e condannando la società ricorrente alla restituzione dell’importo portato da quattro assegni, sulla base dell’accertata falsità della firma. Nel ricorso per cassazione la società soccombente dedusse: 1) nullità/inammissibilità dell’appello incidentale per conflitto di interessi tra società cliente e sua rappresentante, essendo state proposte con unico atto e stesso difensore; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c. per avere la Corte d’appello utilizzato la sentenza penale come prova della falsità delle firme senza un adeguato vaglio critico, nonostante in sede penale non fosse stata raggiunta prova certa delle falsificazioni; 3) violazione degli artt. 268 e 105 c.p.c. per l’asserita tardività/inammissibilità dell’intervento della legale rappresentante in proprio, non proposto nei termini delle difese iniziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso, accogliendo invece il secondo. Ha affermato che non sussisteva un conflitto di interessi idoneo a rendere nulla la costituzione congiunta della società e della sua legale rappresentante, poiché le domande erano state formulate in via alternativa e non concorrente. Ha inoltre ritenuto ammissibile l’intervento adesivo autonomo della persona fisica, precisando che a tale forma di intervento non si applicano le preclusioni sulle domande nuove proprie delle parti originarie fino alla fase di decisione. Ha però censurato la Corte d’appello per avere fatto uso della sentenza penale senza un corretto esame del suo contenuto e senza un vaglio critico delle risultanze penali alla luce del giudizio civile; in particolare, il provvedimento penale richiamato non accertava con certezza le falsificazioni, ma evidenziava l’assenza di prova certa. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per dedurre le violazioni di legge denunciate nei motivi di ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa
richiamato per contestare l’uso delle risultanze della sentenza penale come fonte di prova nel giudizio civile
richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’utilizzo della sentenza penale
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova
richiamato quale titolo della domanda di ripetizione di indebito fondata sull’incasso degli assegni
richiamato quale titolo subordinato di responsabilità aquiliana
richiamato quale ulteriore titolo subordinato di arricchimento senza causa
interpretato nel senso che l’interventore adesivo autonomo può proporre una domanda autonoma fino alla decisione, restando soggetto solo alle preclusioni istruttorie già maturate
richiamato nella censura sulla qualificazione e ammissibilità dell’intervento volontario
richiamato dalla ricorrente in tema di termini di costituzione e difese
richiamato dalla ricorrente in tema di termini di costituzione e difese
art. 28 L. 26 novembre 1990, n. 353
menzionato come fonte della formulazione dell’art. 268 c.p.c. applicabile ratione temporis
art. 3, comma 17, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
citato solo per segnalare la modifica successiva dell’art. 268 c.p.c., non applicabile al processo in corso
Cass. Sez. 2, n. 12741 del 14/06/2005
richiamata a sostegno del principio sul conflitto di interessi nella difesa comune di più parti
Cass. Sez. 3, n. 3238 del 2024
richiamata per il principio secondo cui l’interventore adesivo autonomo può proporre domanda autonoma fino alla rimessione della causa in decisione
Cass. Sez. 2, n. 22200 del 29/10/2010
richiamata per il principio di utilizzabilità in civile delle prove raccolte in sede penale, purché sottoposte a vaglio critico
richiamato nel testo come base della domanda di ripetizione di indebito
richiamato nel testo come base della domanda risarcitoria
richiamato nel testo come base della domanda di arricchimento senza causa
richiamato nel testo per la censura sull’utilizzo delle prove
richiamato nel testo per la censura sulla valutazione delle prove
richiamato nel testo per la disciplina dell’intervento volontario
richiamato nel testo per la disciplina dell’intervento volontario
Massime di principio
- La costituzione congiunta di più soggetti con un unico difensore è valida solo se tra loro non esiste un conflitto di interessi attuale o virtuale; la verifica del conflitto deve essere concreta e rapportata al reale assetto degli interessi in causa, non a una mera eventualità astratta.
- L’interventore adesivo autonomo o litisconsortile, pur proponendo una domanda autonoma connessa a quella originaria, non è soggetto alle preclusioni sulle domande nuove proprie delle parti originarie fino alla fase decisoria; per lui opera soltanto l’obbligo di accettare il processo nello stato in cui si trova con riguardo alle preclusioni istruttorie già maturate.
- Nel giudizio civile il giudice può utilizzare le prove raccolte in un processo penale definito, ma deve sottoporle a un autonomo vaglio critico e confrontarle con il materiale probatorio del giudizio civile; non è sufficiente un richiamo meramente acritico alla decisione penale.
- Se la sentenza penale richiamata non ha accertato con certezza il fatto storico decisivo, il giudice civile non può trattare quel provvedimento come una prova incontestabile del fatto controverso, dovendo motivare in modo completo sul complesso delle risultanze disponibili.
- Le domande restitutorie o risarcitorie fondate su indebita percezione di somme devono essere esaminate alla luce del titolo effettivo dell’incasso e della prova della riferibilità delle somme al soggetto convenuto, senza automatismi derivanti dal solo dato formale della lite tra società e rappresentante.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio, ma sono fondate quando il giudice attribuisce valore decisivo a una fonte senza un corretto esame critico o oltre i limiti del suo contenuto effettivo.
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