Cassazione Civile, Ordinanza n. 34472/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 128.986,26 per contributi e crediti previdenziali, oltre aggi, diritti e spese, fondato su cartelle esattoriali notificate nel febbraio 2015. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il Tribunale di Trani, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione ritenendo prescritto il credito: aveva applicato il termine quinquennale per i crediti contributivi, rilevando che la domanda di insinuazione era del 10 settembre 2020 e che, in assenza di atti interruttivi, il termine era decorso. In cassazione la ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe ignorato documenti ritualmente prodotti e decisivi ai fini dell'interruzione della prescrizione: il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato via PEC il 19 febbraio 2016, la richiesta di definizione agevolata che varrebbe come riconoscimento del debito, e un atto di pignoramento presso terzi del luglio 2018. Secondo la ricorrente, tale omissione integrava un travisamento della prova e una falsa applicazione anche dell'art. 2943 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione dell'art. 115 c.p.c., in realtà mirasse a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'asserito travisamento delle prove da parte del giudice di merito. Ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, mentre non è consentito rimettere in discussione il giudizio di fatto o la diversa lettura delle prove prodotte. Ha inoltre affermato che il travisamento della prova, inteso come falsa percezione del contenuto oggettivo di un documento o come supposizione dell'inesistenza di un fatto documentalmente esistente, non è più deducibile come motivo di ricorso per cassazione alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma può semmai integrare un vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Non essendovi difese del fallimento intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese; è stato invece disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'insinuazione al passivo del credito erariale/contributivo.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
la scadenza del termine per opporsi alla cartella comporta decadenza dall'impugnazione e irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in decennale.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
per i crediti contributivi opera il termine prescrizionale quinquennale, non convertito in decennale per effetto del solo decorso del termine per l'opposizione alla cartella.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte o si lamenti un asserito travisamento del materiale istruttorio.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento ove dovuto; non quando si contesti semplicemente il modo in cui ha valutato le prove non legali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non consente di veicolare una doglianza di mero travisamento o di cattiva valutazione delle prove sotto forma di violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il travisamento della prova come vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto consistito nella falsa percezione del contenuto della prova o nella supposizione dell'esistenza/inesistenza di un fatto documentalmente smentito è rimedio da far valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
richiamato per affermare che ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione; la ricorrente sosteneva che preavviso di iscrizione ipotecaria e pignoramento avessero tale effetto.
indicato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
base del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.
considerato il rimedio tipico per il travisamento della prova e per l'errore di percezione del giudice di merito.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non è invece deducibile per contestare la semplice valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite.
- Il travisamento della prova, inteso come falsa percezione del contenuto oggettivo di un documento o come supposizione dell'inesistenza di un fatto documentalmente esistente, non è più un vizio deducibile con ricorso per cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; può semmai integrare un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel sistema attuale del giudizio di legittimità, il vizio motivazionale sindacabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; resta esclusa la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione o della mera erronea lettura delle prove.
- Per i crediti contributivi, il decorso del termine per opporsi alla cartella non determina di per sé la conversione della prescrizione quinquennale in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., ma solo l'irretrattabilità del credito.
- Gli atti del creditore che contengano una chiara e inequivoca manifestazione della volontà di ottenere l'adempimento possono essere idonei a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., ma la relativa verifica in sede di legittimità non può risolversi in un riesame del fatto o delle prove.
- rami
- null
- null
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