Cassazione Civile, Ordinanza n. 03194/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2007 e 2008, ritenendo che la contribuente disponesse di un maggior reddito in base al possesso di due autovetture, di un immobile e della disponibilità di una colf. I ricorsi proposti contro i due avvisi, riuniti, erano stati respinti in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR. La CTR aveva escluso l'applicabilità del nuovo redditometro di cui all'art. 22 d.l. n. 78/2010 ai periodi d'imposta 2007-2008 e aveva ritenuto non provata la provenienza delle somme impiegate per l'acquisto di un quarto di immobile dalla sorella, negando rilevanza a una scrittura privata preliminare non registrata e valorizzando alcune anomalie del successivo contratto definitivo. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 22 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere inapplicabile la nuova disciplina agli anni 2007 e 2008 e formulando anche un dubbio di legittimità costituzionale per disparità di trattamento; (2) violazione dell'art. 2704 c.c., per avere la CTR escluso l'opponibilità all'Ufficio della data del preliminare, e dell'art. 2727 c.c., per avere ritenuto provata l'incongruità della mancata stipula del definitivo, sostenendo invece che la data certa del preliminare risultasse dai pagamenti quietanzati e dall'estratto conto bancario attestante assegno circolare e bonifico effettuati in coerenza con quanto indicato nel preliminare, e che le presunte anomalie fossero compatibili con accordi tra familiari.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del regime transitorio dell'art. 22 d.l. n. 78/2010, che rende applicabili le modifiche al redditometro solo ai periodi d'imposta il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma, dunque dal periodo d'imposta 2009. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur essendo l'Amministrazione finanziaria terzo ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata non autenticata può essere resa opponibile anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei a dimostrarne con certezza l'anteriorità di formazione. La CTR, secondo la Corte, aveva omesso di verificare se l'estratto conto bancario prodotto fosse sufficiente a conferire data certa al preliminare e a corroborare la deduzione della contribuente sulla disponibilità delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ha natura di norma transitoria: le modifiche al redditometro si applicano solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore, quindi dal periodo d'imposta 2009
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
è la norma in tema di accertamento sintetico cui si applicano le modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 nei limiti temporali della disciplina transitoria
la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non dalla registrazione, ma l'opponibilità può essere dimostrata anche con fatti diversi, purché idonei a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento; l'Amministrazione finanziaria è terzo
richiamato dalla ricorrente per censurare il ragionamento presuntivo della CTR sulla mancata stipula del definitivo; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di questa norma
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico, le modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 al sistema redditometrico non hanno efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori al 2009, essendo applicabili solo ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma.
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, la registrazione non è l'unico mezzo idoneo: il giudice deve verificare se vi siano fatti ulteriori, dedotti e provati, che consentano di stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento.
- L'Amministrazione finanziaria, quando il negozio documentato può incidere sull'imposizione, è terzo ai sensi dell'art. 2704 c.c.; tuttavia il contribuente può superare il mancato requisito formale della registrazione mediante prova alternativa della data certa.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo specifico gli elementi di prova offerti per attribuire data certa a una scrittura privata; l'omessa valutazione di tali elementi integra vizio censurabile in cassazione.
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