Sentenza del 05/06/2020 n. 10686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di rettifica dei diritti doganali e dell'IVA e il correlato atto sanzionatorio, relativi a operazioni di importazione, contestando l'inclusione nel valore doganale delle royalties pagate alle licenzianti. La CTR della Lombardia aveva annullato gli atti, ritenendo che le royalties non fossero una condizione imprescindibile della vendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, par. 1, lett. c), e par. 5, del Reg. CEE n. 2913/92, dell'art. 157, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/93 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, in base ai fatti accertati e alle clausole di licenza, le royalties dovevano essere aggiunte al valore doganale; il secondo per violazione degli artt. 303 del d.P.R. n. 43/1973 e 70 del d.P.R. n. 633/1972, quanto all'annullamento delle sanzioni. La società aveva eccepito l'inammissibilità del primo motivo, sostenendo che richiedesse una nuova valutazione dei fatti: eccezione respinta, perché l'Agenzia contestava la corretta sussunzione giuridica dei fatti già accertati, non la loro ricostruzione.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della CTR della Lombardia depositata il 6 maggio 2014 e rinviato alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame delle questioni rimaste assorbite. Ha chiarito che le royalties vanno incluse nel valore doganale quando non siano già comprese nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e costituiscano una condizione della vendita. La condizione può risultare anche implicitamente dai rapporti e dalle clausole che coinvolgono venditore, licenziante e acquirente, quando il licenziante eserciti sul produttore un potere di controllo o orientamento. Nel caso concreto, l'approvazione preventiva del produttore da parte della licenziante e l'obbligo di fabbricare secondo specifiche da questa indicate erano elementi idonei, considerati unitariamente, a dimostrare tale potere; non si trattava del solo controllo di qualità. La CTR aveva quindi applicato erroneamente i principi rilevanti. L'accoglimento del motivo sulle royalties ha comportato anche quello relativo alle sanzioni, poiché l'annullamento di queste era fondato sull'annullamento degli atti impositivi; la loro sorte dovrà essere riesaminata in sede di rinvio. La Cassazione non ha definito definitivamente l'importo dovuto né confermato in via definitiva le sanzioni.
Norme richiamate
Art. 29 del Regolamento (CEE) n. 2913/92
L'art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32.
Per le importazioni considerate, il punto di partenza per determinare il valore doganale è il prezzo di transazione, ma esso deve essere rettificato secondo le integrazioni previste dall'art. 32.
Art. 32, par. 1, lett. c), del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Il menzionato art. 32, nell'individuare gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai «corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».
Le royalties sono aggiunte al prezzo doganale se non già comprese nel prezzo, sono riferibili alle merci importate e il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita. Le condizioni sono cumulative; la condizione di vendita può emergere anche implicitamente dai rapporti contrattuali e da un potere di orientamento del licenziante sul produttore o venditore.
Art. 157, parr. 1 e 2, del Regolamento (CEE) n. 2454/93
Il successivo par. 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall'altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.
La norma chiarisce sia quali pagamenti costituiscono royalties rilevanti sia le due condizioni, riferibilità alle merci e carattere di condizione della vendita, necessarie per aggiungerle al valore doganale.
Art. 159 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
L'art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.
Per le royalties relative a un marchio, la disposizione individua specifiche condizioni aggiuntive per l'inclusione nel valore: tipo di rivendita o lavorazione, commercializzazione con il marchio interessato e impossibilità per l'acquirente di approvvigionarsi liberamente da fornitori non legati al venditore.
Art. 160 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
Ciò, in coerenza con l'art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
La richiesta del pagamento da parte del venditore o di una persona a esso collegata costituisce un criterio per riconoscere che le royalties sono una condizione della vendita.
Art. 143, par. 1, lett. e), e allegato 23 del Regolamento (CEE) n. 2454/93
L'allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che «si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda».
Il controllo rilevante può essere giuridico o di fatto e comprende anche il potere di orientare l'attività altrui; non richiede necessariamente un controllo totale. L'approvazione preventiva del produttore e l'imposizione di specifiche produttive possono rivelarlo se incidono concretamente sull'attività di fabbricazione.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Come noto, infatti, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospettabile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
Il motivo di falsa applicazione di legge consente alla Cassazione di verificare se i fatti così come accertati dal giudice di merito siano stati ricondotti alla norma corretta, senza rivalutare o ricostruire diversamente quei fatti.
La norma è richiamata tra quelle la cui violazione è denunciata dall'Agenzia, ma la sentenza non ne svolge un'autonoma interpretazione né fonda su di essa una distinta statuizione.
Art. 70 del Regolamento (UE) n. 952/2013
Con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione «c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».
Il nuovo codice doganale mantiene il valore di transazione come regola generale e chiarisce che il pagamento può essere effettuato anche a un terzo a beneficio del venditore, includendo i pagamenti dovuti come condizione della vendita. La citazione testuale riportata riguarda specificamente l'art. 71, che disciplina gli elementi da aggiungere.
Art. 71 del Regolamento (UE) n. 952/2013
Con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione «c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».
La disciplina successiva conferma l'inclusione delle royalties non comprese nel prezzo quando siano riferite alle merci e dovute, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
Art. 136 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447
L'art. 136 del regolamento di esecuzione, precisa, poi, che «I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante» (quarto comma).
La disciplina elenca situazioni in cui il pagamento è considerato condizione della vendita e conferma che il collegamento tra venditore e licenziante non è indispensabile quando le merci non possono essere vendute o acquistate senza il pagamento.
Art. 127 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447
Quanto alla nozione di «controllo», va rilevato che la stessa conserva importanza, venendo presa in considerazione dall'art. 127, Reg. (UE) n. 2015/2447, secondo la quale, ai fini della determinazione del valore in dogana, «si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda».
Nel regime successivo il controllo consiste nella capacità, giuridica o fattuale, di imporre orientamenti e non richiede che il potere investa tutte le attività del soggetto controllato.
Art. 303, primo e secondo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
La norma è richiamata nel secondo motivo dell'Agenzia in relazione alle sanzioni, ma il giudizio di cassazione non ne interpreta autonomamente il contenuto: la decisione sulle sanzioni è cassata in conseguenza dell'accoglimento del motivo relativo agli atti impositivi.
Art. 70 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata nel motivo riguardante l'irrogazione delle sanzioni, senza un'autonoma interpretazione da parte della Corte.
Massime di principio
- In cassazione, una censura di falsa applicazione di legge è ammissibile quando accetta i fatti accertati dal giudice di merito e contesta la norma applicata a quei fatti; non può invece essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione fattuale.
- Le royalties pagate per merci importate vanno incluse nel valore doganale se non sono già comprese nel prezzo, si riferiscono alle merci e costituiscono una condizione della vendita. I requisiti sono cumulativi.
- La condizione della vendita non deve risultare necessariamente da una clausola espressa: può emergere dall'assetto complessivo dei rapporti e dei contratti tra importatore, venditore e licenziante.
- Il potere del licenziante può consistere anche in un controllo di fatto o in un potere di orientamento sul produttore. L'approvazione preventiva del fabbricante e l'imposizione di specifiche produttive possono, considerate insieme e in base alla loro concreta incisività, dimostrare tale potere; un mero controllo successivo di qualità, da solo, non equivale necessariamente a controllo della produzione.
- La decisione non stabilisce definitivamente l'importo dei diritti doganali, dell'IVA o delle sanzioni: dopo la cassazione, il giudice di rinvio deve applicare i principi enunciati, esaminare le questioni assorbite e regolare le spese.
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