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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo al 2004, determinato con metodo analitico-induttivo in ragione dell’irregolare tenuta della contabilità. La società aveva contestato vizi formali dell’atto e della sua sottoscrizione e notificazione, i presupposti e i criteri di ricostruzione dei ricavi e della base imponibile, la liquidazione delle sanzioni, la mancata valutazione di un procedimento penale e la liquidazione delle spese. In Cassazione ha proposto undici motivi contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Torino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo: l’avviso riguardava il solo periodo anteriore alla messa in liquidazione, per il quale l’Ufficio aveva emesso l’atto. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il decimo motivo sulla sottoscrizione: la contestazione era generica e il sottoscrittore, indicato dalla stessa società come direttore dell’ufficio locale, doveva presumersi munito dei poteri, non essendo stata fornita prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sulla qualità del messo notificatore perché diretto a ottenere un nuovo esame dei fatti; inammissibili anche il quarto e il quinto, rivolti a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali alla base del metodo analitico-induttivo. I motivi sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati o allegati i pertinenti passaggi dell’avviso sulle sanzioni né il provvedimento penale invocato. Inammissibile anche il nono motivo, perché mirava al riesame del merito sulla base imponibile. Respinto infine il motivo sulle spese: la CTR aveva liquidato correttamente 5.000 euro, di cui 798 euro per diritti e la parte restante per onorari. Le spese di Cassazione seguono la soccombenza: la società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 10.000 euro. La decisione impugnata era la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello e confermato la decisione sfavorevole della CTP.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; è stato affermato che se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio

    La sottoscrizione dell’avviso da parte del capo dell’ufficio o di un impiegato della carriera direttiva delegato è necessaria; se firma un funzionario diverso dal capo, in caso di contestazione spetta all’Amministrazione provare il potere sostitutivo o la delega. Nel caso concreto, tuttavia, la censura generica della società e l’assenza di prova contraria non hanno superato la presunzione riferita al direttore dell’ufficio locale.

  • Art. 91 c.p.c.

    La soccombenza giustifica la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio. La Corte ha confermato la liquidazione di 5.000 euro operata dalla CTR e ha condannato la società a pagare 10.000 euro per le spese del giudizio di Cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62

    Nel ricorso per cassazione in materia tributaria non è consentito ottenere un nuovo esame delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito: le censure che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale dell’accertamento sono inammissibili.

Massime di principio

  • La contestazione della firma di un avviso di accertamento deve essere specifica: occorre individuare il sottoscrittore e contestare concretamente i suoi poteri. Se firma un funzionario diverso dal capo dell’ufficio, l’Amministrazione deve provare delega o potere sostitutivo quando la questione sia ritualmente posta; una contestazione generica e priva di elementi contrari può non essere sufficiente.
  • In Cassazione non si può chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti per sostituire la ricostruzione dei ricavi e della base imponibile operata dai giudici di merito. Le censure devono riguardare un effettivo errore di diritto e rispettare i requisiti processuali.
  • Per dedurre vizi relativi a sanzioni o a documenti di un procedimento penale, il ricorso deve riportare o allegare in modo autosufficiente i contenuti rilevanti degli atti invocati; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La soccombenza comporta normalmente la condanna alle spese; contestare la liquidazione richiede di indicare in modo specifico l’errore commesso, non essendo sufficiente una doglianza generica.

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