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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45712/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Prenga impugna la conferma della condanna per: capo A) tentato furto di un portafogli del valore di 16,95 euro nel negozio "Zara"; capo B) contravvenzione ex art. 4 legge n. 110/1975 (porto di armi/improprie: tenaglie e taglierino); capo C) contravvenzione ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso deduce tre motivi: 1) censura della sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; 2) mancata valutazione favorevole delle dichiarazioni dei testi che giustificavano il porto degli strumenti (tenaglie e taglierino); 3) errore nel negare la non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), essendo la pluralità delle condotte ritenuta di per sé ostativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo. Ha rigettato il primo motivo confermando che la sottrazione di merce dotata di dispositivi antitaccheggio integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., e ha respinto il secondo motivo come generico e già adeguatamente valutato dal giudice di merito. Sulla terza questione, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rilevando che la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che la mera pluralità delle condotte fosse ostativa alla tenuità. Ha quindi annullato con rinvio (alla Corte di appello di Venezia) per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Riconosciuta come aggravante quando la merce sottratta è dotata di placca/antitaccheggio che non assicura controllo a distanza del percorso della merce e quindi non esclude l'esposizione alla pubblica fede.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Riferita alla fattispecie di porto di strumenti atti a offendere; il giudice di merito ha valutato e respinto la giustificazione del porto (motivo giudicato non sufficientemente specifico in cassazione).

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Norma richiamata tra i capi contestati (contravvenzione), senza particolare sviluppo interpretativo nella motivazione della cassazione oltre la conferma della valutazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte di cassazione ha richiamato il principio che la pluralità di reati unificati dalla continuazione non esclude di per sé la non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice deve compiere una valutazione complessiva e comparativa degli indicatori previsti dalla giurisprudenza e dalla norma.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi, Rv. 283064-01)

    «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

    Applicata dalla corte di legittimità per affermare che la pluralità di condotte non può essere automaticamente considerata ostativa alla tenuità; occorre una valutazione complessiva e comparativa degli elementi fattuali.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per spiegare che il ricorso è stato trattato nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti).

Massime di principio

  • La presenza di dispositivi antitaccheggio di tipo acustico/sonoro non esclude automaticamente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; il giudice valuta se tali dispositivi assicurino un controllo del percorso della merce idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede.
  • La mera pluralità delle condotte (reati in continuazione) non è di per sé ostativa al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); il giudice deve compiere una valutazione complessiva usando i criteri indicati dalle Sezioni Unite (natura e gravità dei reati, beni giuridici coinvolti, entità della violazione, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze, periodo temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi).
  • Quando si chiede l'applicazione di art. 131-bis è essenziale fornire elementi concreti e specifici che permettano al giudice di valutare i molteplici indicatori (valore del bene, danno effettivo, modalità della condotta, eventuale recidiva o abitualità, ecc.).
  • Le valutazioni probatorie dei giudici di merito (sulla giustificazione del porto di oggetti o sulla dinamica del fatto) sono ricontrollabili in cassazione solo se viziate da specifiche censure di diritto o di motivazione; censure generiche o meramente riespositive sono destinate al rigetto.
  • In casi simili, se si intende contestare un aggravante o chiedere la tenuità, è utile raccogliere e documentare elementi fattuali rilevanti (sorveglianza del negozio, valore della merce, finalità del porto di strumenti, comportamento post-fatto) da porre alla valutazione del giudice di merito in modo dettagliato.

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