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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09082/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il debitore ha opposto l'esecuzione promossa dalla banca per il recupero di un credito derivante da due contratti di mutuo fondiario, sostenendo in cassazione tre censure: primo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato il collegamento negoziale tra i mutui e l'estinzione di un'esposizione di conto corrente, senza esaminare l'asserita illiceità degli oneri finanziari incorporati nel debito estinto; secondo, che sarebbe stata illegittimamente negata l'esibizione della documentazione bancaria richiesta in giudizio, imponendogli un onere di acquisizione documentale fuori processo; terzo, che la sentenza d'appello avrebbe escluso l'usurarietà del mutuo nonostante la consulenza tecnica d'ufficio avesse rilevato, in due ipotesi di calcolo, il superamento del tasso soglia. La banca ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il mutuo fondiario può lecitamente essere utilizzato per ripianare pregresse esposizioni debitorie e, comunque, il ricorrente non aveva specificato né allegato i concreti profili di illiceità dei debiti estinti né dimostrato di avere dedotto la questione nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è esperibile per ottenere documentazione bancaria anche in relazione all'art. 119 TUB, ma solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione; nel caso concreto tale presupposto non era stato provato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza di merito era sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, cioè il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'usurarietà, non efficacemente censurata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È la base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione dei requisiti del contratto in relazione al collegamento negoziale prospettato.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità, anche parziale, dell'operazione di finanziamento e degli oneri incorporati nel debito estinto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione può essere accolta solo in presenza dei presupposti dell'istituto e, per documentazione bancaria, previa richiesta alla banca rimasta ingiustificatamente inevasa.

  • art. 119 d.lgs. 385/2003

    Riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria degli ultimi dieci anni; può essere azionato in giudizio tramite art. 210 c.p.c. se la documentazione sia stata prima richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità parziale dell'operazione o della clausola relativa agli interessi.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pattuizione di interessi e usurarietà del mutuo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al diniego di esibizione documentale e alla supposta omissione valutativa.

  • art. 117 d.lgs. 385/2003

    Menionato nel contesto dell'onere di previa richiesta della documentazione bancaria alla banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo: è quindi lecito contrarlo per estinguere pregresse esposizioni debitorie, anche se la somma viene utilizzata per ripianare debiti e non per una materiale consegna finalizzata a un diverso impiego.
  • Chi deduce in cassazione la nullità o l'illiceità di un'operazione di finanziamento deve indicare in modo specifico i fatti costitutivi dell'asserita illegittimità e dimostrare che la questione sia stata già introdotta nel giudizio di merito, con precisa localizzazione processuale dell'allegazione.
  • L'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. in materia bancaria è esperibile solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB e non sia stata consegnata senza giustificazione; in mancanza di tale prova, il giudice può legittimamente negare l'ordine di esibizione.
  • In sede di legittimità, non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che risultino rilevabili d'ufficio.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura deve investire tutte le rationes poste a base della decisione; se una di esse resta intatta, il ricorso non può condurre alla cassazione anche se gli altri motivi fossero fondati.
  • L'accertamento dell'usurarietà non può prescindere dall'onere della parte che la deduce di produrre la documentazione necessaria a dimostrare il superamento del tasso soglia e il pagamento delle rate.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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