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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21195/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 l.f. proposto dalla società in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale su istanza di una creditrice. La Corte d'appello ha respinto il reclamo ritenendo inattendibile la situazione patrimoniale aggiornata depositata dalla società: da un lato, perché nell'attivo erano stati inseriti crediti di modesta entità, numerosi e difficilmente esigibili o sostanzialmente inesigibili, senza adeguata svalutazione; dall'altro, perché nel passivo erano stati esclusi debiti che la società assumeva prescritti, ma senza sufficiente supporto documentale o accertamenti giudiziali sulla natura dei rapporti sottostanti. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c. e dell'art. 5 l.f., sostenendo che la prescrizione estingue il credito senza bisogno di un previo accertamento giurisdizionale; (2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omesso esame e nullità della sentenza, per avere la corte ignorato le deduzioni e la documentazione prodotte per dimostrare la prescrizione quinquennale dei crediti/debiti esclusi dal passivo; (3) analoghe censure per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a provare la prescrizione dei debiti stralciati; (4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., omesso esame e difetto di motivazione, per la ritenuta sopravvalutazione dell'attivo senza spiegare perché certi crediti fossero irrecuperabili o di difficile riscossione; (5) violazione degli artt. 5, 6 e 15 l.f. e dell'art. 2697 c.c., per avere la corte posto a carico della società l'onere di provare l'insussistenza dello stato di insolvenza invece di gravare di tale allegazione la creditrice istante o il curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che nel giudizio per l'accertamento dello stato di insolvenza non opera in modo pieno la regola ordinaria dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. come in una lite ordinaria tra parti contrapposte; il tribunale può richiedere d'ufficio informazioni e disporre mezzi istruttori, e il debitore è tenuto a depositare bilanci e situazione patrimoniale aggiornata. Ha inoltre rilevato che, una volta prodotte le prove, il giudice ne apprezza liberamente il contenuto e che, nella specie, lo stato di insolvenza era già stato accertato in primo grado sulla base della ritenuta inattendibilità della situazione patrimoniale. Escluso il quinto motivo, la Corte ha esaminato il quarto motivo per ragione più liquida, ritenendolo in parte infondato per difetto di motivazione, poiché la corte territoriale aveva argomentato sulla difficile recuperabilità dei crediti e sul contrasto con quanto la stessa società aveva indicato nella precedente domanda di concordato, e in parte inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione. I primi tre motivi sono stati poi dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché attaccavano una sola delle due rationes decidendi sulla inattendibilità della situazione patrimoniale: anche se fondati, non avrebbero potuto determinare l'accoglimento del ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L.F.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    Individua il rimedio utilizzato per contestare la declaratoria di fallimento.

  • art. 5 L.F.

    La Corte richiama il concetto di stato di insolvenza; nel giudizio fallimentare la valutazione non è equiparata a una ordinaria controversia sul credito tra parti contrapposte.

  • art. 6 L.F.

    Richiamato nel quinto motivo; non emerge una specifica autonoma interpretazione della Corte oltre al contesto dell'istanza di fallimento.

  • art. 15 L.F.

    Il debitore fallendo deve depositare bilanci e situazione patrimoniale aggiornata; il tribunale può acquisire informazioni e disporre istruttoria d'ufficio.

  • art. 2934 c.c.

    La prescrizione è allegata come fatto estintivo del credito, dedotto dalla ricorrente per escludere debiti dal passivo.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni rapporti obbligatori.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia e, nel motivo sullo stato patrimoniale, il dedotto vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'uso e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ribadisce che le prove prodotte sono liberamente valutabili dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale.

  • art. 253, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato per la disciplina della prova testimoniale dei rapporti obbligatori.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che la regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. non si applica nel senso prospettato dalla ricorrente nel giudizio per l'accertamento dello stato di insolvenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Riconosce i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dello stato di insolvenza e nella fase di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non opera in modo pieno la logica tipica della lite ordinaria tra parti contrapposte, poiché il debitore è tenuto a collaborare documentalmente e il tribunale può svolgere accertamenti officiosi.
  • L'art. 2697 c.c. non può essere invocato per trasferire automaticamente sulla creditrice istante l'onere di dimostrare l'insussistenza dell'insolvenza quando il debitore contesti la valutazione complessiva del proprio stato patrimoniale.
  • Una situazione patrimoniale prodotta dal debitore può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, che può ritenerla inattendibile in base alla recuperabilità dei crediti, alla loro esigibilità e al confronto con precedenti rappresentazioni contabili o concorsuali.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del fatto decisivo omesso e non può ridursi a una diversa lettura delle prove.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte; l'impugnazione che colpisca solo una delle basi argomentative è inammissibile per difetto di interesse se l'altra è sufficiente a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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