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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18573/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Crotone del 10/09/2025 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (anche funzionale alla confisca, per il capo 2) relativo al conto corrente intestato all'associazione "Piccola Italia" e all'associazione stessa). I ricorrenti contestavano il fumus commissi delicti ritenuto dal Tribunale in relazione ai reati ipotizzati a carico di Vincenzo Anania: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata (capo 1), malversazione di erogazioni pubbliche continuata (capo 2) e frode nelle pubbliche forniture continuata (capo 3). Le censure principali erano: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul fumus; affermazione apodittica che i pagamenti in contanti e alcune inosservanze amministrative provassero il reato; valutazione presuntiva di spese non attinenti senza esame dei progetti e senza acquisire documentazione (anche perché sequestrata); violazione del diritto di difesa per impossibilità di esibire la documentazione; errata interpretazione della normativa di settore (Codice del Terzo Settore e Codice della Protezione Civile) e contestazione di valutazioni su voci di spesa come i rimborsi giornalieri di €15,00 per volontario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Crotone avesse motivazione adeguata, coerente e comprensibile, e che la censura dei ricorrenti si risolvesse in una critica della valutazione sommaria del materiale probatorio (critica non idonea in cassazione rispetto agli ordinari limiti di sindacato sulle ordinanze di sequestro). La Corte ha richiamato i principi applicabili al riesame del sequestro preventivo: il giudice del riesame valuta sommariamente il fumus sulla base della congruità degli elementi esposti e senza anticipare la decisione di merito. Ha confermato che, ai fini della malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), è rilevante che anche una parte dei finanziamenti sia destinata a scopi privati; che l'uso prevalente di pagamenti in contanti, l'assenza di riscontri contabili, le incongruenze negli scontrini, i rimborsi richiesti per veicoli non censiti, le spese non attinenti all'attività (es. sigarette, parrucchiere), spese fuori tempo/luogo e attestazioni di spese non sostenute costituiscono elementi che giustificano il fumus. La Corte ha altresì escluso violazioni di norme richiamate dai ricorrenti (art. 17 d.lgs. n.117/2017; artt. 39-40 d.lgs. n.1/2018; art. 321 c.p.p.) e ha ritenuto infondate le doglianze sulla domanda che la rendicontazione amministrativa escludesse la diversione di fondi. In conclusione, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ognuno al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    malversazione di erogazioni pubbliche

    La Corte ricorda che la destinazione anche di una sola parte dei finanziamenti a soddisfare interessi privati integra il reato; ai fini del fumus possono rilevare l'assenza di riscontri contabili e la generalizzata violazione degli obblighi di tracciamento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    motivi per cui è proposta la cassazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione)

    I ricorrenti hanno invocato questa disposizione per censurare la motivazione; la Corte ha richiamato i limiti di tale scrutinio in cassazione sulle ordinanze di sequestro, distinguendo tra vizi di legge e illogicità manifesta

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    inosservanza o errata applicazione della legge penale

    Richiamata dai ricorrenti per contestare l'applicazione della normativa di settore; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo ammesso solo per violazione di legge

    La Corte richiama che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge intesa anche come carenza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 17 commi 3 e 4

    riguardo ai limiti di rimborso ai volontari

    I ricorrenti hanno sostenuto erroneamente che la norma non prevedesse il limite di €15,00 giornaliero; la Corte osserva che tale limite risultava comunque imposto dalla Regione Calabria e che la questione è marginale rispetto alla valutazione complessiva del fumus

  • d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), artt. 39-40

    regime di attivazione e rendicontazione per le associazioni di protezione civile

    La Corte prende atto che l'associazione era stata 'attivata' dalla Regione per servizi (es. Covid) e che la rendicontazione è stata inoltrata, ma rileva che l'esistenza di procedure amministrative di controllo non esclude che, dalla documentazione acquisita, emerga la destinazione di somme a fini diversi

  • art. 321 cod. proc. pen.

    principi relativi agli atti di indagine e alle comunicazioni

    I ricorrenti ipotizzavano violazioni procedurali; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da invalidare l'ordinanza impugnata

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    conseguenze per i ricorrenti in caso di inammissibilità

    La disposizione è stata applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o vizi radicali della motivazione; le contestazioni che si limitano a criticare la valutazione sommaria del materiale probatorio sono spesso inammissibili
  • In sede di riesame del sequestro preventivo il giudice valuta sommariamente il fumus commissi delicti sulla base della congruità degli elementi presentati; non può decidere il merito della responsabilità penale
  • Per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis) è sufficiente che anche una parte dei fondi sia destinata a scopi privati; l'uso massiccio di contanti, la carenza di riscontri contabili, le discrepanze documentali e spese incongrue sono elementi seri per configurare il fumus
  • La mera esistenza di un procedimento amministrativo di rendicontazione e di controlli non esclude automaticamente l'ipotesi di abuso o di diversione di fondi: le risultanze documentali concrete possono comunque dimostrare un uso illegittimo
  • Il sequestro probatorio della documentazione non annulla automaticamente la valutazione cautelare del giudice; l'impossibilità di esibire atti sequestrati può essere eccepita, ma non sempre ribalta la valutazione dell'esistenza di indizi gravi
  • In casi analoghi, le difese basate sulla necessità di ulteriori accertamenti o integrazioni documentali dovrebbero essere proposte nei gradi di merito (o con istanze cautelari adeguate), mentre la cassazione per ordinanze di sequestro è un rimedio limitato e tecnico

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