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Ordinanza

Ordinanza n. 4059/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso pubblico per l’assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di età e alle modalità telematiche di presentazione della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando del concorso pubblico per l’assunzione di 220 commissari della Polizia di Stato, nella parte in cui richiedeva, quale requisito di partecipazione, il mancato compimento del trentesimo anno di età, con deroghe per il servizio militare, gli appartenenti alla Polizia di Stato e il personale dell’Amministrazione civile dell’interno. Ha contestato inoltre le disposizioni del bando relative alla presentazione esclusivamente telematica della domanda, deducendo che tale modalità gli impediva di partecipare alla procedura per carenza del requisito anagrafico. Sono stati impugnati, ove occorrenti, anche il regolamento ministeriale n. 103 del 2018 e il regolamento ministeriale n. 115 del 1999, nonché le disposizioni legislative sui limiti di età per l’accesso alla qualifica di commissario. Il ricorrente ha chiesto l’ammissione con riserva al concorso e la possibilità di sostenere tutte le prove, anche mediante riapertura della piattaforma o acquisizione manuale della domanda. Ha inoltre prospettato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in relazione al possibile contrasto del limite anagrafico con la direttiva 2000/78/CE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la disapplicazione o, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni legislative e regolamentari rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale, confermando quanto già disposto con il precedente decreto cautelare del 1° luglio 2026, ai fini della partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale. Il Collegio ha ritenuto che le censure necessitassero di un adeguato approfondimento nella fase di merito e ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Nella valutazione del periculum in mora, il giudice ha attribuito prevalenza all’interesse del ricorrente a partecipare alla procedura nelle more della decisione definitiva, rilevando l’assenza di un interesse pubblico contrapposto di consistenza tale da imporre il sacrificio dell’interesse privato. L’ordinanza non definisce il merito delle questioni relative alla legittimità del limite di età, al diritto dell’Unione europea o alla legittimità costituzionale delle norme censurate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare collegiale è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 267 TFUE

    per la remissione alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Il ricorrente ha chiesto, ove necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità del limite anagrafico con il diritto dell’Unione; l’ordinanza non decide tale richiesta.

  • direttiva 2000/78/CE

    art. 2, paragrafo 2, art. 4, paragrafo 1, e art. 6, paragrafo 1

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione al divieto di discriminazione fondata sull’età e alle eventuali giustificazioni delle differenze di trattamento nell’accesso all’impiego.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    letti alla luce dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La norma è stata richiamata dal ricorrente quale parametro unionale contro la possibile discriminazione fondata sull’età.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento

    La disposizione legislativa è stata impugnata nella parte relativa alla previsione del limite anagrafico per l’accesso alla qualifica di commissario.

  • art. 1, comma 5, lett. d), n. 2, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento

    La disposizione è stata censurata quale base legislativa del limite massimo di età per la partecipazione al concorso.

  • D.M. Interno 13 luglio 2018, n. 103, art. 3

    La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta

    Il regolamento ministeriale è stato impugnato nella parte in cui stabilisce il limite di età di trenta anni e le relative deroghe.

  • D.M. Interno 6 aprile 1999, n. 115, art. 3

    La partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue

    La disciplina previgente è stata impugnata solo ove ritenuta applicabile alla procedura concorsuale del 2026; l’ordinanza non ne accerta l’applicabilità.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età ... è elevato a quaranta anni

    La disposizione è stata richiamata tra quelle contestate in relazione alla disciplina differenziata dei limiti di età.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età ... è elevato a quaranta anni

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente quale ulteriore base della disciplina derogatoria del limite anagrafico.

Massime di principio

  • Quando le censure contro il limite anagrafico di accesso a un concorso pubblico pongono questioni interpretative di rilievo legislativo, regolamentare, unionale o costituzionale che richiedono approfondimento, il giudice può rinviare la definizione al merito e accordare, nelle more, la partecipazione con riserva.
  • Ai fini della tutela cautelare, l’interesse del candidato a partecipare a una procedura concorsuale può prevalere sull’interesse pubblico quando non risulti un interesse pubblico contrapposto di consistenza tale da giustificare l’esclusione immediata del candidato.
  • La partecipazione cautelare a un concorso non implica l’accertamento definitivo della legittimità del requisito contestato né anticipa la decisione sulle questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione o con la Costituzione.
  • La tutela cautelare può essere disposta confermando una precedente misura monocratica, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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