Cassazione Penale, Sentenza n. 32682/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/05/2022 che aveva confermato la condanna, emessa in giudizio abbreviato dal Tribunale di Palermo il 13/04/2021, per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti nella forma del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), con assorbimento della detenzione nella cessione. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché non sarebbe stata dimostrata la riconducibilità al ricorrente del ciclomotore vicino al quale era occultato lo stupefacente; 2) erronea negazione delle attenuanti generiche e della diminutiva per lucro di speciale tenuità, per eccessiva valorizzazione di elementi ostativi (precedenti, condotta processuale, plurime cessioni) e mancata valutazione di elementi favorevoli (giovane età, condizioni socio-economiche, contesto); 3) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario; 4) errata confisca del denaro trovato, non collegato come profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è aspecifico e non formula una confutazione autonoma della motivazione della Corte territoriale; la valutazione probatoria della Corte d'appello (osservazione degli scambi, rinvenimento di dosi presso terzi, analogia del confezionamento e dosi rinvenute presso la ruota del ciclomotore) è coerente e rende irrilevante l'accertamento della proprietà del mezzo; 2) la negazione delle attenuanti (generica e lucro di speciale tenuità) è adeguatamente motivata in ragione delle plurime cessioni percepite, del lucro non marginale e della condotta processuale non collaborativa; 3) il diniego della sospensione condizionale e della non menzione è motivato e conforme al discrezionale confronto degli elementi ostativi (precedenti e carichi pendenti) come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; 4) la confisca del denaro è legittima in considerazione delle percepite cessioni (almeno sette) e del valore commerciale delle dosi, che giustificano la qualificazione del denaro come profitto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p. Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese processuali e obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Reato di illecita cessione di stupefacenti nella forma del fatto di lieve entità; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione e la condanna sulla base delle risultanze probatorie, con assorbimento della detenzione nella cessione
cod. proc. pen. artt. 125, 192, 533, 546
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle regole probatorie; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni procedurali né errori di travisamento della prova
cod. pen. artt. 62 n. 4, 62‑bis, 132, 133
Norme sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha confermato che le attenuanti generiche e la diminutiva per lucro di speciale tenuità possono essere negate quando prevalgono elementi ostativi (plurime cessioni, lucro non marginale, comportamento processuale, precedenti)
cod. pen. artt. 163 e ss., 175
Norme richiamate in relazione ai benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione); la Corte ricorda che il giudice ha discrezionalità e può basare il diniego su precedenti e carichi pendenti ritenuti ostativi
Norma sulla confisca; la Corte ha ritenuto legittima la confisca del denaro trovato, in quanto collegabile ai proventi delle cessioni verificate dagli operanti
Costituzione, art. 27 e art. 111, comma 6
Art. 27 evocato dal ricorrente in tema di funzione rieducativa della pena; art. 111, comma 6 (giurisdizione entro un tempo ragionevole) citato in rapporto a profili procedurali — la Corte non ha ritenuto violati i principi costituzionali evocati
Massime di principio
- La ricostruzione probatoria fondata su osservazioni dirette degli agenti (osservazione di molteplici cessioni) e su convergenze oggettive (confezionamento analogo delle dosi, rinvenimenti presso terzi, denaro in disponibilità) può essere sufficiente a ritenere provata la cessione anche senza accertare la proprietà di un veicolo utilizzato per occultare la droga
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammesso riproporre sub iudice questioni già esaminate e motivate nella sentenza impugnata senza offrire una confutazione specifica e autonoma: i motivi aspecifici o che non affrontano le argomentazioni del giudice di merito sono destinati all'inammissibilità
- Le attenuanti generiche e quella per lucro di speciale tenuità possono essere negate quando la pluralità delle cessioni e il valore commerciale delle dosi indicano un lucro non marginale; la condotta processuale di negazione ostinata può di per sé costituire motivo ostativo al riconoscimento delle attenuanti
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione nel casellario: può concentrarsi sugli elementi ritenuti prevalenti e ritenere ostativi precedenti o carichi pendenti anche se non risultanti dal certificato al momento del primo grado
- La confisca del denaro immediatamente rinvenuto può essere legittima quando esiste un nesso logico e probatorio con le cessioni accertate (es. numerose cessioni osservate, valore delle singole dosi e somma rinvenuta) anche se la detenzione è stata assorbita nella qualificazione della cessione
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