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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15585/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100.000 e una sanzione accessoria irrogategli dalla CONSOB ai sensi dell'art. 195 t.u.f. La contestazione riguardava la violazione dell'art. 94 t.u.f. per avere la banca, della cui governance il ricorrente faceva parte come consigliere di amministrazione, realizzato tra il 2014 e il 2015 una campagna sistematica di collocamento di azioni proprie ai clienti, in contropartita diretta e a condizioni di prezzo uniformi, senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale attività integrasse un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, che il ricorrente avesse concorso omissivamente alla violazione e che non fosse provata alcuna causa esimente o l'assenza di colpa. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. t), e 94 t.u.f., sostenendo che mancassero i presupposti dell'offerta al pubblico, in particolare uniformità dell'offerta, mezzi di comunicazione di massa e intervento di intermediari; 2) violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato una responsabilità oggettiva dell'amministratore non esecutivo, nonostante l'assenza di deleghe, la presenza di una rete interna di controlli e la supposta clandestinità delle operazioni, oltre alla pretesa irrilevanza del minor numero di transazioni nel periodo contestato rispetto ad anni precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva logicamente ricostruito la condotta come offerta al pubblico di prodotti finanziari: una proposta di vendita rivolta a una pluralità indeterminata di clienti, contattati dalla rete commerciale, con prezzo predeterminato e uniforme, senza che rilevassero la mancanza di formalizzazione ufficiale o l'assenza di mezzi di massa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che per gli amministratori, anche non esecutivi, di società bancarie e di intermediari finanziari sussiste un dovere di agire informati, di vigilare sull'andamento della gestione e di attivarsi in presenza di segnali di allarme; in materia di sanzioni amministrative opera inoltre la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981, sicché spetta al trasgressore provare di avere agito senza colpa. Ha escluso che la disciplina settoriale bancaria o l'asserita attività occulta dell'alta dirigenza esonerassero il ricorrente dai doveri inerenti alla carica. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto per il rigetto dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 195 D.Lgs. n. 58/1998

    richiamato come base del procedimento sanzionatorio CONSOB impugnato

  • art. 94 D.Lgs. n. 58/1998

    norma violata secondo la contestazione, in tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari e prospetto informativo

  • art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 58/1998

    richiamato per la nozione di prodotti finanziari offerti al pubblico

  • art. 2381 c.c.

    l'obbligo degli amministratori, anche non delegati, di agire informati implica doveri di attivazione, monitoraggio e richiesta di informazioni

  • art. 2392 c.c.

    fonte della responsabilità degli amministratori per omessa vigilanza e mancato intervento

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, con onere per il trasgressore di provare l'assenza di colpevolezza

  • art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in tema di responsabilità solidale per la violazione commessa nell'ambito dell'attività societaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • artt. 2357 e 2357-ter c.c.

    richiamati nel quadro della disciplina delle azioni proprie e dei limiti al loro acquisto e utilizzo

  • Reg. UE n. 575/2013

    richiamato quale fonte dei requisiti prudenziali e patrimoniali degli enti creditizi

  • Regolamento delegato UE n. 241/2014

    richiamato nel quadro prudenziale europeo relativo ai fondi propri e alle azioni proprie

  • Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)

    richiamata come fonte comunitaria della disciplina prudenziale bancaria

  • Circolare Banca d'Italia n. 285/2013

    richiamata per il ruolo del CdA e degli amministratori non esecutivi nella governance bancaria e nei controlli interni

  • Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29/10/2007

    richiamato come quadro regolamentare per i servizi di investimento

Massime di principio

  • In tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, la qualificazione della condotta dipende dalla sostanza dell'operazione: integra l'offerta la proposta rivolta a una pluralità indeterminata di clienti, con condizioni predeterminate e uniformi, anche se veicolata attraverso contatti individuali e non tramite mezzi di comunicazione di massa.
  • L'accertamento della ricorrenza dei presupposti fattuali dell'illecito amministrativo è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
  • Per le sanzioni amministrative in materia finanziaria opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981: una volta provata l'inosservanza dell'obbligo, spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa o che la condotta era inesigibile.
  • Gli amministratori non esecutivi di società bancarie non sono esonerati dalla responsabilità per il solo fatto di non avere deleghe: hanno comunque un dovere di agire informati, vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e attivarsi in presenza di segnali di anomalia.
  • La disciplina regolamentare bancaria e di intermediazione finanziaria integra e specifica gli obblighi degli organi sociali, ma non elimina i doveri posti dal codice civile; non può quindi essere invocata per una preventiva deresponsabilizzazione degli amministratori.
  • La presenza di condotte illecite o opache dell'alta dirigenza non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore non esecutivo, se questi avrebbe potuto e dovuto percepire i segnali di allarme ed attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaAmministratoriImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioSocietarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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