Cassazione Penale, Sentenza n. 25075/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in nove motivi: 1) censura di nullità per mancato esame delle deduzioni difensive e per aver ritenuto il ricorrente amministratore di fatto basandosi su elementi ritenuti lacunosi (dichiarazioni del teste Cisalghi e intestazione di carta di credito); 2) doglianza di contraddittorietà e motivazione apodittica quanto alla bancarotta fraudolenta documentale (contraddizione sulla consegna/omessa conservazione della contabilità); 3) inattendibilità del teste Cisalghi per asserita mancanza di iscrizione all'ordine dei commercialisti; 4) errata qualificazione come distrazione dell'uso della carta di credito senza verifica dell'effettivo saldo passivo e mancata quantificazione della distrazione; 5) contestazione della qualificazione come bancarotta per operazioni dolose per l'omesso versamento di imposte e contributi (si sostiene che solo riduzione dell'asse attivo rileva); 6-9) vizi nella determinazione della pena e nell'applicazione di aggravanti/attenuanti e nella determinazione delle pene accessorie (contestazione dell'applicazione dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n.1 L. fall., della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., e della determinazione delle pene accessorie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che SILVESTRI era amministratore di fatto della società fallita in ragione degli indici valutati (intestazione carta di credito sul conto della società, conferimento dell'incarico di tenuta della contabilità), ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale nonché la bancarotta impropria. Ha respinto le doglianze sulla presunta contraddittorietà circa la documentazione contabile (la documentazione consegnata era limitata e la contabilità è risultata omessa o distrutta) e ha ritenuto legittima la qualificazione come distrazione dell'uso della carta di credito anche se il conto non risultava direttamente passivo. Ha affermato che il sistematico omesso versamento di imposte e contributi può costituire «operazione dolosa» rilevante ai fini della bancarotta. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante e legittima la determinazione della pena (pena principale di quattro anni) e il diniego delle attenuanti generiche per la mancanza di collaborazione, nonché motivata la durata delle pene accessorie. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente.
Norme richiamate
Norma richiamata dai motivi di nullità e di impugnazione; la Corte valuta i motivi ex art. 606 per verificare la sussistenza di vizi di motivazione, contraddittorietà o omissione.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Limite alla portata del ricorso per cassazione; i motivi sono esaminati nei limiti consentiti dall'articolo.
Nozione di amministratore di fatto: la Corte applica il principio che richiede l'esercizio continuo e significativo di funzioni gestorie anche se non tutti i poteri dell'organo gestionale siano esercitati; indici valutabili sono inserimento nell'organizzazione, direzione di fasi aziendali e atti gestori concreti.
art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2, legge fallimentare
Norme sulla bancarotta fraudolenta (distrattiva e per operazioni dolose): la Corte conferma che la distrazione comprende l'utilizzo di risorse societarie per fini estranei anche se non determina immediatamente passività del conto; le operazioni dolose includono scelte gestionali sistematiche come il mancato versamento di imposte e contributi che aumentano prevedibilmente l'esposizione debitoria.
Richiamata in relazione alla tipologia delle fattispecie di bancarotta contestate; la Corte ne valorizza i presupposti applicativi assieme all'art. 223.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Aggravante applicabile in presenza di più fatti di bancarotta commessi nell'ambito dello stesso fallimento; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante al caso concreto.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la motivazione della pena di merito può richiamare criteri di adeguatezza ed equità implicando gli elementi dell'art. 133 anche se non espressamente nominato, e che la determinazione entro la cornice edittale è discrezionale e insindacabile se adeguatamente motivata.
Circostanza attenuante per la collaborazione con la giustizia; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di condotta collaborativa e di altri elementi favorevoli rilevanti.
artt. 37 e 133 cod.pen. (richiamati a motivo delle pene accessorie)
Richiami normativi per la determinazione delle pene accessorie; la Corte ha motivato la durata delle pene accessorie tenendo conto dell'entità del dissesto e dell'esposizione verso l'Erario.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta mediante indici fattuali (es. effettivo esercizio di poteri gestori, incarichi decisivi, inserimento nell'organizzazione) e non richiede il formale titolo: singoli atti rilevanti se inseriti in un contesto di gestione continuativa possono suffragare la qualifica.
- L'utilizzo di risorse societarie per fini personali (es. carta di credito aziendale) integra bancarotta distrattiva anche se il conto risultava formalmente in attivo: conta l'estraneità della finalità e la riduzione delle poste attive aziendali.
- L'occlusione, distruzione o omessa tenuta della contabilità può integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se sono stati consegnati documenti parziali; l'elemento soggettivo (dolo specifico) deve essere dedotto ma l'omessa contestazione in appello limita la possibilità di censura in cassazione.
- Il sistematico omesso versamento di imposte e contributi può costituire un'operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta quando contribuisce prevedibilmente al dissesto societario.
- In materia di pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta della quantificazione entro i limiti edittali; l'applicazione di aggravanti è legittima se adeguatamente motivata e la mancata concessione delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di collaborazione o di elementi positivi significativi.
- In cassazione sono sindacabili i vizi di motivazione, contraddittorietà o violazione di legge: tuttavia la mancata sollevazione specifica di questioni rilevanti in sede di appello o l'assenza di elementi istruttori decisivi possono precludere il successo del ricorso.
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