Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società, contestando diversi rilievi fiscali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto in parte l'appello principale della società e integralmente quello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 15, comma 1-bis, TUIR, per avere la CTR confuso detrazione e deducibilità dei contributi erogati a partiti politici, ritenendo deducibile un costo che invece era soltanto detraibile; 2) violazione dell'art. 84 TUIR, per avere la CTR riconosciuto il riporto di perdite pregresse nonostante l'Ufficio avesse sostenuto che i costi indeducibili fossero superiori alle perdite; 3) violazione dell'art. 110 TUIR, per avere la CTR ritenuto inconferente il richiamo dell'Ufficio alla norma sul riporto perdite; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la questione della riportabilità e misura delle perdite non fosse stata dedotta dalle parti; 5) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR confermato la deducibilità di costi di assistenza fiscale resi dalla controllante senza considerare inerenza, certezza e obiettiva determinabilità. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo, ha rigettato il secondo, il quarto e il quinto, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente sovrapposto il regime della detrazione fiscale dei contributi ai partiti politici al diverso tema della loro deducibilità come costo, non consentita dalla disciplina richiamata. Gli altri motivi sono stati respinti o ritenuti assorbiti perché diretti, in sostanza, a contestare valutazioni di fatto della CTR o perché non integravano il vizio denunciato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché il ricorso conteneva le parti essenziali degli atti processuali e le indicazioni degli atti indispensabili per la decisione.
art. 15, comma 1-bis, TUIR
La norma è stata richiamata per chiarire che essa riguarda la detrazione dall'imposta delle erogazioni liberali ai partiti politici e non la loro deducibilità dal reddito imponibile.
art. 84 TUIR
La censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un errore percettivo/fattuale della CTR circa l'esistenza delle perdite riportabili, non su una vera violazione di legge.
art. 110 TUIR
Il motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la critica dell'Ufficio muoveva ancora dalla premessa fattuale dell'inesistenza delle perdite, già affrontata nel secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta norme e atti di prassi per risolvere la questione, se la decisione si colloca entro il perimetro della domanda della parte contribuente sulla deducibilità/riportabilità delle perdite.
art. 109 TUIR
La CTR ha svolto un accertamento di fatto sulla inerenza e sulla convenienza economica dei costi di assistenza fiscale, accertamento non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la violazione di legge non può essere dedotta per contestare una diversa lettura del fatto storico compiuta dal giudice di merito; quando la censura investe la percezione del contenuto di un documento, essa è inammissibile se mascherata come errore di diritto.
- La disciplina della detrazione fiscale di erogazioni liberali ai partiti politici non equivale alla deducibilità del relativo esborso dal reddito d'impresa: i due piani vanno tenuti distinti e non possono essere confusi.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice interpreta le norme invocate dalle parti e decide sulla domanda effettivamente proposta, anche se la soluzione accolta non coincide con la tesi dell'Ufficio.
- La valutazione di inerenza, congruità e convenienza di un costo, quando si traduce in un apprezzamento di fatto supportato da motivazione, non è normalmente rivalutabile in cassazione.
- Le censure su perdite fiscali, costi indeducibili e relativo riporto devono confrontarsi con la concreta ricostruzione documentale operata dal giudice di merito; in difetto, il motivo rischia di risolversi in una contestazione fattuale non scrutinabile come violazione di legge.
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