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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04253/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un riunito odontoiatrico e altri beni strumentali concessi a un medico dentista per l’esercizio della professione. La società finanziaria concedente otteneva decreto ingiuntivo per canoni non pagati e restituzione dei beni; l’utilizzatore proponeva opposizione, chiamando in causa anche la venditrice e formulando domanda riconvenzionale risarcitoria, sostenendo tra l’altro che i beni erano viziati e che il concedente non avesse correttamente adempiuto. In appello la decisione di primo grado veniva confermata. Nel ricorso per cassazione l’utilizzatore deduceva: 1) difetto di legittimazione attiva della società subentrata per fusione, assumendo che il contratto fosse stato stipulato con altra società e che l’eccezione fosse stata ignorata; 2) violazione dell’onere della prova, perché la fusione non sarebbe stata validamente provata; 3) tardività del deposito in appello dell’atto notarile di fusione; 4) violazione delle norme sulle impugnazioni, perché la Corte d’appello avrebbe dichiarato non specifici i motivi con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver ordinato la restituzione anche dei beni sostituiti e per non aver considerato la questione della decurtazione dei canoni; 5) violazione dei doveri di correttezza e buona fede per non aver accolto la doglianza sui vizi della cosa e il conseguente inadempimento del concedente; 6) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della decisione di merito, che aveva comunque riconosciuto la legittimazione attiva della società incorporante sulla base dell’atto notarile di fusione. Ha dichiarato infondati i motivi secondo e terzo, osservando che la prova della fusione risultava validamente dall’atto notarile prodotto in appello, essendo sopravvenuta la necessità di tale prova dopo le difese svolte in primo grado, e che il ricorrente non aveva dimostrato di avere tempestivamente eccepito in appello la tardività del documento. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la sentenza d’appello si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, l’interpretazione della sentenza di primo grado come riferita ai soli beni sostitutivi e non anche a quelli originari; dall’altro, la regola contrattuale secondo cui la decurtazione dei canoni presupponeva l’integrale soddisfazione del credito del concedente, inclusi gli accessori, senza che tale seconda ratio fosse stata censurata. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva esaminato la questione dei vizi dei beni e aveva comunque escluso l’inadempimento del concedente, con conseguente rigetto implicito della domanda risarcitoria. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.c.

    la censura sulla legittimazione e sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché la prova della fusione e della legittimazione della incorporante risultava dal documento prodotto

  • art. 354 c.p.c.

    la doglianza sulla tardività del deposito dell’atto di fusione è stata disattesa perché il documento era stato prodotto in appello in modo ritenuto consentito

  • art. 342 c.p.c.

    l’inammissibilità del motivo d’appello per difetto di specificità è stata confermata, e la relativa censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. nella censura sulle modalità di riproposizione delle doglianze in appello

  • art. 1375 c.c.

    la Corte d'appello ha escluso l’inadempimento del concedente ai doveri contrattuali, negando che i vizi dei beni giustificassero il risarcimento richiesto

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza per omessa pronuncia è stata respinta perché la questione risarcitoria era stata comunque esaminata e rigettata implicitamente dalla Corte d'appello

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura del fatto o della motivazione.
  • La legittimazione attiva della società incorporante può essere provata mediante l’atto notarile di fusione; la circostanza che il contratto originario sia stato stipulato con una società poi incorporata non esclude la successione nei rapporti contrattuali.
  • Non si ha violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice di merito valorizza una prova ritualmente acquisita idonea a dimostrare la successione societaria; la censura è infondata quando contesta solo la valutazione del documento e non l’esistenza di una vera inversione dell’onere probatorio.
  • La tardiva produzione documentale in appello può essere ammessa quando il documento si renda necessario per rispondere a questioni sollevate solo in una fase successiva del primo grado, purché la parte avversaria non dimostri di avere tempestivamente contestato la produzione nel giudizio di secondo grado.
  • Quando la decisione d’appello è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di decisività.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata se la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito e rigettata con motivazione incompatibile con l’accoglimento della domanda.
  • In tema di leasing, la contestazione dei vizi dei beni e della conseguente responsabilità del concedente richiede una specifica confutazione delle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto; in mancanza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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