Cassazione Penale, Sentenza n. 45908/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità, sostenendo che l'ostacolo (autocarro fermo con rampa di carico a terra) era imprevedibile e non segnalabile; procedeva a bassa velocità, non risultava alterazione delle sue capacità; la vittima non indossava giubbotto catarifrangente e la pedana non era visibile perché coperta dalle auto incolonnate; testimoni e consulente di parte avevano riferito che l'investimento era inevitabile e che il punto d'appoggio della pedana non era avvertibile in tempo utile, per cui il giudice avrebbe dovuto disporre perizia. 2) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), posto che era stato risarcito il danno, il comportamento processuale era positivo e sussisteva corresponsabilità del conducente dell'autocarro che aveva ricevuto l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito secondo cui, in presenza di strada rettilinea e perfetta visibilità, le manovre repentine delle vetture che precedevano avrebbero dovuto mettere il ricorrente in condizione di percepire una situazione di pericolo; l'assenza di tracce di frenata è stata valutata dal giudice di merito come indice che l'imputato non si avvide della situazione e quindi non attuò manovre evasive. Tale valutazione rientra nel sindacato di merito e la Cassazione ha controllato la logicità della motivazione, ritenendola coerente e sufficiente. È invece fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha negato la non punibilità per particolare tenuità limitandosi a considerazioni sulla pena prevista dall'art. 589-bis, senza tenere conto che in primo grado era stata riconosciuta all'imputato l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis (circostanza ad effetto speciale). Poiché le circostanze ad effetto speciale rilevano ai fini della determinazione della pena ai fini dell'art. 131-bis (penultimo comma), la mancata considerazione di tale attenuante impone l'annullamento limitato al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis. Il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (omicidio/lesioni stradali colpose ex art. 589-bis). Il comma 7 prevede una circostanza attenuante ad 'effetto speciale' che comporta una diminuzione di pena superiore a un terzo e fino alla metà; tale circostanza incide sul calcolo della pena e deve essere tenuta in conto quando si valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis.
Previsione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: ai fini della determinazione della pena detentiva prevista, non si tengono in conto le circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale. Pertanto, se è stata riconosciuta una circostanza ad effetto speciale, questa deve essere considerata nel valutare se ricorrono i presupposti della non punibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la motivazione (coerenza logico-argomentativa) e non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura degli elementi di fatto o nel riapprezzamento della prova; non è ammessa una diversa interpretazione dei dati probatori se la decisione è logicamente motivata.
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la coerenza e la logicità della motivazione ma non procede a un riesame libero delle prove: le valutazioni in fatto (dinamica e causalità dell'incidente) spettano principalmente al giudice di merito se adeguatamente motivate.
- La presenza di elementi indiziari tecnici (es. assenza di tracce di frenata, manovre repentine dei veicoli che precedono, condizioni di visibilità) può essere ritenuta dal giudice di merito idonea a provare la mancata percezione del pericolo da parte del conducente e quindi la sua responsabilità; la loro valutazione è circumstanziale e soggetta alla discrezionalità del giudice di merito.
- Se la difesa invoca l'imprevedibilità dell'ostacolo e chiede consulenza tecnica, la Corte di merito può ritenere non necessaria la perizia solo se la ricostruzione risultante dagli elementi e dalle dichiarazioni è sufficientemente esaustiva e logicamente motivata; la mancata ammissione della perizia è sindacabile in cassazione solo se la decisione risulta illogica o contraddittoria.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) occorre considerare l'effettiva entità della pena risultante dopo l'applicazione di circostanze passive: le circostanze ad effetto speciale (es. comma 7 art. 589-bis) devono essere tenute in conto nella determinazione della pena e possono determinare l'operatività della causa di non punibilità; l'omessa considerazione di tali circostanze è motivo di annullamento parziale.
- In caso di accertamento parziale di errori di diritto (es. mancata considerazione di una causa di non punibilità), la Cassazione può annullare limitatamente al punto errato e confermare il resto della decisione, indirizzando il giudice di merito o di rinvio a riesaminare la questione alla luce dei principi indicati.
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