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Sentenza

Sentenza n. 3358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 1683/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione della chiusura di un balcone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari impugnavano l’ordine di demolizione relativo alla chiusura di un balcone mediante opere murarie e infissi, ritenuta dal Comune comportante aumento di superficie utile e volumetria. In primo grado avevano dedotto difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, sviamento, carenza di potere, illogicità, violazione degli artt. 15, 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 3 l. 241/1990 e della normativa sul condono edilizio. In appello hanno contestato l’erronea ricostruzione della vicenda edilizia e dello stato legittimo dell’immobile, la mancata acquisizione della variante edilizia del 1982, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, il difetto di motivazione e istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto, la violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, l’illegittimità dell’ordine di demolizione, l’erronea qualificazione dell’opera come chiusura di balcone anziché loggia e la violazione dei principi ricavabili dalla precedente ordinanza cautelare. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione di una nuova perizia giurata e, eventualmente, una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il titolo edilizio in sanatoria rilasciato nel 2024, definendo una domanda di condono del 1987 relativa a difformità non valutabili in termini di superficie e volume, non poteva legittimare la chiusura del balcone mediante opere stabili, in quanto tale intervento determinava incremento di superficie utile e volumetria. L’ordinanza di demolizione non poteva essere interpretata come titolo edilizio o come manifestazione implicita di assenso, essendo un atto repressivo che presupponeva la permanenza dell’abuso. Non è stata ravvisata contraddittorietà nell’azione amministrativa, poiché la sanatoria riguardava opere diverse e non volumetriche rispetto all’abuso accertato nel 2024. Il difetto di istruttoria è stato escluso in ragione della nota istruttoria, del sopralluogo tecnico, degli elaborati edilizi e del titolo in sanatoria esaminati dal Comune. L’ordinanza cautelare precedente non vincolava il giudice del merito, trattandosi di una valutazione sommaria e interinale priva di efficacia conformativa o di giudicato. È stata respinta anche la censura relativa allo stato legittimo dell’immobile: il titolo in sanatoria rileva per la sua ricostruzione, ma soltanto nei limiti del suo effettivo contenuto. La censura sulla qualificazione dell’opera come loggia è stata dichiarata nuova e comunque infondata, perché la diversa qualificazione architettonica non elimina gli effetti urbanistici della chiusura stabile, consistenti nell’aumento di superficie e volume. Le richieste istruttorie sono state respinte perché esplorative e sostitutive dell’onere probatorio, oltre che irrilevanti rispetto alla questione decisiva, di natura giuridico-documentale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione dell’appello con sentenza in forma semplificata, previa discussione in camera di consiglio.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Invocato dagli appellanti per chiedere l’acquisizione di una nuova perizia giurata; la richiesta è stata respinta perché esplorativa e non necessaria.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell’immobile deve essere ricostruito considerando i titoli edilizi e gli altri atti probanti secondo il loro effettivo contenuto, senza attribuire al titolo in sanatoria un’estensione non risultante dal testo.

  • artt. 15, 31 e 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla qualificazione e alla repressione dell’abuso edilizio; la decisione ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione per un intervento comportante aumento di superficie e volume non coperto dalla sanatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto, poiché l’ordine di demolizione risultava fondato sull’accertamento dell’abuso e sull’istruttoria comunale, mentre il TAR aveva individuato correttamente la questione decisiva.

  • art. 6 l. 241/1990

    Richiamato in appello con riferimento all’istruttoria; il Consiglio di Stato ha escluso l’incompletezza dell’accertamento comunale.

  • l. 47/1985, tipologia 7 della tabella allegata

    Opere di manutenzione straordinaria ... non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all’articolo 15 della presente legge

    La tipologia di condono indicata nella domanda del 1987 confermava che la sanatoria riguardava opere non computabili in termini di superficie o volume e non poteva coprire nuova volumetria.

Massime di principio

  • Un titolo edilizio in sanatoria relativo a difformità espressamente non valutabili in termini di superficie e volume non può legittimare un intervento successivo o diverso che comporti incremento di superficie utile o volumetria.
  • L’ordinanza di demolizione è un atto repressivo e non costituisce titolo edilizio, manifestazione implicita di assenso o fonte sanante; dal suo contenuto non può ricavarsi una legittimazione urbanistica più ampia di quella risultante dai titoli edilizi.
  • Ai fini della ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile, i titoli edilizi e gli altri atti probanti devono essere interpretati secondo il loro effettivo contenuto, senza attribuire loro effetti sananti non risultanti dal dato testuale.
  • La valutazione cautelare, avendo natura sommaria e interinale, non vincola il giudice della cognizione piena, non forma un pre-giudicato sul merito e non impedisce una decisione finale difforme dopo l’approfondimento istruttorio e giuridico.
  • La diversa qualificazione terminologica o architettonica di un’opera, come balcone o loggia, non esclude la rilevanza urbanistica della chiusura stabile quando essa determini comunque aumento di superficie utile o volume non assistito da titolo abilitativo.
  • Le richieste di perizia, verificazione o consulenza tecnica non possono essere utilizzate in modo esplorativo o per supplire all’inerzia probatoria della parte, soprattutto quando la questione decisiva sia giuridico-documentale e risolvibile mediante l’interpretazione del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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